MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 28 novembre 2003, n. 6 

Valori massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao.
(GU n.286 del 10-12-2003)
 
 Vigente al: 10-12-2003  
 

                                  Agli assessori alla sanita' regioni
                                  e  province  autonome  di  Trento e
                                  Bolzano
                                  Agli uffici della sanita' marittima
                                  e/o aerea
                                  Ai  posti d'ispezione frontaliera -
                                  PIF
                                  Agli   uffici  veterinari  per  gli
                                  adempimenti comunitari - UVAC
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e forestali - Ispettorato
                                  centrale e repressione frodi
                                  Al    Ministero   delle   attivita'
                                  produttive
                                  Alla     Segreteria     commissione
                                  permanente            coordinamento
                                  interregionale  controllo ufficiale
                                  prodotti alimentari c/o Assessorato
                                  alla  sanita'  e assistenza sociale
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  prevenzione
                                  Agli uffici D.G.S.V.A.
                                  Alla Federalimentare
                                  Alla  AIDI - Associazione industrie
                                  dolciarie italiane
                                  Alla  AIIPA - Associazione italiana
                                  industrie prodotti alimentari

  Al  fine  di  fornire  agli  organi  di  controllo  e  ai  soggetti
interessati indicazioni sui limiti massimi ammissibili di ocratossina
A nel cacao, si ritiene opportuno precisare le disposizioni normative
che disciplinano la materia.
Disposizioni normative.
  Circolare  9 giugno  1999, n. 10. Direttive in materia di controllo
ufficiale  sui  prodotti  alimentari:  valori  massimi ammissibili di
micotossine   nelle   derrate   alimentari   di   origine  nazionale,
comunitaria  e  Paesi  terzi  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 135 dell'11 giugno 1999).
  Circolare  16 giugno  2000,  n.  18.  Valori massimi ammissibili di
micotossine  nelle derrate alimentari provenienti da Paesi comunitari
(Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre
2000).
  Regolamento  (CE)  n.  472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002
che  modifica  il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori
massimi  di  taluni  contaminanti  presenti  nelle derrate alimentari
(Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee serie L/75 del 16 marzo
2002).
  Decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  178.  Attuazione  della
direttiva  2000/36/CE  relativa  ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati   all'alimentazione   umana   (Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2003).
  La  circolare 9 giugno 1999, n. 10, aveva stabilito per il «cacao e
prodotti  derivati»  un  tenore  massimo ammissibile di ocratossina A
pari a 0,5 (micro)g/kg.
  Tale   provvedimento  emanato  nell'ambito  delle  disposizioni  in
materia   di   controllo  ufficiale  sui  prodotti  alimentari  aveva
regolamentato  alimenti  e  micotossine, tra cui l'ocratossina A, non
disciplinate  a  livello  comunitario  dal regolamento 1525/98 allora
vigente.
  In  seguito  con  la  circolare del 16 novembre 2000, n. 18, veniva
precisato che per le matrici alimentari e le micotossine, individuate
a  livello  nazionale  e  non  comprese  nel suddetto regolamento, il
superamento  dei  valori massimi ammissibili di cui alla circolare n.
10,  comportava  la  verifica  dei  prodotti stessi alle disposizioni
vigenti   nei   Paesi   di   provenienza   e   la  valutazione  della
compatibilita' delle disposizioni con l'art. 36 del Trattato di Roma.
  Nel 2002 la Commissione europea con il regolamento (CE) n. 472/2002
ha  stabilito i tenori massimi ammissibili di ocratossina A in alcuni
alimenti.
  L'art.  1  dello stesso regolamento ha rinviato al 31 dicembre 2003
il  termine per la fissazione di un limite di tale micotossina in una
serie  di  prodotti  vegetali,  tra cui il cacao e prodotti a base di
cacao.
  Pertanto,  per il cacao a livello comunitario non vige alcun limite
di  ocratossina  A,  mentre  a livello nazionale si applica il tenore
massimo di 0,5 (micro)g/kg.
  Di  recente  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n. 178, di
attuazione  della  direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
destinati all'alimentazione umana ha disciplinato le denominazioni di
vendita,   le   relative   definizioni   e   le   caratteristiche  di
fabbricazione per tali prodotti.
  In   relazione   alle   segnalazioni   degli  organi  di  controllo
concernenti   il   superamento  del  valore  di  0,5  (micro)g/kg  di
ocratossina  A  nei  cacao  l'Istituto  superiore  di  sanita' per le
tipologie  di  prodotti  definiti  dal  decreto legislativo 12 giugno
2003,  n.  178, ha proposto di applicare i tenori massimi ammissibili
riportati nello schema sottostante.

=====================================================================
       Denominazione di vendita, definizioni e       |
 caratteristiche dei prodotti di cui all'allegato I  |
         del decreto legislativo n. 178/2003         | Ocratossina A
=====================================================================
punto 2, lettere a), b), c) e d)                     |2 (micro)g/kg
---------------------------------------------------------------------
punti da 3 a 10                                      |0,5 (micro)g/kg

  Nelle   more   dell'emanazione  di  una  normativa  comunitaria  il
Consiglio  superiore  di  sanita' nella seduta del 31 ottobre 2003 ha
espresso su tali valori parere favorevole.
  I  tenori  massimi  ammissibili  di  ocratossina  A riportati nella
presente  circolare  sostituiscono  quelli  precedentemente  indicati
nella circolare del Ministro della sanita' 9 giugno 1999, n. 10.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono invitate, per i rispettivi
aspetti  di  competenza, all'osservanza della presente circolare ed a
voler  dare la massima divulgazione del contenuto della medesima agli
organismi   territorialmente  preposti  al  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari. Le associazioni di categoria sono opportunamente
informate ed invitate a voler rendere noto agli operatori interessati
quanto riportato nella presente circolare.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 novembre 2003
                                    Il Ministro della salute: Sirchia