MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2003 

Distillazione   facoltativa   dei   vini,  di  cui  all'art.  29  del
regolamento CE n. 1493/99.
(GU n.302 del 31-12-2003)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1623/2000 del 25
luglio  2000, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n.
1493/99  del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21 settembre  2000,  n. 221) recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento CE n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 aprile 2001 sull'aggiunta di un
rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;
  Considerata   la  necessita'  di  consentire  l'applicazione  della
normativa  comunitaria  che permette a taluni produttori di destinare
le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo;
  Considerata l'opportunita' di avvalersi della possibilita' prevista
al  paragrafo  7 dell'art. 63-bis del regolamento (CE) n. 1623/00 che
riconosce  agli  Stati membri la facolta' di approvare parzialmente i
contratti o le dichiarazioni sostitutive;
  Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza Stato-regioni
nella riunione del 13 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   I   contratti   di  distillazione  di  vini  da  tavola  e  le
dichiarazioni  sostitutive  per  la  distillazione  dei  vini  di cui
all'art.  29  del  regolamento  CE  n.  1493/99  sono  presentati dai
produttori agli organismi designati dalle regioni e province autonome
entro  i  termini  previsti  dall'art.  63-bis  del regolamento CE n.
1623/00.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono avvalersi della
facolta'  prevista  al  paragrafo  7 dell'art. 63-bis del regolamento
(CE) n. 1623/00, che consente l'approvazione parziale dei contratti o
delle  dichiarazioni per la distillazione facoltativa dei vini di cui
all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99, prima del 25 gennaio.
  3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero per le
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di
mercato  - Direzione generate per le politiche agroalimentari - pagr.
IX  -  di  essersi  avvalsi  della  facolta'  prevista  al  paragrafo
precedente  ed  inviano  entro il giorno 15 di ciascun mese il numero
dei  contratti  e  delle  dichiarazioni ed i volumi di vino che hanno
formato oggetto nel mese precedente di approvazione parziale.
  4.  Con  successivi  provvedimenti  adottati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di
mercato  -  sono  emanate  le  disposizioni  per  l'attuazione  della
distillazione  facoltativa prevista all'art. 29 del regolamento CE n.
1493/99.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 14 novembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 267