MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2003 

Scioglimento  della societa' cooperativa «Sant'Alessandro a r.l.», in
Milano.
(GU n.264 del 13-11-2003)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «Edilizia
Sant'Alessandro a r.l.», con sede in Milano, via Orefici n. 2;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in data 23 agosto 2001 relativo alla
societa'  cooperativa  «Edilizia  Sant'Alessandro a r.l.» con sede in
Milano,  via  Orefici  n.  2,  da cui risulta che la medesima trovasi
nelle   condizioni  previste  dall'art.  2544  del  codice  civile  e
dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono  le  seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello
al  31  dicembre  1981,  da  allora non ha compiuto atti di gestione,
risulta  un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto
ministeriale  27  gennaio 1998 e quindi non e' possibile procedere ad
un  eventuale  recupero  coatto  relativo  ai  contributi biennali di
revisione  non versati per i bienni 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 e
1999/2000;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Sant'Alessandro a r.l.», sede legale in
Milano,  via Orefici n. 2, costituita per rogito notaio dott. Maissen
Pietro  di  Milano in data 20 maggio 1974, repertorio n. 14407/29159,
racc.  B.U.S.C.  n.  8441/133113,  codice fiscale: mancante n. 159634
iscriz.  al registro imprese, e' sciolta, senza dar luogo a nomina di
commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18 della legge 31 gennaio
1992,  n.  59  e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400,  in  quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre
1981,  da  allora non ha compiuto atti di gestione, risulta un attivo
da  liquidare  inferiore  al limite di cui al decreto ministeriale 27
gennaio  1998  e  quindi  non  e' possibile procedere ad un eventuale
recupero  coatto  relativo  ai  contributi  biennali di revisione non
versati per i bienni 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti