MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2003 

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.
(GU n.222 del 24-9-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento del tesoro direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  2003 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 27 dicembre 2002, n. 290,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2003,  che  fissa  in  52.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati titoli pubblici al 19 settembre
2003 e' pari a 57.255 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per   il   30 settembre   2003   e'   disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del Tesoro a
centottantatre  giorni  con  scadenza il 31 marzo 2004 fino al limite
massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le ore 11 del giorno 25 settembre 2003, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
20 maggio 2003.
  Ai  sensi  degli  articoli 1,  14  e  15  del  decreto ministeriale
20 maggio  2003,  e'  disposto,  altresi',  il  26 settembre 2003, il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di
Stato».
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2004.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 settembre 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata