MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003 

Diniego   dell'abilitazione   all'«Istituto  di  specializzazione  in
psicoterapia  analitica»,  ad  istituire  e ad attivare nella sede di
Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.
(GU n.201 del 30-8-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'«lstituto di specializzazione in
psicoterapia  analitica»  ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, per un
numero  massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per
ciascun  anno  pari  a  dieci unita' e, per l'intero anno di corso, a
quaranta unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del
riconoscimento,  idoneamente  motivato,  sia  disposto  con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   dell'11 luglio   2003,   a   conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:
    la  relazione  scientifica e' carente dal punto di vista teorico,
in  quanto  su  una  base concettuale junghiana inserisce un generico
riferimento ad un orientamento di neuropsicologia analitica del quale
non  sono  forniti  i  presupposti  scientifici accreditati sul piano
internazionale;
    il  contestuale  richiamo  all'utilizzo  di  contributi teorici e
metodologici  derivati  da  altri  indirizzi  (approccio comunicativo
interattivo, teoria sistemico relazionale) non viene giustificato nei
termini di compatibilita' con la base junghiana;
    dal  punto di vista applicativo nulla viene proposto e presentato
come  validazione  della  efficacia di un intervento psicoterapeutico
cosi'  composito,  nella  direzione di un ottenuto benessere da parte
del paziente;
    le  citazioni  di  letteratura  nel  corpo  della  relazione sono
autoreferenziali;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza    di    riconoscimento    proposta   dall'«Istituto   di
specializzazione  in  psicoterapia analitica», con sede in Roma per i
fini   di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con  decreto
11 dicembre  1998,  n.  509,  e'  respinta,  visto il motivato parere
contrario  della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona