MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2004 

Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  a trecentosessantacinque
giorni.
(GU n.33 del 10-2-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  2003 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004,  che  fissa  in  70.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2004
e' pari a 21.339 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per   il   16 febbraio   2004   e'   disposta   l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del Tesoro a
trecentosessantacinque  giorni  con scadenza il 15 febbraio 2005 fino
al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2005.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
  L'eventuale   importo  non  regolato  andra'  contabilizzato  dalla
sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilita' per
il  servizio  di  tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso
collettivi,   dal   quale   verra'  discaricato  una  volta  che  gli
intermediari  avranno  provveduto al regolamento. L'eventuale importo
non   regolato   definitivamente   verra'   ripianato  dal  Ministero
dell'economia  e delle finanze mediante emissione di apposito mandato
di   pagamento   a   favore  del  capo  della  sezione  di  tesoreria
interessata.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore 11 del giorno 11 febbraio 2004, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
20 maggio 2003.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2004
                                    p. Il direttore generale: Cannata