MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2003 

Determinazione  dell'importo  della maggiorazione, ai sensi dell'art.
101,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovuta
per  le  targhe  di  prova  prodotte  dai  soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264.
(GU n.10 del 14-1-2004)

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad
emanare,  fra  gli altri, apposito regolamento per la semplificazione
del procedimento amministrativo indicato nell'allegato A, n. 6, della
medesima legge;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n.  474 recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il
«Regolamento  di  semplificazione  del procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova dei veicoli»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 2, comma 5, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  474 del 2001, il quale prevede che
l'importo  della  maggiorazione  prevista dall'art. 101, comma 1, del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa
di  prova  sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264, e' stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  citato art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 285
del 1992;
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  24 novembre  2001,  n.  474,  la  maggiorazione  prevista
dall'art.  101,  comma 1,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' fissata in 5,50 euro.
  2.   Il  versamento  della  maggiorazione  di  cui  al  comma 1  e'
effettuato,  a  cura  dell'acquirente,  sul conto corrente postale n.
121012  intestato  alla «Sezione tesoreria provinciale dello Stato di
Viterbo - acquisto targhe veicoli a motore».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi