AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 15 luglio 2003 

Lavori  di  restauro  conservativo  per la realizzazione di un centro
espositivo  polivalente  del  Palazzo  della  regione  e  del Mercato
vecchio a Verona. (Deliberazione n. 205).
(GU n.196 del 25-8-2003)

                            IL CONSIGLIO
  Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;
  Visto  il  regolamento  generale  sui lavori pubblici approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e
successive modificazioni ed in particolare l'art. 72;
  Visto  il regolamento di qualificazione delle imprese approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 ed in
particolare gli articoli 3 e 30;
  Vista la relazione del servizio;
Considerato in fatto.
  In data 4 luglio 2003 e' pervenuto a questa Autorita' un esposto da
parte  dello studio legale avv. Gilberti et al., per nome e per conto
della  sig.ra  Grazia  Maria  Luzzi,  amministratore  unico  e legale
rappresentante  pro tempore della societa' Meridiana Restauri S.r.l.,
su  una  presunta  irregolarita'  nel  bando di gara relativamente ai
lavori   di  cui  all'oggetto.  Secondo  l'esponente  l'irregolarita'
evidenziata riguarderebbe la mancata applicazione dell'art. 19, comma
1-quater,  della  legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nella
parte che recita: «i lavori di restauro e manutenzioni di beni mobili
...  etc.,  non  sono suscettibili di affidamento congiuntamente o ad
altre  lavorazioni».  Nel bando in questione il Comune ha inserito la
categoria  OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico
ed artistico) unitamente ad altre categorie dell'appalto.
  Per  le  irregolarita'  esposte,  lo studio legale, per conto della
societa'  Meridiana  Restauri,  chiede  l'immediata sospensione della
gara.
  Il  responsabile  del  procedimento  dei  lavori di che trattasi ha
fatto  presente che la norma e' stata pienamente rispettata in quanto
nel  bando  sono  specificatamente  identificate ed indicate tutte le
lavorazioni appartenenti alla categoria OS2.
  Risulta  cosi'  che  queste  sono  ben definite e non sono affidate
congiuntamente   ad  altre  categorie.  Trattandosi  tra  l'altro  di
categoria  specialistica  appartenente  all'art.  72,  comma  4,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, e successive
modificazioni,  di importo superiore al 15% dell'ammontare totale dei
lavori  e,  pertanto,  non  subappaltabili,  i partecipanti alla gara
privi  di  qualificazione  nella categoria specializzata OS2 dovranno
necessariamente  costituire  un'associazione temporanea di imprese di
tipo verticale.
  In  tal modo il comune ha inteso rispettare le previsioni del comma
1-quater  dell'art.  19 della legge, interpretando la norma nel senso
di  non  dover procedere a due distinte procedure di gara ma di dover
individuare  e  distinguere  le  lavorazioni  per affidarle a imprese
qualificate nella categoria specializzata.
  Il  responsabile del procedimento ha fatto, infine, presente che la
complessita'  dell'opera,  l'interconnessione  dei  vari interventi e
l'economia   dei   tempi   di   realizzazione  non  hanno  consentito
l'indizione  di  separati  incanti,  procedura  che  comunque, mal si
concilia  con  l'obbligo  di economicita' ed efficacia dell'attivita'
amministrativa.
Considerato in diritto.
  L'art.  19, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e s.m. fornisce
ulteriori   indicazioni   operative   per  i  lavori  di  restauro  e
manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate di beni
architettonici  sottoposte  alle  disposizioni di tutela previste dal
testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(rientranti  nella categoria specializzata OS2 secondo il decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), rispetto alle prescrizioni
stabilite   dall'art.  13,  comma  7,  della  legge  n.  109/1994,  e
successive  modificazioni,  dall'art.  72  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, e successive modificazioni.
  La  norma in questione stabilisce che le lavorazioni da effettuarsi
su  beni  mobili  e  su superfici decorate di beni architettonici non
sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni.
  Tuttavia,   per   siffatte   lavorazioni   vi   e',  alcune  volte,
l'impossibilita'   -   a   causa  della  complessita'  tecnica  delle
lavorazioni,  delle  interferenze  fra  le  differenti lavorazioni da
eseguire  e dell'economia dei tempi di realizzazione degli interventi
-  di  indire  due  appalti separati. Si pone, quindi, il problema di
individuare  le  condizioni  per  affidare, con lo stesso appalto, le
lavorazioni   ricadenti  nella  categoria  OS2  e  altre  lavorazioni
ricadenti in altre categorie generali o specializzate.
  Al  riguardo si osserva che l'enucleazione delle lavorazioni di cui
alla  categoria  OS2,  stabilita  dalla  norma,  ha  lo  scopo di far
eseguire,  in  ogni  caso,  le  suddette  lavorazioni  a  soggetti in
possesso di adeguate qualificazione.
  Lo  stesso  risultato  si  ottiene,  negli  appalti con lavorazioni
appartenente a categorie generali e specializzate e di lavorazioni di
restauro  su  beni  mobili  o  superfici  decorate di beni vincolati,
richiedendo  che  l'aggiudicatario  sia  comunque  in  possesso della
qualificazione nella categoria OS2.
  Si  ritiene,  pertanto, sulla base del combinato disposto dall'art.
19, comma 1-quater, e dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994,
e successive modificazioni nonche' dell'art. 73, comma 2, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999   e  successive
modificazioni  che  si possa procedere all'affidamento, con lo stesso
appalto,  sia  dei  lavori della categoria OS2 sia di altre categorie
generali   o   specializzate   a   condizione   che  venga  richiesta
all'aggiudicatario  la  specifica  qualificazione nella categoria OS2
qualunque sia il suo importo.
In relazione a quanto sopra considerato;
                        Il consiglio ritiene:
  1.  Che,  nel caso non siano tecnicamente separabili le lavorazioni
della categoria OS2 e le lavorazioni appartenenti ad altre categorie,
si  possa procedere all'affidamento, con lo stesso appalto, sia dalle
lavorazioni  categoria  OS2  sia di lavorazioni appartenenti ad altre
categorie  generali  o specializzate a condizione che venga richiesta
all'aggiudicatario  la  specifica  qualificazione nella categoria OS2
qualunque sia il loro importo.
  2. Che la prescrizione del divieto di subappalto per le lavorazioni
appartenenti  alla categoria OS2, qualunque sia il loro importo, deve
essere inserita nel bando di gara.
  3.  Manda  al  servizio  ispettivo  perche'  trasmetti  la presente
delibera agli esponenti e al comune di Verona.
    Roma, 15 luglio 2003
                                                 Il presidente: Garri
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    Stazione appaltante: comune di Verona.
    Esponente: Studio legale avv. Gilberti et al.
    Dirigente responsabile: ing. Filippo Romano.