MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2003 

Scioglimento  della societa' cooperativa «Coop. Artigiana di Garanzia
Fidi-Frentana - Soc. coop. a r.l.», in Larino.
(GU n.216 del 17-9-2003)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria eseguito nei confronti
della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la
medesima  trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del
codice civile;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001, tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  delle  cooperative,  svolte  per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 ottobre 2002 al
presidente del consiglio d'amministrazione della societa' cooperativa
«Coop.  Artigiana  di  Garanzia Fidi-Frentana - Soc. coop. a r.l.» ed
avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 260 del 6 novembre
2002,  di  avvio  del  procedimento  di scioglimento d'ufficio, senza
nomina  del  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
comma 1;
  Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da
terzi,  all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne'
domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  per  le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
nella riunione del 19 giugno 2003;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa' cooperativa «Coop. Artigiana di Garanzia Fidi-Frentana -
Soc.  coop.  a r.l.», con sede in Larino (Campobasso), costituita per
rogito  notaio  dott.  Carriello  Giuseppe,  in  data  1° marzo 1985,
repertorio  n. 12477, registro societa' n. 1058, tribunale di Larino,
posizione B.U.S.C. n. 1511/302803.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Campobasso, 3 settembre 2003
                          Il direttore provinciale reggente: Brunetti