MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2003 

Riconoscimento  al  sig.  Senouci  Sidi  Mohammed  Saidi di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di ingegnere.
(GU n.286 del 10-12-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Senouci  Sidi  Mohammed  Saidi, nato a
Nedroma  (Algeria)  il 14 giugno 1967, cittadino algerino, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico  professionale di «Diplome d'ingenieur - specialite' genie
civil»  rilasciato  nel luglio  1991  dal Ministero dell'insegnamento
superiore  e  della  ricerca  scientifica  della  Repubblica algerina
democratica  e  popolare, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
in Italia della professione di «ingegnere»;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  di  esperienza
professionale pluriennale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 14 luglio 2003;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria con nota del 31 luglio 2003, che applicava una
misura  compensativa,  consistente  in  una  prova  attitudinale  su:
«costruzioni idrauliche»;
  Preso   atto   altresi'   della   domanda   di  riesame  presentata
dall'interessato e della documentazione allegata;
  Vista  la  decisione  della  conferenza di servizi nella seduta del
25 novembre 2003 di accogliere la domanda di riesame;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «ingegnere»,  sezione  A  settore  industriale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  subordinato,  rilasciato  dalla questura di Roma in data
6 dicembre 1999 valido fino al 6 dicembre 2004;
                              Decreta:
  Al  sig.  Senouci  Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il
14 giugno   1967,  cittadino  algerino,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»,   sezione   A  settore
industriale,  e  l'esercizio della professione in Italia, fatta salva
la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.
    Roma, 2 dicembre 2003
                                    p. Il direttore generale: Rettura