Cancellazione di alcune varieta' di mais, frumento tenero e frumento duro dal registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.(GU n.246 del 22-10-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'oganizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha
espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte nei
registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i
decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri
medesimi:
----> Vedere tabella di pag. 45 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.