MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2003 

Dichiarazione  dell'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi verificatisi in alcune province della regione Toscana.
(GU n.6 del 9-1-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita' dal 1° marzo 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di
Arezzo,  Firenze,  Grosseto,  Livorno,  Lucca,  Massa, Pisa, Pistoia,
Prato, Siena;
  Visto  il  decreto  1° settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  208  dell'8 settembre  2003,  con  il  quale  e' stata
dichiarata l'eccezionalita' delle gelate dal 7 al 9 aprile 2003 nelle
province di Arezzo, Firenze, Grosseto e Pisa;
  Visto  il  decreto  18 settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  226  del  29 settembre  2003,  con  il  quale e' stata
dichiarata  l'eccezionalita'  delle grandinate dell'8 e del 15 giugno
2003 nella provincia di Arezzo;
  Visto   il  decreto  27 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  258  del  6 novembre  2003,  con  il  quale  e'  stata
dichiarata   l'eccezionalita'   delle  grandinate  dal  27 giugno  al
4 luglio 2003 nella provincia di Massa;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge   14 febbraio   1992,   n.   185,   nel  testo  modificato  dal
decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,  convertito  dalla legge
13 novembre 2002, n. 256:
    Arezzo:   siccita'  dal  1°  mggio  2003  al  21 settembre  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comnma  2,  lettere a),  b),  nel
territorio  dei  comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena,
Bucine,  Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San
Niccolo',  Castelfranco  di  Sopra,  Castiglion  Fibocchi, Castiglion
Fiorentino,  Cavriglia,  Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in
Val   di   Chiana,  Cortona,  Foiano  della  Chiana,  Laterina,  Loro
Ciuffenna,  Lucignano,  Marciano  della  Chiana,  Monte  San  Savino,
Montemignaio,  Monterchi,  Montevarchi,  Ortignano  Raggiolo, Pergine
Valdarno,  Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San
Giovanni  Valdarno,  San  Sepolcro,  Sestino,  Stia, Subbiano, Talla,
Terranuova  Bracciolini,  con  esclusione  delle  colture danneggiate
dalle  gelate  dell'aprile  2003  e  dalle  grandinate  dell'8  e del
15 giugno  2003,  nei  territori  delimitati con decreti 1° settembre
2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;
    Firenze:  siccita'  dal  15 maggio  2003  al  15 settembre  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), e art. 3,
comma  2-bis),  nell'intero  territorio  provinciale,  con esclusione
delle   colture   danneggiate  dalle  gelate  dell'aprile  2003,  nei
territori  delimitati  con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle
premesse;
    Grosseto:   siccita'   dal   1° marzo  2003  al  31 agosto  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), e art. 3,
comma  2-bis),  nell'intero  territorio  provinciale,  con esclusione
delle   colture   danneggiate  dalle  gelate  dell'aprile  2003,  nei
territori  delimitati  con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle
premesse;
    Livorno:  siccita'  dal  20 aprile  2003  al  20 settembre  2003,
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nell'intero
territorio provinciale;
    Lucca:   siccita'   dal  21 giugno  2003  al  21 settembre  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettera a), nell'intero
territorio provinciale;
    Massa:   siccita'   dal   4 aprile  2003  al  22 settembre  2003,
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nell'intero
territorio  provinciale,  con  esclusione  delle  colture danneggiate
dalle  grandinate  dal  27 giugno  al  4 luglio  2003,  nei territori
delimitati con decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse;
    Pisa:   siccita'   dal   1° maggio  2003  al  15 settembre  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), e art. 3,
comma  2-bis),  nell'intero  territorio  provinciale,  con esclusione
delle   colture   danneggiate  dalle  gelate  dell'aprile  2003,  nei
territori  delimitati  con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle
premesse;
    Pistoia:  grandinate  dal  1° giugno  2003  al 30 settembre 2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), e art. 3,
comma  2-bis),  nell'intero  territorio  provinciale,  con esclusione
delle  zone pianeggianti dei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese,
Quarrata, Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese, Uzzano;
    Prato:   siccita'   dal  1° maggio  2003  al  30 settembre  2003,
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nell'intero
territorio provinciale;
    Siena:   siccita'   dal  1° giugno  2003  al  20 settembre  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), e art. 3,
comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 30 dicembre 2003

                                                Il Ministro: Alemanno