MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 22 ottobre 2003, n. 946397 

Legge  n.  488/1992 - Modifiche alla circolare n. 946323 del 5 agosto
2003,   concernente   una   graduatoria   specifica   finalizzata  al
raggiungimento  di  obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla
misura    1.1    del    Programma   operativo   nazionale   «Sviluppo
imprenditoriale locale».
(GU n.253 del 30-10-2003)
 
 Vigente al: 30-10-2003  
 

                                  Alle imprese interessate

                                  Alle banche concessionarie

                                  Agli istituti collaboratori

                                  All'A.B.I.

                                  All'ASS.I.LEA.

                                  Alla Confindustria

                                  Alla Confapi

                                  Alla Confcommercio

                                  Alla Confesercenti

                                  All'Ance

                                  Alle confederazioni artigiane

  Nella  circolare  n.  946323  del  5 agosto  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 211 dell'11 set-tembre 2003, al fine di fornire elementi
di  maggiore  dettaglio,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche  e
integrazioni:
    1)   al   punto   3.1,   quarto   capoverso,   dopo   le   parole
«l'installazione»"   sono  aggiunte  le  parole,  entro  la  data  di
ultimazione del programma,"»;
    2)  al  punto  3.1,  dopo  il penultimo capoverso, e' aggiunto il
seguente:  «  Qualora  il  programma  di  investimenti concernente un
determinato  tema  consenta di conseguire positive ricadute indirette
su  uno o su entrambi gli altri temi, il programma stesso e' valutato
con  riferimento  al  tema  principale  ed e' con riferimento ai dati
relativi   a   quest'ultimo   che   viene   determinato   il   valore
dell'indicatore ambientale.»;
    3)  al  punto  3.2,  primo  capoverso,  dopo il secondo alinea e'
aggiunto  il  seguente:  «  - con riferimento al tema "Multisettore",
attesti  che i miglioramenti ambientali conseguibili nei diversi temi
non siano conseguenza della stessa tecnica/tecnologia.»;
    4)   al  punto  6.2,  sottoparagrafo  «Tema  "Energia"»,  secondo
capoverso,  il  secondo alinea e' sostituito dal seguente: «- per gli
interventi  di  cui  alla  lettera  B),  il  punteggio  e'  pari alla
differenza,   solo   se   positiva,   tra  l'incidenza,  espressa  in
percentuale,   dell'energia   da   fonti   rinnovabili  derivante  da
autoproduzione  sul  totale  dell'energia  consumata nell'esercizio a
"regime""  e  quella riferita all'esercizio "precedente"; entrambe le
incidenze percentuali ed il punteggio sono espressi in punti interi e
due decimali."»;
    5) nell'allegato n. 2, lettera D), dopo il punto 1 e' aggiunto il
seguente:  «  2.  una  specifica  attestazione  che  i  miglioramenti
ambientali  conseguibili nei diversi temi non siano conseguenza della
medesima tecnica/tecnologia.»;
    6)  nell'allegato n. 3, nel primo capoverso, le parole da «devono
essere»"   a  «investimenti  da  agevolare»"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «devono  essere  direttamente finalizzate al conseguimento
dei    miglioramenti    ambientali   che   determinano   il   calcolo
dell'indicatore,    anche    con    riferimento   ai   programmi   di
trasferimento,»;
    7)  nell'allegato  n.  3  «Spese  ammissibili e relativi divieti,
limitazioni e condizioni"», dopo il punto ix) e' inserito il seguente
punto  « ix-bis): le spese relative alla realizzazione di impianti di
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sono  ammissibili in
proporzione  alla  potenza  dell'impianto  necessaria  ai  fabbisogni
dell'unita' produttiva oggetto del programma"»;
    8)  nell'allegato  n.  5  «Istruzioni  per  la compilazione della
scheda  tecnica»",  al  punto  C3.4.1.2,  dopo le parole «indicare la
percentuale»,  sono  aggiunte le parole «, espressa in punti interi e
due  decimali,  con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra
decimale sia non superiore a 4 o per eccesso negli altri casi,».
  Si precisa altresi' che, ai fini della determinazione del punteggio
dell'indicatore  ambientale  di  cui  al punto 6.2 della circolare, i
valori  utili  delle  riduzioni  o  degli incrementi percentuali sono
troncati  alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per difetto
qualora  la  terza  cifra  sia  non superiore a 4 o per eccesso negli
altri casi.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: Marzano