MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2003 

Riconoscimento  al  sig.  Cameli  Emidio De Jesus di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di farmacista.
(GU n.64 del 17-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Cameli Emidio De Jesus,
cittadino  italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
«Farmaceutico»  conseguito  in  Venezuela,  ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione  del 5 marzo 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
4 dicembre  2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Cameli
Emidio De Jesus e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di «Farmaceutico» rilasciato in data 7 dicembre 2001
dall'Universidad Central de Venezuela, Caracas, al sig. Cameli Emidio
De   Jesus,   cittadino   italiano,  nato  a  Puerto  Ordaz,  Bolivar
(Venezuela)  il  15 settembre  1978,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.
  2.  Il dott. Cameli Emidio De Jesus e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
farmacista,    previa    iscrizione    all'ordine    dei   farmacisti
territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 17 dicembre 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola