DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004 

Proroga  dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali
derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di
ottobre  e  novembre  2000  che  hanno  interessato i territori delle
regioni    Liguria,    Puglia,   Friuli-Venezia   Giulia,   Piemonte,
Emilia-Romagna,  Toscana,  Veneto  e  province  autonome  di Trento e
Bolzano.
(GU n.18 del 23-1-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000,
17 novembre 2000, 23 novembre 2000, e in data 30 novembre 2000, con i
quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza a seguito degli
eventi   alluvionali  verificatisi  nel  corso  dei  mesi  di ottobre
e novembre  2000  che  hanno  interessato  i  territori delle regioni
Piemonte,  Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana,  Puglia,  Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
21 dicembre  2001,  del  14 gennaio  2002  e  del 6 dicembre 2002, di
proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2003;
  Considerato  che  le  dichiarazioni  dello  stato di emergenza sono
state  adottate  per  fronteggiare  situazioni  che per intensita' ed
estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Considerato  che la predetta situazione di emergenza persiste e che
si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  consentire  l'adozione  di
ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle
emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
  Ritenuto,  quindi,  che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga degli stati di emergenza;
  Viste  le  note rispettivamente del 17 settembre 2003 della regione
Veneto,  del  27 novembre 2003 della regione Toscana, del 16 dicembre
2003 della regione Emilia-Romagna, del 18 dicembre 2003 della regione
Piemonte,  del  22 dicembre della regione Liguria, del 7 gennaio 2004
della   regione   Puglia,   del   24 dicembre   2003   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  e  in  data  8 gennaio  2004  delle  province
autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2004;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in considerazione di quanto espresso in
premessa, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza
nel  territorio delle regioni Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia,
Piemonte,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Veneto  e  province autonome di
Trento e Bolzano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi