MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2003 

Iscrizione di varieta' di canapa (fibrimor) nel registro nazionale di
specie agrarie.
(GU n.251 del 28-10-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella riunione del 30 settembre 2003 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della
varieta' indicata nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione medesima, la sotto elencata varieta', la
cui  descrizione  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero.
  Canapa:
    codice SIAN: 007833;
    denominazione: fibrimor;
    responsabile  della  conservazione in purezza: Istituto superiore
per le colture industriali (Bologna).
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2003
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.