MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 luglio 2003 

Determinazione  degli interessi da corrispondersi nell'anno 2002, per
l'utilizzo  degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31
e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
(GU n.205 del 4-9-2003)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico
all'INPS    in    caso   di   disavanzo   delle   gestioni   relative
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia   ed   i  superstiti  di  avvalersi  temporaneamente  delle
disponibilita' delle gestioni attive dallo stesso amministrate;
  Vista  la  deliberazione n. 244 del 25 settembre 2001, con la quale
il  consiglio  di  amministrazione  dell'INPS  ha  disposto,  per  il
fabbisogno  delle  gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2002 degli
avanzi   delle   gestioni   dei   contributi   e   delle  prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali
di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  Visto  l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai
fini  delle  richiamate  anticipazioni  fra  le gestioni deferisce al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze la determinazione della misura degli
interessi   da   corrispondersi  in  relazione  al  tasso  medio  del
rendimento annuale dei titoli di Stato;
  Vista  la  nota  n.  036364  del  25 marzo  2003,  con  la quale il
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato comunica che per
l'anno 2002 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato
e' calcolato nella misura percentuale di 3,901 punti;
  Ritenuto  doversi  assumere  nella  sopradetta  misura del tasso di
interesse  da  valere  ai  sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute  nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, per l'anno 2002;
                              Decreta:
  La  misura  degli  interessi  da corrispondersi per l'utilizzazione
degli  avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge
9 marzo  1989,  n.  88,  e'  fissata, per l'anno 2002, in ragione del
3,901%.
    Roma, 24 luglio 2003


                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                     Maroni


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti