MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Termini  e modalita' di presentazione della documentazione necessaria
ai  fini  dell'esperimento  delle  procedure  di  ricostituzione  dei
comitati  centrale e provinciali dell'albo degli autotrasportatori di
merci.
(GU n.232 del 6-10-2003)

    Si  porta  a  conoscenza  di  tutti gli interessati che, ai sensi
dell'art.  1  del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in
legge,   con  modificazioni,  dalla  legge  30 marzo  1987,  n.  132,
modificativo  dell'art.  7  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298, il
mandato  dei  componenti  del  comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto di terzi nominati con decreto
ministeriale  1° aprile  1999  verra'  a scadere il 31 marzo 2004. Al
fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e di quella dei
comitati  provinciali  per  l'Albo di cui sopra che scadranno in pari
data,  le  associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per
conto  di  terzi,  nonche' le loro sedi provinciali e le associazioni
provinciali ad esse aderenti, che ritengano di aver titolo per essere
comprese  tra  le  associazioni  piu'  rappresentative, ai fini della
designazione  di  propri  rappresentanti rispettivamente nel comitato
centrale  e  nei  comitati provinciali, sono invitate a produrre alla
direzione  generale  autotrasporto  di  persone  e cose del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti - ex unita' operativa APC 5 -
via  Caraci  n.  36  -  00157  Roma,  entro il termine perentorio del
2 gennaio  2004,  la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che
detta  le  disposizioni  regolamentari  attuative  della sopraccitata
legge 6 giugno 1974, n. 298.
    A  maggior  chiarimento  di  quanto  sopra si fa presente che: le
domande  di  partecipazione alla graduatoria per il comitato centrale
dovranno  essere  redatte  in  carta legale con firma autenticata del
legale rappresentante delle associazioni nazionali interessate.
    A ciascuna domanda dovra' essere allegata:
      1) copia  dell'atto  costitutivo,  copia  dello statuto e copia
dell'eventuale regolamento interno;
      2) elenco  delle  sedi  territoriali  con  relativi indirizzi e
delle  associazioni locali aderenti, con l'indicazione delle relative
sedi e indirizzi.
    I  documenti  di  cui ai punti 1 e 2 possono essere presentati in
carta  libera  e  senza  autentica  della firma, purche' accompagnati
dalla fotocopia del documento di identita' del dichiarante, in base a
quanto  disposto  dall'art.  2,  commi 10 e 11, della legge 16 giugno
1998, n. 191, che ha modificato ed integrato la legge 15 maggio 1997,
n. 127;
      3) documentazione  comprovante il possesso del requisito di cui
all'art.  4,  punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
32/1976, vale a dire:
        a) dichiarazione  del legale rappresentante dell'associazione
nazionale,  attestante il numero complessivo delle imprese associate,
ovvero  la portata utile globale in capo alle imprese stesse, facendo
espresso richiamo alla documentazione fornita al riguardo da ciascuna
sede territoriale o associazione locale aderente;
        b) dichiarazione  del rappresentante legale dell'associazione
locale  aderente all'associazione nazionale, o del responsabile della
sede  territoriale  dell'associazione nazionale, attestante il numero
complessivo  delle  imprese associate in sede territoriale, ovvero la
portata  utile  globale in capo alle imprese stesse, con allegati gli
elenchi di queste ultime, debitamente sottoscritti.
    Onde  poter  permettere una puntuale individuazione delle imprese
associate,  si  ritiene  opportuno  precisare  che gli elenchi di cui
trattasi  dovranno  contenere la ragione sociale di ciascuna di esse,
l'indirizzo  completo  della sede e il numero di iscrizione all'albo.
Per  ciascuna  impresa  dovra',  inoltre,  essere indicata la portata
utile  globale  risultante  dalle  carte  di circolazione dei veicoli
regolarmente   autorizzati   in   capo   all'impresa   medesima.   La
possibilita'  di  presentare, in alternativa, il numero delle imprese
associate  o  il  tonnellaggio  autorizzato,  e'  da  intendersi come
finalizzata  alla dimostrazione del possesso del requisito minimo per
la  partecipazione  alle  graduatorie  di rappresentativita'. Ai fini
della  formazione delle graduatorie stesse, resta ferma la necessita'
di  presentare  tanto  l'elenco  delle  imprese  associate, quanto il
tonnellaggio  di  portata utile. Sara' computato, nel tonnellaggio di
portata  utile  in capo all'impresa, anche quello relativo ai veicoli
di  massa  complessiva  fino a sei tonnellate, purche' dalla carta di
circolazione  tali  veicoli  risultino immatricolati ad uso di terzi.
Saranno  prese  in  considerazione  soltanto le imprese in regola con
tutte  le  disposizioni  di  legge  attualmente vigenti in materia di
autotrasporto di merci per conto di terzi.