AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003 

Modifica   dell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il   gas   18 ottobre  2001,  n.  228/01.
(Deliberazione n. 129/03).
(GU n.280 del 2-12-2003)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 novembre 2003;
  Premesso   che   con  deliberazione  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  297  del  22 dicembre  2001,  l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita), ha approvato
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione
dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di  vendita dell'energia
elettrica,  Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo
integrato);
  Visti:
    il  decreto  legislativo  26 gennaio  1948,  n.  98  (di seguito:
decreto legislativo n. 98/1948);
    la  legge  14 novembre  1995,  n.  481/1995 (di seguito: legge n.
481/1995);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  prezzi  (di
seguito:  Cip)  29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento Cip
n. 941/61);
    il  provvedimento  del  Cip  13 gennaio  1987,  n. 2 (di seguito:
provvedimento Cip n. 2/87);
    la  direttiva  del Ministero del tesoro, Ispettorato generale per
gli  affari economici, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di  seguito:  la  Cassa), emanata in data 13 febbraio 1980, prot. n.
159473 (di seguito: direttiva 13 febbraio 1980);
    la   direttiva  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Ispettorato  generale  per  gli affari economici, alla Cassa, inviata
per   conoscenza   all'Autorita'  in  data  1° febbraio  2002  (prot.
Autorita'   n.  2327  dell'8 febbraio  2002)  (di  seguito  direttiva
1° febbraio 2002);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2000,  n.  194/00,
recante  disposizioni  in  materia di Cassa conguaglio per il settore
elettrico,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
257 del 3 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 194/00);
    il testo integrato;
  Considerato che:
    con  nota  prot.  n.  968  del 17 luglio 2003 (prot. Autorita' n.
21343  del  18 luglio  2003), la Cassa ha rappresentato all'Autorita'
l'opportunita' di apportare modifiche al testo integrato, intese a:
      definire  la  misura degli interessi di mora sulle somme dovute
dagli esercenti alla Cassa in caso di ritardo nei versamenti;
      istituire  presso la Cassa un apposito conto di gestione per la
copertura  degli  oneri  di  funzionamento della medesima, denominato
«Conto oneri per il funzionamento della Cassa»;
      consentire   alla   Cassa  lo  svolgimento  di  accertamenti  a
carattere   tecnico-amministrativo,  anche  con  accessi  presso  gli
esercenti;
      i    versamenti   effettuati   dagli   esercenti   alla   Cassa
rappresentano  l'adempimento  di prestazioni patrimoniali imposte, la
cui  determinazione  e'  sottratta alla libera volonta' delle parti e
rimessa ad atti di pubbliche autorita';
      la  determinazione  degli  interessi  moratori  dovuti  per  il
ritardato  adempimento  delle prestazioni di cui al precedente alinea
non puo' conseguentemente essere oggetto di libera contrattazione tra
le parti, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, del codice civile;
      il  tasso  d'interesse moratorio praticato dalla Cassa e' stato
sinora   determinato   dal   Ministero   del  tesoro,  poi  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, con le direttive 13 febbraio 1980 e
1° febbraio   2002,   adottate  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
legislativo n. 98/1948;
      la legge n. 481/1995 conferisce all'Autorita' la contitolarita'
del  potere di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 98/1948, per
cui  la  determinazione  della misura del tasso d'interesse moratorio
deve  avvenire  con  provvedimento  dell'Autorita'  di  intesa con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma restando la piena
validita'  delle determinazioni in precedenza assunte da quest'ultimo
con le sopra richiamate direttive;
      ai  conti  attualmente gestiti dalla Cassa, istituiti dall'art.
40    del    testo   integrato,   affluiscono   i   fondi   derivanti
dall'applicazione   delle  componenti  tariffarie,  finalizzate  alla
copertura  degli  oneri generali afferenti al sistema elettrico e che
tali  fondi  sono,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
98/1948,  destinati  anche  al  finanziamento  dei  soggetti  cui  e'
intestata la loro riscossione ed erogazione;
      la Cassa, per far fronte alle proprie spese di organizzazione e
gestione, attinge direttamente ai predetti conti;
      al fine di garantire la trasparenza del sopra delineato sistema
di   finanziamento,   l'art.  10,  comma  10.1,  della  deliberazione
dell'Autorita'  n.  194/00,  prevede che le strutture del bilancio di
previsione   e  del  relativo  conto  consuntivo  della  Cassa  siano
determinate dall'Autorita', d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, su proposta del Comitato di gestione;
      la   Cassa   puo'   svolgere  controlli  tecnico-amministrativi
strumentali  all'espletamento delle proprie competenze sull'attivita'
e sugli atti delle imprese elettriche, anche mediante la ricognizione
di  luoghi  ed  impianti,  subordinata  al  preventivo consenso degli
interessati,  nonche'  attraverso la ricerca, verifica e comparazione
di  documenti,  ai sensi del punto 4 del capitolo X del provvedimento
Cip  n.  941/61 e dell'articolo unico, comma 2, del provvedimento Cip
n. 2/87;
    Ritenuto  che  ai  fini  della  certezza  e della trasparenza sia
opportuno:
      adottare,  con riferimento alla quantificazione degli interessi
moratori  dovuti  alla  Cassa  per  il  ritardato  adempimento  delle
prestazioni   patrimoniali  imposte,  una  norma  di  mero  carattere
ricognitivo   che,   riproducendo   il   contenuto   delle  direttive
13 febbraio 1980 e 1° febbraio 2002, preveda che in caso di mancato o
parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applichi sulla
somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese
base 360 maggiorato di 3,5 punti percentuali;
      istituire,  con  riferimento  alle  modalita'  di  gestione dei
flussi  tariffari  destinati  alla  copertura  degli  oneri  generali
afferenti  ai  sistema elettrico, presso la Cassa un conto denominato
«Conto  oneri  per  il funzionamento della CCSE», per la gestione dei
mezzi  economici  destinati a finanziare le spese di organizzazione e
gestione  della  Cassa,  tratti  dagli altri conti di gestione di cui
all'art. 40 del testo integrato;
      adottare,  con  riferimento  alle funzioni intestate alla Cassa
per  la  gestione  del  sistema  di contribuzione a questa intestato,
disposizioni   a  carattere  ricognitivo  affinche'  la  Cassa  possa
procedere   ad   accertamenti   di  natura  amministrativa,  tecnica,
contabile  e  gestionale,  consistenti nell'audizione e nel confronto
dei  soggetti  coinvolti,  nella  ricognizione di luoghi ed impianti,
nella   ricerca,   verifica   e  comparazione  di  documenti,  e  che
specifichino  le  conseguenze per l'ipotesi di mancata collaborazione
dei soggetti controllati;
    Ritenuto  pertanto  necessario  apportare  al  testo integrato le
modifiche  conseguenti  all'introduzione  delle  disposizioni  di cui
sopra;
                              Delibera:
  Di  integrare  l'Allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  18 ottobre 2001, n. 228/01, recante
Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione
dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di  vendita dell'energia
elettrica,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001:
    a) aggiungendo all'art. 40, comma 1, la seguente lettera:
      «n)  il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio
per  il  settore  elettrico,  alimentato,  in relazione al fabbisogno
annuale  della  Cassa,  in  via  proporzionale  dai conti di cui alle
lettere da a) a m).»;
    b) aggiungendo all'art. 40 i seguenti commi:
      «40.6  In  caso di mancato o parziale versamento da parte degli
esercenti,  la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse
di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e
mezzo percentuali.
      40.7.  Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa
puo'  procedere  ad  accertamenti  di natura amministrativa, tecnica,
contabile  e  gestionale,  consistenti nell'audizione e nel confronto
dei  soggetti  coinvolti  nella  ricognizione  di luoghi ed impianti,
nella  ricerca,  verifica  e  comparazione  di  documenti. In caso di
rifiuto  di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede
a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di
valutazione.».
  Di  pubblicare  il  Testo integrato nella versione risultante dalle
modificazioni   di  al  presente  provvedimento,  nel  sito  internet
dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas
(www.autorita.energia.it).
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore a decorrere dalla
data della pubblicazione.
    Milano, 12 novembre 2003
                                                 Il presidente: Ranci