MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n. 946469 

Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 900047 del 25 gennaio
2001  concernente  le  modalita'  e le procedure per la concessione e
l'erogazione  delle  agevolazioni  al  «settore commercio» nelle aree
depresse del Paese.
(GU n.294 del 19-12-2003)
 
 Vigente al: 19-12-2003  
 

                              Alle Imprese interessate
                              Alle Banche concessionarie
                              Agli Istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              Alla CONFINDUSTRIA
                              Alla CONFAPI
                              Alla CONFCOMMERCIO
                              Alla CONFESERCENTI
                              all'ANCE
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane

  Con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive del 24 luglio
2003, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 77, della
legge  n. 448/2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al
testo  unico  delle  direttive  della  legge  n.  488/1992 al fine di
estendere le agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992 alle
attivita'  di  somministrazione  di  alimenti e bevande effettuate da
esercizi  aperti  al  pubblico,  nel  seguito denominati per brevita'
«pubblici esercizi».
  Con  il  medesimo  decreto  del  24 luglio  2003 sono state rimosse
alcune  limitazioni  all'accesso  alle agevolazioni di cui si tratta,
precedentemente  vigenti,  nei  riguardi  dei cosiddetti «esercizi di
vicinato»,   nei  confronti  dei  quali  inoltre  e'  ora  consentita
l'agevolabilita'   dei   programmi   di   ammodernamento,   tipologia
ammissibile anche per i pubblici esercizi; e' stata inoltre eliminata
la  prevista  seconda  maggiorazione degli indicatori per i programmi
comportanti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali.
  Le  suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai
bandi  il  cui  termine  finale  di  presentazione  delle domande sia
successivo al 7 ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore
del  decreto  ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico
delle direttive).
  Premesso  quanto  sopra,  al  fine  di  consentire  l'accesso  alle
agevolazioni  del «settore commercio», le modalita' di concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  della  legge  n.  488/1992  per tale
settore  di  cui  alla  circolare  n.  900047  del  25 gennaio  2001,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, sono modificate
come di seguito specificato.
1. Soggetti beneficiari.
  1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle
agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attivita':
    a) somministrazione  di  pasti  e bevande (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
    b) somministrazione  di  bevande,  nonche' di latte, di dolciumi,
compresi   i  generi  di  pasticceria  e  gastronomia  (bar,  caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
  Tali attivita' possono essere svolte anche:
    congiuntamente   all'attivita'   di   trattenimento  e  svago  in
discoteche,   sale   da   ballo,  sale  da  gioco,  locali  notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;
    all'interno  di  esercizi  posti  nelle  aree  di  servizio delle
autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza
urbana ovvero in disarmo.
  Sono   pertanto   escluse   dalle   agevolazioni  le  attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande svolte:
    al domicilio del consumatore;
    negli  esercizi  annessi  ad alberghi, pensioni, locande od altri
complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente agli
alloggiati;
    nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci  annessi ai circoli non
aperti al pubblico;
    negli esercizi nei quali la somministrazione stessa e' esercitata
in  via  diretta  a  favore dei propri dipendenti da amministrazioni,
enti o imprese;
    in  scuole, ospedali, comunita' religiose, stabilimenti militari,
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  1.2.  Per  quanto  riguarda  gli  esercizi  di  vicinato,  ai  fini
dell'ammissibilita'  alle agevolazioni, non e' piu' richiesto che gli
stessi  siano  inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme
associative  di via o di strada ovvero aderenti a strutture operative
dell'associazionismo   economico   operanti   con   propria   insegna
commerciale.
2. Programmi di investimento ammissibili.
  2.1.  Per  quanto riguarda i pubblici esercizi di cui al precedente
punto  1.1,  possono  essere  agevolati esclusivamente i programmi di
investimento:
    a) diretti  allo  sviluppo  di  formule commerciali che prevedano
l'integrazione  della  somministrazione  con  la  vendita di beni e/o
servizi;
    b) promossi  da  imprese  aderenti  a catene commerciali anche in
forma di franchising;
    c) promossi  da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del
servizio  e/o  di  tipicita'  dell'offerta  gastronomica rilasciati o
attestati da Camere di commercio, regioni e/o province.
  Per  quanto  concerne  la precedente lettera a), si precisa che, ai
fini   dell'ammissibilita'   del   programma   di   investimenti,  la
somministrazione  si  intende  integrata  con  la vendita di beni e/o
servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno
del  pubblico  esercizio,  di  un'area esclusivamente dedicata a tale
vendita   con  una  superficie  almeno  pari  al  10%  di  quella  di
somministrazione   indicata   nell'autorizzazione   allo  svolgimento
dell'attivita'.  Qualora  il  programma  di  investimenti riguardi un
pubblico  esercizio nel quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita
di  beni  e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini
dell'ammissibilita',   un   incremento   della  superficie  esistente
dedicata  a  tale  vendita in misura almeno pari al 50% della stessa,
fermo  restando  che  la  superficie  di vendita alla conclusione del
programma   deve   risultare   almeno   pari  al  10%  di  quella  di
somministrazione.  La  superficie  di  vendita cui si fa riferimento,
rilevabile  dalla planimetria di cui al successivo punto 3.1, lettera
b)  e  dai dati forniti nella parte descrittiva del business plan, e'
quella  in  pianta  occupata  dalle attrezzature di vendita (banconi,
scaffalature,  camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.)
e  quella  a  disposizione del personale addetto alla vendita stessa.
Non  viene  computata a tal fine la superficie destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi'
computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio,
di  beni  derivanti dall'ordinaria attivita' di trasformazione svolta
all'interno  dell'esercizio,  di  bevande alcoliche (ad eccezione del
vino)  e  non  alcoliche,  di  prodotti di gastronomia e di dolciumi,
compresi  i  generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a
concorsi,  pronostici  e  scommesse, nonche' le superfici destinate a
giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio
decreto  18 giugno  1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  (TULPS)»  e successive modifiche e integrazioni,
ovvero  alle  attivita'  connesse  alla  consegna  al  domicilio  del
cliente.
  Per  quanto  concerne  la precedente lettera b), si precisa che per
catena  commerciale  si  intende  un  numero  minimo  di  5  pubblici
esercizi,  anche se appartenenti ad imprese diverse purche' legate da
contratto  di  franchising,  aventi  medesimo marchio e/o insegna, ed
anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio
oggetto  del  programma  possono essere localizzati anche in aree non
ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di
diritti   di   proprieta'  immateriale  relativi  a  marchi  o  segni
distintivi  e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la
prestazione  di  servizi.  Oltre  la licenza su diritti di proprieta'
immateriale,   il   franchisor   (affiliante)   fornisce  inoltre  al
franchisee  (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto,
un'assistenza  tecnica  o  commerciale.  La  licenza  e  l'assistenza
tecnica  formano  parte  integrante della formula commerciale oggetto
del   franchising.   Tale   definizione  si  intende  automaticamente
sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma
nazionale.
  Per  quanto  concerne  la  precedente  lettera c), si precisa che i
marchi  di  qualita'  del  servizio  e/o  di  tipicita'  dell'offerta
gastronomica   devono   essere  stati  gia'  ottenuti  alla  data  di
presentazione  del modulo di domanda delle agevolazioni (ancorche' la
relativa  documentazione  di cui al successivo punto 3.1, lettera d),
sia presentata successivamente, entro la data di chiusura dei termini
di  presentazione  delle  domande)  e  devono riferirsi all'esercizio
oggetto  del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e
devono  essere  stati  rilasciati o attestati da Camere di commercio,
regioni  e/o  province  sulla  base  di  norme  tecniche dalle stesse
riconosciute.
  2.2.  Per  quanto  riguarda  gli  esercizi di vicinato e i pubblici
esercizi,   le   tipologie  dei  programmi  ammissibili  sono:  nuovo
impianto,    ampliamento,    ammodernamento,    ristrutturazione    e
trasferimento.
  A  tale  riguardo,  per  quanto concerne i pubblici esercizi, fatte
salve  le  definizioni  di ristrutturazione e trasferimento di cui al
punto  3.2  della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si precisa
che  si  considerano  ampliamenti  tutti i programmi che prevedano un
incremento  dell'occupazione.  Qualora non vi sia tale incremento, il
programma:
    si   considera  ristrutturazione  anche  quando  sia  volto  alla
modifica   del   tipo   di  somministrazione  e/o  alla  integrazione
dell'attivita'  di somministrazione con quella di vendita di beni e/o
servizi;
    si  considera  ammodernamento qualora sia volto al miglioramento,
sotto  l'aspetto  qualitativo,  della  struttura  esistente  e/o  del
servizio     offerto,     alla    riorganizzazione,    al    rinnovo,
all'aggiornamento  anche  tecnologico  dell'impresa,  all'adozione di
strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita'
gestionale   e   di   servizio,  al  miglioramento  delle  condizioni
igienico-sanitarie    per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di
conservazione,   produzione  e  distribuzione/somministrazione  degli
alimenti.
  Per  quanto  concerne  gli  esercizi  di  vicinato,  fatte salve le
definizioni  di  ampliamento, ristrutturazione e trasferimento di cui
al  punto  3.2  della  circolare  n.  900047  del 25 gennaio 2001, si
considera  ammodernamento  il programma volto al miglioramento, sotto
l'aspetto  qualitativo,  della  struttura  esistente e/o del servizio
offerto,  alla  riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche
tecnologico  dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica
per migliorare e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio.
3. Documentazione da presentare a corredo del modulo di domanda.
  3.1.  Relativamente  alle attivita' ammissibili di somministrazione
di  alimenti  e  bevande,  entro  la  data di chiusura dei termini di
presentazione  delle  domande,  l'impresa  istante deve produrre alla
banca  concessionaria,  con  le  medesime  modalita'  indicate per la
documentazione  ordinariamente  prevista  per  l'accesso  ai benefici
della  legge  n.  488/1992  settore  «commercio» e ad integrazione di
quest'ultima, la seguente documentazione:
    a) copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande  (ex  legge  n.  287/1991,  art. 3, commi 1 e 4)
relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti;
    b) planimetria  dell'esercizio,  redatta  e  sottoscritta  da  un
tecnico  abilitato,  che  evidenzi  le  superfici  destinate  e/o  da
destinare  alla  somministrazione  e  quelle destinate o da destinare
alla  vendita  di  beni  e/o  servizi e comprendente il lay-out delle
relative   attrezzature   (limitatamente   ai  programmi  di  cui  al
precedente punto 2.1, lettera a);
    c) dichiarazione   del   titolare  o  del  legale  rappresentante
dell'impresa   istante   che   attesti   l'appartenenza  alla  catena
commerciale  come  sopra  definita, fornendo le necessarie specifiche
per  l'individuazione  della stessa: numero e ubicazione dei pubblici
esercizi,   imprese   titolari,  contratti,  ecc.  (limitatamente  ai
programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera b);
    d) copia  del certificato/attestato di qualita' del servizio o di
tipicita'  dell'offerta  gastronomica  (limitatamente ai programmi di
cui al precedente punto 2.1, lettera c).
  Si  precisa,  inoltre,  che  per quanto riguarda la predisposizione
della  parte  descrittiva  del  business  plan  di cui al punto 3.8 e
all'allegato n. 6 della predetta circolare n. 900047/2001, qualora le
agevolazioni  siano  richieste per i programmi di investimenti di cui
al   precedente   punto  2.1,  lettera  a),  l'impresa  istante  deve
compiutamente    descrivere    le    modalita'    di    realizzazione
dell'integrazione  dell'attivita' di somministrazione con l'attivita'
di    vendita,   specificando   altresi'   i   beni/servizi   oggetto
dell'attivita'  di  vendita,  nonche'  le  superfici  destinate  alla
somministrazione  ed  alla  vendita di beni e/o servizi (precedente e
successiva  al programma), cosi' come rappresentata nella planimetria
di  cui alla precedente lettera b). Allo stesso modo, per i programmi
di  investimenti  di cui al precedente punto 2.1, lettere b) e c), la
parte descrittiva del business plan deve esplicitamente illustrare la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti.
  3.2.  Per  quanto concerne la compilazione della scheda tecnica, di
cui  all'allegato  n.  13 della predetta circolare n. 900047/2001, si
forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni:
    a) con  riferimento  ai  soli  pubblici  esercizi,  al  punto  B8
l'impresa  deve  indicare  nella  colonna  A  «Superficie  di vendita
dell'unita'  locale  (mq)» la superficie dell'unita' locale (dedicata
alla somministrazione ed all'eventuale vendita di beni e/o servizi) e
nella colonna B «Valore delle vendite» il valore dei ricavi derivanti
dall'attivita'   di   somministrazione   di   alimenti  e  bevande  e
dall'eventuale vendita di beni e/o servizi;
    b) il punto 3.2 della sezione C non deve essere compilato.
4. Formazione delle graduatorie.
  4.1.  Per  quanto  riguarda  i pubblici esercizi, le indicazioni da
parte   delle   regioni   in   merito   alle  attivita'  da  inserire
nell'eventuale   graduatoria   speciale,   nonche'   ai  punteggi  da
attribuire  alle  stesse  ai  fini  dell'indicatore  regionale,  sono
riferite,  senza  ulteriori  frazionamenti  o condizioni particolari,
all'intera categoria dei pubblici esercizi.
                                  Roma, 5 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Marzano