MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2003 

Modificazione  della  graduatoria  delle  concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Siena, di
cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.
(GU n.224 del 26-9-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle inserzioni n. 278 del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con
il  quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la
gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Considerato che, con sentenza n. 6210/02, in data 8 maggio-8 luglio
2002,  il  T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla
«Las  Vegas S.r.l.» (plico 285 - provincia di Siena), ha annullato il
predetto  provvedimento  di approvazione della graduatoria nei limiti
dell'interesse  della  ricorrente con la seguente motivazione: «e' di
tutta  evidenza  la  circostanza  secondo  la quale la commissione ha
operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a cio'
che  e' stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il
progetto  e'  ammissibile,  e quindi va valutato per la qualita' e le
caratteristiche  tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non e'
ammissibile perche' difforme dalla lettera H del punto 13 ed, allora,
non  e'  possibile  valutare  solo  le  voci  che  non  richiedono la
valutazione  quantitativa  del  progetto,  come  avvenuto nel caso di
specie,  perche' in tal senso il bando non prevede alcuna valutazione
parziale,  bensi'  la  semplice  esclusione  dalla gara. Ne consegue,
pertanto,  che  la valutazione compiuta dalla commissione non risulta
essere  la  corretta  e  logica  applicazione dei criteri individuati
nell'allegato 1  del  bando  di  gara, dove sono riportati in maniera
particolareggiata  i  punteggi  attribuiti  per  ogni  caratteristica
tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco
del  Bingo.  Cio'  induce  il  collegio a ritenere fondata, oltre che
assorbente  e  prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la
commissione   non  avrebbe  esplicitato  una  motivazione  del  tutto
sufficiente,   in  relazione  al  contenuto  del  bando  di  gara,  a
giustificare  la  mancata  assegnazione  di  determinati punteggi per
alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara
medesimo»;
  Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale
n.  6210/02,  l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento
riesame  della  documentazione  presentata  in  sede  di  gara  dalla
societa'  «Las  Vegas  S.r.l.», ritiene di poter attribuire, giusta i
criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub
criteri  analitici  stabiliti  dalla  commissione  aggiudicatrice nel
verbale  del  27 febbraio  2001,  all'offerta della predetta societa'
(plico 285) il punteggio complessivo pari a 43 punti;
  Considerato  che  occorre  procedere,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta
sentenza  n. 6210/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della
provincia di Siena in base alle suddette risultanze istruttorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La graduatoria, per la provincia di Siena, delle concessioni per
la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto
direttoriale  11  luglio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
163  del  16 luglio  2001),  e'  modificata, per i motivi indicati in
premessa, come di seguito indicato:

regione: Toscana - provincia: Siena

Pos.  |Plico |Mittente                      |Ubicazione       |Punti
1     |285   | Las Vegas S.r.l.             |Chianciano Terme |43
2     |462   | RTI Coop Tempo  libero Bingo |Chianciano Terme |43
3     |348   | Bingo Boing S.r.l.           |Monteriggioni    |36
4     |721   | Athison                      |Chiusi           |29

  2.  La  societa'  «Las  Vegas  S.r.l.»  (plico 285) dovra' ritirare
presso  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato - piazza
Mastai  n.  11  -  00153  Roma, la scheda di valutazione del progetto
presentato  con  l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei
lavori,  alla  proposta  inviata all'Amministrazione in sede di gara,
secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto
del  numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala
da  gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di
divergenza  grave  ricadranno  sulla  societa'  tutte  le conseguenti
responsabilita'  di  carattere  risarcitorio ed eventualmente penale.
Parimenti    saranno    valutate    le    responsabilita'    connesse
all'intempestiva  rinuncia della societa' stessa per i danni erariali
che  ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro
nell'assegnazione.   Entro   centocinquanta   giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto, la
societa' in parola dovra' approntare la sala debitamente attrezzata e
funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazionecon facolta'
di   richiederne  il  differimento  nei  termini  e  alle  condizioni
stabilite  dall'art.  52,  comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni.
  3.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
  4.  Sono  fatti  salvi,  nell'interesse  erariale,  gli effetti del
provvedimento  di  assegnazione della concessione per l'esercizio del
gioco del Bingo nei confronti della Bingo Boing S.r.l. (plico 348).
  5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 18 settembre 2003
                                          Il direttore generale: Tino