MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2003 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per  la  campagna vitivinicola 2003/2004, nella provincia autonoma di
Bolzano.
(GU n.211 del 11-9-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed  in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che,
qualora  le  condizioni  climatiche  lo  richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il   regolamento   del  consiglio  CE  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato del Dipartimento all'agricoltura e al patrimonio
della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  il  quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2003,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Visto   l'attestato   della  direzione  regionale  delle  politiche
agricole  di  mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2003,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Visto  l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura e alla montagna
della  provincia  autonoma  di  Trento,  con  il  quale  la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2003,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  provincia  autonoma  di  Bolzano  provenienti  dalle  zone  di
produzione  delle  uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di
origine  controllata,  per  tutte  le tipologie, sottozone e menzioni
geografiche  aggiuntive  previste  dagli  specifici  disciplinari  di
produzione:
    «Alto Adige» o «Sudtirol» o «Sudtiroler»;
    «Lago di Caldaro» o «Caldaro», esclusa la tipologia «scelto»;
    «Valdadige» o «Etschtaler».
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e rettificato, o mediante concentrazione
parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dai
rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei  vini  spumanti  della denominazione di origine
«Alto  Adige»  o  «Sudtirol»  o  «Sudtiroler»  di  cui al comma 1 del
presente  articolo,  sono  autorizzate  per  le  varieta'  di vite di
seguito indicate:
    «Pinot bianco», «Chardonnay», «Pinot nero» e «Pinot grigio».
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato,  o  mediante  concentrazione  parziale,  fatte  salve le
misure piu' restrittive, dal rispettivo disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 29 agosto 2003
                                         Il direttore generale: Abate