MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 27 agosto 2003 

Dichiarazione   di   notevole   interesse  pubblico  della  localita'
denominata  «Villamagna»  sita  nel  territorio del comune di Bagno a
Ripoli in provincia di Firenze.
(GU n.48 del 27-2-2004)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a
norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del
26 ottobre 1998;
  Visto il Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997,  n.  352»  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la potesta' concorrenziale di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  82 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 616/1977, disposizione
recepita nell'art. 144 del citato testo unico;
  Considerato  che  la Soprintendenza per i beni architettonici e per
il  paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, effettuate
apposite  indagini  e sopralluoghi, ha potuto verificare il rilevante
interesse  paesaggistico della localita' denominata «Villamagna» sita
nel  territorio del comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze,
informandone il sindaco con nota prot. n. 916 del 31 gennaio 2001;
  Considerato  che  la  medesima  Soprintendenza con nota n. 2282 del
19 marzo  2001,  indirizzata per conoscenza anche al presidente della
giunta    regionale    della   Toscana,   all'assessorato   regionale
all'ambiente, all'assessorato all'ambiente della provincia di Firenze
ed  al sindaco del comune di Bagno a Ripoli, ha trasmesso la proposta
di  vincolo  ai sensi dell'art. 144 del citato decreto legislativo n.
490  del  1999  per  la  localita'  denominata  «Villamagna» sita nel
territorio  di  Bagno  a  Ripoli  in  provincia  di  Firenze  e cosi'
delimitata  «dal bivio tra la strada provinciale "di Rosano" e via di
Docciola  procedendo in senso orario, il perimetro segue quest'ultima
via  fino  all'incrocio con via di S. Romolo; prosegue a destra lungo
questa strada fino alla localita' Torre Rossa; di qui prende a destra
per  via  Asciolo  e la percorre interamente fino a ricongiungersi di
nuovo  con  via  S. Romolo; prosegue poi a sinistra lungo detta via e
piega   verso  destra  in  via  di  Fontibucci,  che  segue  fino  ad
incontrarsi   con   il   confine   dell'"ambito  di  reperimento  per
l'istituzione  di  aree  naturali  protette"  ambito  individuato nel
"Sistema regionale delle aree protette" istituito con legge regionale
Toscana  n.  52/1982 e approvato con delibera del consiglio regionale
19 luglio  1988,  n. 296, continua a destra lungo questo confine fino
al  limite  del  territorio  comunale,  che segue sempre verso destra
andando  a  ricongiungersi al confine dell'"ambito di reperimento per
l'istituzione  di  aree  naturali protette" anch'esso individuato nel
gia'  citato  "Sistema  regionale  delle aree protette"; di qui segue
tale  confine  verso  destra fino alla strada provinciale "di Rosano"
all'altezza   dell'interno   n.   52;   il   perimetro  infine  segue
quest'ultima strada fino all'incrocio con via di Docciola»;
  Rilevato  che  la  predetta  Soprintendenza  con  la nota citata ha
inoltrato  anche  tutti  gli  atti idonei all'emanazione del relativo
provvedimento;
  Considerato  che  con  successiva  nota n. 3066 del 13 aprile 2001,
indirizzata per conoscenza anche al presidente della giunta regionale
della     Toscana,     all'assessorato     regionale    all'ambiente,
all'assessorato  all'ambiente della provincia di Firenze, la medesima
Soprintendenza trasmetteva al sindaco del comune di Bagno a Ripoli la
proposta di vincolo corredata della relativa planimetria affinche' il
comune   provvedesse  all'affissione  all'albo  pretorio  degli  atti
inoltrati  ed  al  loro  deposito, cosi' come disposto dall'art. 144,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 490 del 1999;
  Rilevato  che  nella  stessa nota n. 3066 del 13 aprile 2001 veniva
precisato  che  dalla  pubblicazione della proposta sarebbero decorsi
gli obblighi di cui all'art. 151 del testo unico;
  Considerato  che  il comune di Bagno a Ripoli con nota n. 16023 del
3 maggio 2001 comunicava che la proposta di vincolo era stata affissa
all'albo pretorio comunale a partire dal 20 aprile 2001;
  Considerato  che  la  citata  Soprintendenza  con  nota n. 3781 del
16 maggio  2001 comunicava all'Ufficio centrale per i beni ambientali
e      paesaggistici,     all'epoca     competente     in     materia
paesistico-ambientale,  che  ai  sensi  dell'art.  140,  comma 6, del
decreto  legislativo  n.  490  del  1999 era stata data notizia della
compilazione e dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale
della   proposta   di  vincolo  rispettivamente  sul  quotidiano  «La
Repubblica»  in  data 10 maggio 2001 e sul quotidiano «La Nazione» in
data 11 maggio 2001;
  Considerato  che  con  la  nota  n.  3781  del  16 maggio  2001  la
Soprintendenza  per  i  beni architettonici e per il paesaggio per le
province  di  Firenze,  Pistoia  e  Prato  inviava  anche  la nota di
osservazioni  n.  13498  del-l'11 aprile  2001  del comune di Bagno a
Ripoli;
  Considerato  che l'area sopra delimitata, oggetto della proposta di
vincolo  della Soprintendenza, e' caratterizzata dalla presenza di un
assetto  agrario  di  antica  origine  dove  la  coltura della vite e
dell'olivo, la presenza di colline generalmente aperte con altitudini
modeste  che  si  alternano  a  rilievi  con  caratteri montani in un
sinuoso  susseguirsi  di  boschi  ed ampi seminativi, hanno modellato
l'intera   zona   nelle  forme  ormai  note  del  classico  paesaggio
fiorentino;
  Considerato   che   tale   area  riveste  anche  elevato  interesse
paesaggistico perche' caratterizzata da una viabilita' di crinale fra
le  piu'  panoramiche  del territorio a sud-est di Firenze, da cui si
possono  godere  ampie vedute sia verso Firenze, sia verso le dolci e
ondulate colline fiesolane;
  Considerato   che   tale   area  riveste  anche  elevato  interesse
culturale,  per  la presenza di numerosi monumenti civili e religiosi
sparsi sul territorio, quali ad esempio, l'antica Pieve di San Domino
a Villamagna, il vicino oratorio di San Gherardo, Castel Belforte, la
villa  Il  Poggio, e di caratteristiche case coloniche quali Gavene e
Capaccio presso Poggio Balestrieri;
  Considerato  che  l'area e' ancora incontaminata e conservata nelle
sue pregevoli valenze;
  Riconosciuto  pertanto  che  la zona predetta ha notevole interesse
pubblico  perche',  per  la  varieta' degli aspetti e l'alternanza di
aree  boschive  e  aree coltivate, la bellezza dei paesaggi rurali di
antica  origine,  la  presenza  di  impianti  di  notevole importanza
storica  e  architettonica, rappresenta una serie di quadri di grande
valenza  ambientale,  godibile  percorrendo  le  strette  strade  del
territorio,  e costituisce un complesso di cose immobili dove l'opera
dell'uomo e' inscindibilmente fusa con quella della natura;
  Considerato  che  con  nota  n.  ST/701/6268  del 27 giugno 2001 la
Direzione  generale  per  i  beni architettonici ed il paesaggio, nel
frattempo  divenuta  la struttura ministeriale competente in materia,
in  virtu'  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2000,  n.  441,  ha  inoltrato  al  Comitato  di  settore  per i beni
ambientali  e  architettonici  del  Consiglio  per i beni culturali e
ambientali   la   proposta  di  vincolo  formulata  dalla  competente
Soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;
  Considerato  che  il  Comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  per  i  beni  culturali e ambientali,
valutati   tutti  gli  atti,  ivi  comprese  quindi  le  osservazioni
inoltrate  dal comune di Bagno a Ripoli in data 11 aprile 2001, nella
seduta  del 3 luglio 2001, ha ritenuto di esprimere parere favorevole
in ordine alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza per i
beni  e  per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato
in  quanto  «...  l'area interessata oltre ad appartenere al classico
paesaggio  fiorentino, comprende anche numerosi segni di architettura
tradizionale,  a  carattere civile e religioso di notevole importanza
storica-artistica-tipologica    e    percio'   risulta   un   esempio
irripetibile   di  profonda  fusione  nel  territorio  fra  natura  e
architettura  che  come  tale  va preservato e tutelato rispettandone
anche le prospettive e le vedute d'insieme»;
  Considerato  che  il verbale relativo alla seduta del 3 luglio 2001
e' stato acquisito al protocollo della predetta Direzione generale in
data 6 agosto 2001;
  Considerato  che  la  citata  Soprintendenza  con  nota n. 5402 del
6 luglio  2001 acquisita al protocollo della Direzione generale per i
beni  architettonici  ed  il  paesaggio  in  data  13 luglio  2001 ha
trasmesso  le osservazioni formulate dal comune di Bagno a Ripoli con
nota n. 21770 dell'11 giugno 2001, dichiarando di condividerle;
  Considerato  che nella citata nota dell'11 giugno 2001 il comune di
Bagno  a Ripoli ha richiesto che fossero escluse dalla perimetrazione
della  zona  da sottoporre a tutela sia la parte inclusa dell'abitato
di  Vallina,  sia  l'area  sulla quale insiste l'ex scuola elementare
nell'abitato  di  S.  Romolo,  abitato  gia'  perimetrato  nel  Piano
strutturale  e  percio'  escluso  dalla  Soprintendenza nella propria
proposta ed ha accluso copia della relativa planimetria;
  Considerato  che  con  nota  n. ST/701/20190 del 6 novembre 2001 la
Direzione  generale  per  i  beni  architettonici  ed il paesaggio ha
inoltrato   al   Comitato   di   settore  per  i  beni  ambientali  e
architettonici  del  Consiglio  per  i beni culturali e ambientali la
citata  nota  n. 5402 del 6 luglio 2001 della Soprintendenza, la nota
n.  21770  dell'11 giugno  2001  del  comune  di  Bagno a Ripoli e la
planimetria   inviata  dal  comune,  affinche'  il  Comitato  potesse
esprimersi in merito;
  Considerato  che  il  Comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  per  i  beni  culturali e ambientali,
valutati  nuovamente  tutti  gli  atti,  e  la  nuova  documentazione
inoltrata dalla Direzione generale con la citata nota n. ST/701/20190
del 6 novembre 2001, nella seduta del 5 dicembre 2001, ha ritenuto di
esprimere  parere favorevole «... alla nuova perimetrazione dell'area
da  vincolare  cosi'  come  modificata  nella proposta trasmessa alla
Soprintendenza  dal  comune  di  Bagno  a  Ripoli  con  nota n. 21770
dell'11 giugno  2001,  sulla quale concordano la Direzione generale e
la stessa Soprintendenza ...»;
  Considerato  che la Soprintendenza, con nota fax del 5 aprile 2002,
ha  formalizzato  la  nuova  perimetrazione  del vincolo ai sensi del
Titolo   II   del   decreto   legislativo  n.  490/1999,  cosi'  come
favorevolmente  valutata  sulla  cartografia dal Comitato di settore,
per  la  localita' «Villamagna» sita nel territorio di Bagno a Ripoli
in provincia di Firenze, che risulta cosi' delimitata: «dal bivio tra
via  di  Docciola  e via S. Romolo, il perimetro, procedendo in senso
orario,  segue  quest'ultima  fino alla localita' Torre Rossa; da qui
prende  a  destra  per  via  Asciolo e la percorre interamente fino a
ricongiungersi  di  nuovo  con via S. Romolo; prosegue poi a sinistra
lungo  detta via e piega verso destra in via di Fontibucci, che segue
fino  ad  incontrarsi  con il confine dell'"ambito di reperimento per
l'istituzione  di  aree  naturali protette", individuato nel "Sistema
regionale  delle aree protette" istituito con legge regionale Toscana
n. 52/1982 e approvato con delibera del consiglio regionale 19 luglio
1988,  n.  296; continua a destra lungo questo confine fino al limite
del  territorio  comunale,  che  segue  sempre verso destra andando a
ricongiungersi   al   confine   dell'"ambito   di   reperimento   per
l'istituzione  di  aree  naturali protette" anch'esso individuato nel
gia'  citato  "Sistema  regionale  delle aree protette"; da qui segue
tale  confine  verso  destra  fino  alla strada provinciale di Rosano
all'altezza  del  numero  civico  52; il perimetro segue quest'ultima
fino  al km 5; da qui prende a destra fino a raccordarsi con la curva
di  livello  90  della  carta;  segue  la  stessa  in direzione della
localita'  "il  Roseto",  fino a raccordarsi sulla strada di Docciola
all'altezza  del  numero  civico  2;  il perimetro segue quest'ultima
strada fino al bivio con via di S. Romolo, dove si chiude»;
  Considerato  che  la  predetta Soprintendenza, con nota n. 2760 del
9 aprile  2002,  trasmetteva  al  comune  di  Bagno a Ripoli la nuova
perimetrazione  dell'area  interessata  dalla  proposta  di  vincolo,
modificata  secondo  le  osservazioni  del comune stesso, chiedendone
l'affissione all'albo pretorio nonche' il relativo deposito, ai sensi
del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999;
  Considerato  che il comune di Bagno a Ripoli, con comunicazione via
telefax   del   15 aprile  2002,  dava  notizia  alla  Soprintendenza
dell'avvenuta  affissione  all'albo pretorio, effettuata nel medesimo
giorno;
  Considerato  che  la  Soprintendenza,  con  nota  prot. n. 3153 del
23 aprile  2002,  acquisita  agli atti della Direzione generale per i
beni  architettonici  ed il paesaggio in data 3 maggio 2002 con prot.
n.  ST/701/1645/2002,  ha  comunicato  l'avvenuta  pubblicazione  sui
quotidiani  a  tiratura  nazionale  e  regionale, rispettivamente sul
quotidiano  «La  Repubblica»  in  data  20  e  21 aprile  2002  e sul
quotidiano  «La  Nazione»  in  data  20 aprile  2002,  dell'avviso al
pubblico  inerente  alla  nuova  perimetrazione del vincolo proposto,
secondo  il  disposto dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo
n. 490 del 1999;
  Considerato  che  con nota n. 2725 del 22 gennaio 2003 il comune di
Bagno  a  Ripoli  ha restituito alla Soprintendenza gli atti relativi
alla   nuova   perimetrazione   di  vincolo,  confermando  l'avvenuta
affissione  all'albo  pretorio,  effettuata  in  data 15 aprile 2002,
nonche'  il  relativo  deposito degli atti avvenuto in data 14 luglio
2002,  comunicando,  inoltre,  di  non  aver ricevuto osservazioni al
riguardo;
  Considerato  che,  decorso  il  termine di sessanta giorni previsto
dall'art.  144, comma 3, del decreto legislativo n. 490 del 1999, non
sono pervenute ulteriori osservazioni al vincolo proposto;
  Considerato  che,  da  quanto  sopra esposto, appare indispensabile
sottoporre  a  vincolo ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo
n.  490  del  1999  l'area  sopra descritta, al fine di garantirne la
conservazione   e   di   preservarla  da  interventi  che  potrebbero
comprometterne    irreparabilmente   le   pregevoli   caratteristiche
paesaggistico-ambientali;
  Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione   ai   sensi   dell'art.   151  del  predetto  decreto
legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo
stato  dei  luoghi,  secondo  la procedura prevista dal medesimo art.
151,  e  che  questo  Ministero  puo'  in  ogni  caso  annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
                              Decreta:
  La localita' denominata «Villamagna» sita nel territorio del comune
di  Bagno  a  Ripoli  in  provincia  di  Firenze,  cosi'  come  sopra
perimetrata  dalla  Soprintendenza  con  nota  del 5 aprile 2002, nei
limiti  sopradescritti  e  indicati  nell'allegata  planimetria,  che
costituisce  parte  integrante del presente decreto, e' dichiarata di
notevole  interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del Titolo II del
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e' quindi sottoposta
ai  vincoli  e alle prescrizioni contenute nel Titolo II del medesimo
decreto legislativo.
  La  Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per
le province di Firenze, Pistoia e Prato provvedera' a che copia della
Gazzetta  Ufficiale  contenente  il presente decreto venga affissa ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  142  del  decreto legislativo
29 ottobre  1999,  n.  490,  e  dell'art. 12 del regolamento 3 giugno
1940,  n.  1357,  all'albo  del  comune di Bagno a Ripoli e che copia
della   Gazzetta   Ufficiale  stessa,  con  relativa  planimetria  da
allegare,  venga  depositata  presso  i  competenti uffici del comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 27 agosto 2003
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 228