CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

COMUNICATO

Regolamento   di   formazione   professionale  continua  del  dottore
commercialista (in vigore dal 1° gennaio 2004).
(GU n.294 del 19-12-2003)

           CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Regolamento   di   formazione   professionale  continua  del  dottore
           commercialista (in vigore dal 1 gennaio 2004).

                               Art. 1

                  Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:

a) e'  attivita'  di  aggiornamento  e  di  approfondimento, in forma
   collettiva,  delle  conoscenze  e  delle competenze tecniche sulle
   materie  oggetto  di  esercizio  dell'attivita'  professionale del
   dottore  commercialista.  Non sostituisce, ma completa lo studio e
   l'approfondimento individuali che sono presupposti per l'esercizio
   dell'attivita' professionale;
b) e'  volta  ad assicurare e garantire che il dottore commercialista
   iscritto  nell'albo  mantenga, approfondisca ed estenda la propria
   competenza tecnica e professionale;
c) e' diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai
   sensi dell'art. 25, lettera b), dell'Ordinamento della professione
   di   dottore   commercialista.  Il  suo  svolgimento  e'  uno  dei
   presupposti  per  la  correttezza,  la  qualita' e il pregio della
   prestazione professionale;
d) e'   svolta   nell'interesse  dei  destinatari  della  prestazione
   intellettuale  del dottore commercialista ed e' garanzia di tutela
   dell'interesse pubblico;
e) si  realizza,  di  regola,  mediante  la  partecipazione ad eventi
   formativi,  il cui svolgimento e' caratterizzato da interrelazione
   e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto
   conto  della  tipologia  e  delle  modalita' di diffusione - anche
   informatiche - degli eventi medesimi;
f) si  realizza,  altresi',  con lo svolgimento delle altre attivita'
   formative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

                               Art. 2

 Attivita' di formazione professionale continua e crediti formativi
                            professionali

1.   Per   il   dottore  commercialista,  ai  fini  dell'assolvimento
dell'obbligo di cui all'art. 5, costituiscono attivita' di formazione
professionale continua, anche se svolte all'estero, quelle di seguito
 indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione  ad  eventi  formativi,  quali  convegni, seminari,
   corsi, master ed eventi similari;
b) svolgimento  delle attivita' formative elencate nell'art. 3, comma
   3;
c) altre attivita' che saranno definite dal Consiglio Nazionale.

   2.  Le attivita' e gli eventi formativi devono avere ad oggetto le
materie    inerenti    all'attivita'    professionale   del   dottore
commercialista  e, in particolare, le materie economico-aziendali, le
materie  giuridiche - tra cui il diritto commerciale, amministrativo,
tributario, processuale civile e penale -, le attivita' professionali
riservate  e  quelle soggette a particolari regolamentazioni. Debbono
avere  altresi'  ad  oggetto le norme di deontologia e di ordinamento
professionale  e  le  procedure applicative connesse allo svolgimento
dell'attivita'     professionale,     con     particolare    riguardo
all'applicazione  delle  nuove tecnologie e alla gestione degli studi
professionali.
   3.   Il   Consiglio  Nazionale  attribuisce  i  crediti  formativi
professionali  alle attivita' e agli eventi formativi in relazione al
contenuto, alle modalita' di svolgimento e alla durata.
   4.  Il  credito  formativo  professionale  e'  l'unita'  di misura
dell'impegno  richiesto  al dottore commercialista per l'assolvimento
dell'obbligo di formazione professionale continua.

                               Art. 3

  Accreditamento degli eventi formativi e delle attivita' formative
                             particolari

1.   Il   Consiglio   Nazionale   attribuisce   i  crediti  formativi
professionali  ai  singoli  eventi  compresi nei programmi approvati,
                   valutando i seguenti elementi:
   a) tipologia e modalita' di svolgimento dell'evento formativo;
   b) durata effettiva dell'evento;
   c) argomenti trattati;
   d) qualifica dei relatori.

   2.  L'attribuzione  dei  crediti  e'  prevalentemente basata sulla
durata  dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1
CFP.
   3.  Alle  attivita' formative particolari di cui all'art. 2, comma
1,  lettera  b), i crediti formativi professionali vengono attribuiti
in base alla seguente tabella:


====================================================================
Attivita' formative                 Crediti          Limiti massimi
   particolari                     attribuiti            annuali
--------------------------------------------------------------------
Relazioni in convegni,
seminari, corsi e master
approvati dal Consiglio
Nazionale                       1 ora = 3 crediti         max 15
--------------------------------------------------------------------
Relazioni nelle scuole
e nei corsi di formazione
per praticanti dottori
commercialisti                  1 ora = 3 crediti         max 15
--------------------------------------------------------------------
Pubblicazioni di natura
tecnico-professionale              1 credito              max 10
su argomenti compresi           ogni 5 cartelle
nell'Elenco delle materie       di 1.500 battute
oggetto di eventi formativi        ciascuna
--------------------------------------------------------------------
Docenze annuali presso
istituti universitari
ed enti equiparati
nelle materie comprese
nell'Elenco delle materie
oggetto di eventi formativi       10 crediti              max 10
--------------------------------------------------------------------
Docenze annuali presso
istituti tecnici ed enti
equiparati nelle materie
comprese nell'Elenco
delle materie oggetto
di eventi formativi                4 crediti              max 4
--------------------------------------------------------------------
Partecipazione
alle commissioni
per gli esami di Stato             5 crediti              max 5
--------------------------------------------------------------------
Partecipazione
alle commissioni consultive
del Consiglio Nazionale
e degli Ordini                1 riunione = 1 credito      max 10
--------------------------------------------------------------------
Partecipazione ai gruppi
di lavoro e alle commissioni
di studio degli organismi
nazionali e internazionali
cui aderisce il Consiglio
Nazionale                     1 riunione = 2 crediti      max 10
--------------------------------------------------------------------
Partecipazione
alle commissioni
parlamentari o ministeriali
aventi ad oggetto lo studio
di argomenti compresi
nell'Elenco delle materie
oggetto di eventi formativi   1 riunione = 1 credito      max 10
--------------------------------------------------------------------
Superamento di esami
in corsi universitari
nelle materie comprese
nell'Elenco delle materie       il numero di CFP
oggetto di eventi formativi.    e' pari al numero
Gli esami suddetti devono      di crediti formativi
attribuire crediti                universitari
formativi universitari         attribuiti all'esame       max 10
--------------------------------------------------------------------

   4.  Per  eccezionali  motivi, l'attribuzione dei crediti formativi
professionali  agli  eventi  puo'  essere  effettuata  dal  Consiglio
Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell'evento, purche'
l'Ordine   abbia   inoltrato   preventiva  e  motivata  richiesta  di
accreditamento.

                               Art. 4

                 Periodo formativo e impegno minimo

1.  Il  periodo di formazione professionale continua e' triennale. Il
primo  triennio  formativo decorre dal 1 gennaio 2003 e termina il 31
                           dicembre 2005.
   2.  L'anno  formativo  decorre  dal  1  gennaio  e  termina  il 31
dicembre.
   3.  Per  l'assolvimento dell'obbligo di formazione e' richiesto un
impegno   minimo   di  novanta  crediti  formativi  professionali  da
acquisire  nell'arco  di  un triennio, con un minimo di venti crediti
formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attivita' formative
aventi  ad  oggetto gli argomenti di cui alle lettere A (Ordinamento,
deontologia   e   tariffe)   e   B   (Organizzazione   dello   studio
professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.

                               Art. 5

       Obbligatorieta' della formazione professionale continua

1.  Lo svolgimento della formazione professionale continua e' obbligo
deontologico  per i dottori commercialisti iscritti negli albi tenuti
dagli   Ordini,   indipendentemente  dall'iscrizione  in  altri  albi
                           professionali.
   2.  Ogni  dottore commercialista sceglie liberamente, in relazione
alle  proprie  esigenze  professionali e nel rispetto delle norme che
seguono,  gli  eventi  e  le  attivita' formative da svolgere ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente.
   3. Il dottore commercialista iscritto nell'albo e' tenuto a:

a) acquisire  novanta  crediti  triennali,  con  un  minimo  di venti
   crediti  annuali.  Almeno  tre  crediti annuali devono derivare da
   attivita'  formative  aventi  ad oggetto gli argomenti di cui alle
   lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione
   dello  studio  professionale) dell'Elenco delle materie oggetto di
   eventi formativi;
b) documentare l'attivita' di formazione effettivamente svolta, anche
   mediante autocertificazione;
c) esibire  la  documentazione  all'Ordine di appartenenza secondo le
   modalita' dallo stesso stabilite.

   4. Per l'acquisizione dei crediti di cui alla lettera a) del comma
precedente,  il  dottore  commercialista puo' partecipare agli eventi
formativi  compresi  nei  programmi predisposti da qualsiasi Ordine e
approvati dal Consiglio Nazionale.
   5.   L'iscritto  puo'  essere  esentato  dallo  svolgimento  della
formazione professionale nell'anno solare in cui si verificano i casi
di  seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti
da acquisire nel corso del triennio formativo:

a) maternita',   servizio   militare   e  civile,  grave  malattia  o
   infortunio,  assenza  dall'Italia,  che determinino l'interruzione
   dell'attivita' professionale per almeno sei mesi;
b) altri  casi di documentato impedimento derivante da cause di forza
   maggiore.

   6.    Puo'    inoltre   motivare   l'esenzione   dall'assolvimento
dell'obbligo  formativo  l'eta'  del  dottore  commercialista, il cui
limite,  che  non  potra'  essere inferiore a sessantacinque anni, e'
rimesso alla determinazione degli Ordini.
   7.  Gli  iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano
la  professione,  neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere
l'attivita' di formazione professionale continua.

                               Art. 6

                 Attribuzioni e compiti degli Ordini

1.  Gli  Ordini  sono enti formatori. L'attivita' istituzionale degli
Ordini  comprende  la  formazione  professionale continua dei dottori
                 commercialisti iscritti negli albi.
   2.  E'  compito  degli  Ordini  dare  attuazione alle attivita' di
formazione   professionale   continua   e   vigilare   sull'effettivo
svolgimento  delle  stesse  da  parte degli iscritti nei modi e con i
mezzi ritenuti piu' opportuni.
   3. In particolare gli Ordini:

a) promuovono,  operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte
   di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi;
b) favoriscono    lo    svolgimento    gratuito    della   formazione
   professionale,  utilizzando  risorse  proprie  e  quelle eventuali
   ottenibili  da sovvenzioni erogate per la formazione professionale
   da enti finanziatori;
c) regolano   le   modalita'   del   rilascio   degli   attestati  di
   partecipazione agli eventi formativi;
d) verificano  annualmente,  nei  modi  e  nei  tempi  ritenuti  piu'
   opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale
   e,  a  tal fine, possono chiedere agli iscritti l'esibizione della
   documentazione relativa all'attivita' formativa svolta.

   4.   Ai   fini   della  vigilanza,  gli  Ordini  possono  chiedere
all'iscritto,  in  ogni  momento,  l'esibizione  della documentazione
comprovante  l'avvenuto  svolgimento  della  formazione  continua per
l'ultimo triennio.
   5.  L'inosservanza dell'obbligo formativo e' valutata dall'Ordine,
al   termine   del   triennio   formativo,   ai  sensi  dell'art.  35
dell'Ordinamento  professionale,  con  avvio  dell'azione tendente ad
accertare  i  motivi  che  hanno originato l'inosservanza. Al termine
dell'istruttoria,  l'Ordine decide sull'applicabilita' delle sanzioni
disciplinari previste dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale.

                               Art. 7

           Programmi di formazione professionale continua

1.  Gli  Ordini  predispongono,  anche  di  concerto  tra  loro  e in
relazione  alle  esigenze di formazione degli iscritti negli albi, il
programma  degli eventi formativi, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli
eventi programmati. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione
dei  programmi  entro  45 giorni dal ricevimento, previo riscontro di
conformita'  degli  argomenti  in  essi contenuti con quelli previsti
       nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
   2.  Decorsi  45  giorni  dal  ricevimento,  ove  non sia pervenuta
all'Ordine   alcuna  comunicazione  in  merito  all'approvazione,  il
programma s'intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi
con  apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale anche dopo
lo svolgimento degli stessi.
   3.  I  programmi  vanno  riferiti  preferibilmente all'intero anno
formativo  e,  comunque,  devono  riguardare periodi non inferiori al
trimestre, salvo il disposto dell'art. 3, comma 4.
   4. I programmi devono contenere e indicare:

a) la tipologia degli eventi formativi;
b) gli  argomenti  oggetto  di  trattazione degli eventi formativi da
   individuare  tra quelli inclusi nell' Elenco delle materie oggetto
   di eventi formativi;
c) la  durata  effettiva  di trattazione degli argomenti, espressa in
   ore o frazioni di ore;
d) le date previste di svolgimento degli eventi;
e) il  luogo di svolgimento degli eventi formativi, che - di regola -
   rientra    nella   circoscrizione   territoriale   di   competenza
   dell'Ordine;  se,  in  casi  eccezionali,  l'evento si tiene nella
   circoscrizione  territoriale  di un altro Ordine, occorre non solo
   indicare  l'Ordine  nella cui circoscrizione si tiene l'evento, ma
   anche  segnalare  che  quest'ultimo  ha  espresso il consenso allo
   svolgimento   dell'evento,  nonche'  gli  accordi  intercorsi  per
   effettuare  la  vigilanza  e  il  rilascio  delle  attestazioni di
   partecipazione;
f) altre  informazioni  ritenute  utili, tra le quali, ove possibile,
   l'indicazione e la qualifica dei relatori.

   5.  Nel programma annuale devono essere contenuti argomenti di cui
alle   lettere   A   (Ordinamento,   deontologia   e   tariffe)  e  B
(Organizzazione dello studio professionale) dell'Elenco delle materie
oggetto  di  eventi  formativi,  onde consentire l'acquisizione degli
specifici  crediti formativi professionali annuali di cui all'art. 5,
comma 3, lettera a).
   6. Il programma formativo predisposto dall'Ordine non comprende le
attivita'  formative  particolari,  indicate  nella  tabella  di  cui
all'art. 3, comma 3.
   7.  Gli  eventi formativi organizzati dagli Ordini al di fuori del
territorio  italiano  sono  soggetti alla medesima normativa prevista
per  gli  eventi organizzati in Italia; gli adempimenti relativi sono
svolti direttamente dall'Ordine organizzatore.

                               Art. 8

                      Attuazione dei programmi

1.  Ciascun  Ordine,  nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6,
realizza  -  anche  di  concerto  con  altri  Ordini  -  il programma
approvato  dal  Consiglio Nazionale, con le modalita' ritenute meglio
rispondenti  alle  esigenze di formazione degli iscritti nell'albo da
                            esso tenuto.
   2.  L'Ordine  realizza  il  programma, anche di concerto con altri
Ordini,  avvalendosi  di  strutture  e  mezzi  propri (commissioni di
studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni, societa'
cui  l'Ordine  partecipa)  o  conferendo apposito incarico a soggetti
terzi (associazioni di categoria dei dottori commercialisti, istituti
universitari,  enti  e  imprese  di  formazione, uffici studi di enti
pubblici   e   privati).  In  questo  caso,  il  soggetto  incaricato
dall'Ordine  svolge,  nella circoscrizione di quest'ultimo, i singoli
eventi  e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilita'
dell'Ordine.  In  nessun  caso  tale  soggetto  puo'  avvalersi della
qualifica  di  ente  accreditato  per la formazione professionale del
dottore  commercialista, poiche' esso esegue un incarico nei limiti e
con  l'osservanza  delle  condizioni  stabilite dall'Ordine che lo ha
incaricato.

                               Art. 9

         Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti
1. L'Ordine riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti
nell'albo   che  partecipano  agli  eventi  formativi  approvati  dal
Consiglio  Nazionale.  I  crediti formativi sono riconosciuti tenendo
      conto del tempo di effettiva partecipazione agli eventi.
2.  L'Ordine,  altresi',  riconosce agli iscritti i crediti formativi
professionali   derivanti   dalle   attivita'  formative  particolari
indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 3.
3.  Al  fine  di  ottenere  il  riconoscimento  dei crediti formativi
professionali,    gli    iscritti    producono    la   documentazione
dell'attivita' formativa svolta, anche mediante autocertificazione.
4.  Il dottore commercialista puo' indicare di aver assolto l'obbligo
della   formazione  professionale  continua  in  tutte  le  forme  di
comunicazione  del  proprio studio professionale rivolte ai clienti e
al  pubblico  (corrispondenza,  sito  Internet,  targa,  biglietti da
visita ecc.).
5.   L'Ordine  valuta  la  possibilita'  di  porre  in  essere  forme
incentivanti  o  premianti  per  gli iscritti negli albi, che abbiano
assolto l'obbligo formativo.

                               Art. 10

           Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1.  Il  Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento della
formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di
sviluppo  della  professione.  Assiste gli Ordini nell'attuazione dei
programmi   di   formazione  professionale  ed  esercita  le  proprie
                     attribuzioni di vigilanza.
   2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

a) definisce  l'elenco  comprendente le materie professionali oggetto
   degli eventi formativi di cui all'art. 2, comma 2;
b) approva gli eventi formativi inseriti nei programmi degli Ordini e
   attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini, anche
   attraverso   lo   svolgimento  di  eventi  formativi  direttamente
   realizzati.

   3.   Il  Consiglio  Nazionale  inoltre  coordina  e  vigila  sullo
svolgimento  della formazione professionale continua per assicurare e
garantire   che   i   dottori   commercialisti  iscritti  negli  albi
mantengano,   approfondiscano  ed  estendano  la  propria  competenza
tecnica e professionale.
   4.  Il  coordinamento  e'  volto  ad assicurare che lo svolgimento
degli  eventi  formativi  sia  caratterizzato  da  ampia e tempestiva
diffusione  dei  programmi  tra  tutti  i  dottori commercialisti, da
uniformita'  di  riconoscimento dei crediti formativi professionali e
da pregio ed elevato livello culturale.
   5.  Inserita  nella  piu'  generale  attribuzione di vigilanza sul
regolare  funzionamento  dei  Consigli  degli  Ordini,  l'azione  del
Consiglio Nazionale e' orientata ad accertare che gli Ordini:

a) formino  e  inviino  al  Consiglio Nazionale i programmi periodici
   contenenti gli eventi formativi che permettano agli iscritti negli
   albi di conseguire almeno trenta crediti formativi annuali;
b) attuino  i  programmi  con  l'obiettivo di realizzare le finalita'
   indicate al comma 3 del presente articolo;
c) accertino  l'effettiva  partecipazione  agli  eventi  formativi da
   parte degli iscritti negli albi.

                               Art. 11

                         Norme di attuazione

1.  In  relazione  alle  disposizioni  del  presente  Regolamento, il
Consiglio  Nazionale  emana  norme  di  attuazione,  coordinamento  e
indirizzo  che definiscono modalita' e procedure di svolgimento delle
attivita'  e  degli  eventi  relativi  alla  formazione professionale
                              continua.