MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2003 

Modificazioni  al  testo  unico  delle direttive per la concessione e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.
(GU n.234 del 8-10-2003)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  52,  comma  77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992  ai  programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi  di  cui
all'art.  4,  comma 1,  lettera  d)  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  ed  alle  imprese  di somministrazione di alimenti e
bevande  aperte  al  pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287;
  Visto il comma 78 del predetto art. 52 che prevede che le modalita'
per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 siano determinate
sulla  base  di  specifiche  direttive  emanate  dal  Ministro  delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n.  488/1992  e  le  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto  l'art.  18,  comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi   dallo  Stato  alle  regioni,  secondo  il  quale,  a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le
direttive   per   la   concessione   delle  agevolazioni  di  cui  al
decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  ora  Ministro  delle  attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
  Considerata  la  necessita'  di apportare le necessarie modifiche e
integrazioni  al  testo unico sopra richiamato al fine di recepire le
previsioni  di  cui  al  citato  art.  52,  comma  77  della legge n.
448/2001,  nonche'  al  fine  di introdurre alcuni miglioramenti alle
modalita'  ed  alle  procedure  di concessione delle agevolazioni che
conferiscano maggiore efficacia allo strumento agevolativo;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del  10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, che, in particolare,
prevede  che  il  testo  sottoposto all'esame della Conferenza stessa
venga  integrato  con  il seguente periodo: «Nei prossimi bandi della
legge  19  dicembre  1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il
settore  turismo  puo'  essere  prevista  per  quelle  realta' locali
individuate dalle regioni»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate  le seguenti modifiche ed integrazioni al testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
di  seguito  denominato «testo unico». Tali modifiche ed integrazioni
avranno  efficacia  per  i bandi i cui termini di presentazione delle
domande  siano  ancora  aperti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto, ad eccezione di quella di cui al comma 2, che avra'
efficacia per i bandi aperti successivamente a tale data.
  2. Il punto 2.1 del testo unico e' sostituito dal seguente:
  «2.1.  Alle  agevolazioni  sono ammessi i programmi di investimento
comportanti  spese  complessivamente  ammissibili  non  inferiori  ai
seguenti limiti:
    500.000  euro per le attivita' del "settore industria", di cui al
successivo punto 2.2.a, ad eccezione delle costruzioni e dei servizi,
e  per le attivita' del "settore turismo", di cui al successivo punto
2.2.b;
    150.000  euro,  per  le  attivita' del detto "settore industria",
limitatamente  alle costruzioni ed ai servizi, e per le attivita' del
"settore commercio", di cui al successivo punto 2.2.c.
  Nei   prossimi   bandi  della  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,
l'abbassamento  della  soglia  per  il  "settore turismo" puo' essere
prevista per quelle realta' locali individuate dalle regioni».
  3.  Nel  punto  2.2,  lettera  c) del testo unico sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
    a) nel   primo   capoverso,   al   punto   c1),  dopo  le  parole
«classificati  esercizi  di  vicinato»,  le  parole  da  «,  solo  se
inseriti» a «con propria insegna commerciale» sono eliminate;
    b) nel  primo  capoverso,  alla  fine  del punto c5), il punto e'
sostituito da un punto e virgola;
    c) nel  primo  capoverso,  dopo  il  punto  c5)  e'  inserito  il
seguente:
    «c6)   attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
effettuata  da  esercizi  aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma
6,  lettere  a),  b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente
per la realizzazione di programmi di investimento:
      i) diretti  allo  sviluppo di formule commerciali che prevedano
l'integrazione  della  somministrazione  con  la  vendita di beni e/o
servizi;
      ii)  promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in
forme di franchising;
      iii)  promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita'
del  servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o
attestati da camere di commercio, regioni o province»;
    d) nel  terzo capoverso, dopo le parole «di cui alle lettere c1),
c2),  c3)»,  le  parole «e c4)» sono sostituite dalle parole «, c4) e
c6)»;
    e) nel  terzo  capoverso, dopo le parole «per gli esercizi di cui
alla lettera c1» sono inserite le parole «e c6)»;
    f) nel   terzo   capoverso,  dopo  le  parole  «finalizzati  alla
"ristrutturazione" sono inserite le parole "e all'ammodernamento"».
    g)  nel  terzo  capoverso,  alla fine del punto III), il punto e'
sostituito da un punto e virgola;
    h)  nel  terzo  capoverso,  dopo  il  punto  III)  e' inserito il
seguente:
      «IV)   "ammodernamento"   il   programma   che   sia  volto  al
miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente
e/o   del   servizio  offerto,  alla  riorganizzazione,  al  rinnovo,
all'aggiornamento  anche  tecnologico  dell'impresa,  all'adozione di
strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita'
gestionale e di servizio.».
  4.  Nel  punto  5  del  testo  unico  sono  introdotte  le seguenti
modifiche e integrazioni:
    a) nel  punto  c4), penultimo capoverso, dopo il primo periodo e'
inserito  il  seguente:  «A  tal  fine,  il  Ministro delle attivita'
produttive,  con proprio decreto, puo' destinare prioritariamente una
quota  di  dette  risorse  ai programmi di piu' rapida realizzazione,
definendo i relativi criteri e le modalita' anche per l'assunzione di
uno  specifico  impegno  da  parte  delle imprese sostenuto da idonea
garanzia.»;
    b) al  penultimo  capoverso,  dopo le parole «e' incrementato del
5%»  le parole da «in relazione alla sussistenza» fino alle parole «I
suddetti  incrementi  sono  cumulabili»  sono sostituite dalle parole
«per  le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti
di certificazione ambientale (ISO 14001)».
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 24 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4   Ministero attivita' produttive, foglio n. 70