COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 agosto 2003 

Elevazione  per  le  azioni  ordinarie  emesse  da Seat Pagine Gialle
S.p.a.   della   percentuale   prevista  dall'art.  108  del  decreto
legislativo n. 58/1998. (Deliberazione n. 14215).
(GU n.204 del 3-9-2003)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo n. 58/1998, che impone a
chiunque  venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata
superiore  al  novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di
acquisto  sulla  totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo
fissato  dalla  CONSOB,  se  non  ripristina  entro  quattro  mesi un
flottante  sufficiente  ad  assicurare  il  regolare  andamento delle
negoziazioni;
  Visto   l'art.   112   del  decreto  legislativo  n.  58/1998,  che
attribuisce  alla  CONSOB  il potere di elevare per singole societa',
sentita  la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista
dal citato art. 108;
  Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento n. 11971/1999;
  Vista  la  comunicazione  CONSOB n. DME/2078716 del 2 dicembre 2002
con  la  quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei
poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in
materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per
l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
  Vista  la comunicazione dell'11 agosto 2003 effettuata dalla Silver
S.p.a.,  ai  sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n.
58/1998,  in  relazione  all'offerta  pubblica  di acquisto diretta a
conseguire la totalita' delle azioni ordinarie in circolazione emesse
dalla Seat Pagine Gialle S.p.a., ai sensi dell'art. 106, comma 1, del
medesimo decreto legislativo;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per  le  azioni  ordinarie emesse dalla Seat Pagine Gialle
S.p.a.  una  soglia  di possesso superiore al limite del 90 per cento
stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Vista la comunicazione del 12 agosto 2003 di Borsa Italiana S.p.a.,
con la quale la stessa societa' di gestione del mercato ha segnalato,
secondo  quanto previsto dal citato art. 50, comma 2, del regolamento
CONSOB  e  sulla  base  dei  criteri  generali stabiliti nella citata
comunicazione  CONSOB,  il  ricorrere  per  Seat Pagine Gialle S.p.a.
delle   condizioni   per  l'innalzamento  al  90,5  per  cento  della
percentuale   prevista  dall'art.  108  del  decreto  legislativo  n.
58/1998;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse  dalla  Seat  Pagine  Gialle  S.p.a. pari al 9,5 per cento sia
idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
                              Delibera:
  Ai  sensi  dell'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, per le
azioni   ordinarie   emesse   dalla  SEAT  Pagine  Gialle  S.p.a.  la
percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al
90,5 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.
    Roma, 26 agosto 2003
                                                Il presidente: Cardia