BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Riforma  del  diritto  societario.  Indicazioni  di  vigilanza per il
settore bancario.
(GU n.74 del 29-3-2004)

    Premessa.
    Nel dicembre  2003 la Banca d'Italia ha emanato una comunicazione
concernente:  a) la riforma del diritto societario, di cui al decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6; b) i conseguenti interventi di
coordinamento  dei Testi Unici bancario e della finanza, all'epoca in
corso  di  elaborazione  e  ora contenuti nel decreto legislativo del
6 febbraio  2004,  n.  37  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
14 febbraio 2004, n. 37). (1)
    Con  la  citata  comunicazione  le  banche  sono state invitate a
sospendere  l'adeguamento  degli statuti al nuovo diritto societario,
in   attesa   della   definizione   della  richiamata  disciplina  di
coordinamento dei Testi unici e delle disposizioni di vigilanza volte
ad  assicurare  la  conformita'  degli assetti societari a criteri di
sana e prudente gestione.
    Alla luce delle riflessioni sin qui condotte, tenendo conto anche
delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo n. 37/2004, si
forniscono  di seguito prime indicazioni in merito alle iniziative da
assumere  a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, del
nuovo diritto societario.
    In particolare, le innovazioni legislative comportano:
      modifiche  statutarie  di  adeguamento  alle norme civilistiche
inderogabili (par. 1);
      adempimenti   connessi  alle  norme  civilistiche  direttamente
applicabili salvo espressa deroga statutaria (par. 2);
      l'eventuale   introduzione  in  statuto  di  talune  previsioni
facoltative  consentite da nuove disposizioni del codice civile (par.
3).
    Vengono  altresi'  svolte  alcune considerazioni sulla disciplina
delle  banche  di  credito  cooperativo  e  delle banche popolari, in
relazione   all'esclusione   di  queste  dalla  riforma  del  diritto
societario  ai  sensi  dell'art.  223-terdecies delle disposizioni di
attuazione e transitorie del codice civile (par. 4).
    Indicazioni  di  tipo  prudenziale e/o segnaletico vengono infine
fornite   in  relazione  alla  nuova  disciplina:  dell'emissione  di
obbligazioni e di altri titoli di debito; dei gruppi societari; della
responsabilita'  dell'unico  azionista;  dei patrimoni destinati; dei
requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali (par. 5).
    1. Adeguamenti statutari a norme inderogabili.
    Le   disposizioni   transitorie  del  codice  civile,  cosi  come
modificate dal decreto legislativo n. 6/2003, all'art. 223-bis, commi
2  e  4, prevedono che le deliberazioni di mero adattamento dell'atto
costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono
essere  assunte  entro  il 30 settembre 2004 e che, fino a tale data,
restano  efficaci  le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e
dello  statuto  anche  se non conformi alle disposizioni inderogabili
del  richiamato  decreto.  Per  le deliberazioni di adeguamento degli
statuti  le  societa'  possono  avvalersi  delle riduzioni dei quorum
assembleari previste dal medesimo art. 223-bis.
    Al  riguardo,  si  fa  presente  che  le banche, nel rispetto dei
predetti   termini  stabiliti  dal  codice,  dovranno  deliberare  le
modifiche    statutarie    necessarie    a    rendere   coerente   la
regolamentazione  della  societa'  con  le  disposizioni civilistiche
imperative  riportate nell'elenco allegato. Ai fini dell'accertamento
ex  art.  56  TUB, tali modifiche di mero adattamento potranno essere
sottoposte  alla  Banca  d'Italia  omettendo la fase dell'informativa
preventiva  prevista  dalle  relative Istruzioni di vigilanza (Titolo
III,  capitolo  1,  sez.  II, paragrafo 2). Le ipotesi di adeguamento
obbligatorio  diverse  da quelle indicate nel citato allegato, che si
rendano  necessarie in relazione all'attuale contenuto degli statuti,
dovranno  essere  sottoposte alla Banca d'Italia secondo la procedura
ordinaria stabilita dalle medesime Istruzioni.

    (1) Il decreto di coordinamento contiene anche alcuni emendamenti
al decreto legislativo n. 6/2003.
  2. Adeguamenti statutari in relazione a norme derogabili
    Il  nuovo  diritto  societario introduce alcune norme che trovano
applicazione  se  gli statuti non contengono una diversa disciplina o
non ne escludono espressamente l'applicabilita'.
    Con  riferimento  a tali norme, si fa presente che l'art. 223-bis
delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  n.  37/2004,  prevede  che  le
deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria   aventi   ad  oggetto
l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione
di  nuove  disposizioni  di  legge, derogabili con specifica clausola
statutaria,  possono  essere  assunte  entro  lo  stesso  termine del
30 settembre  2004 e con i medesimi quorum previsti per l'adeguamento
degli statuti a disposizioni inderogabili. Fino all'avvenuta adozione
della modifica statutaria, e comunque non oltre il 30 settembre p.v.,
resta  in  vigore  la  disciplina  statutaria  e  di legge vigente in
materia alla data del 31 dicembre 2003.
    In  relazione  a  quanto  precede,  le  banche, entro il predetto
termine, dovranno valutare l'opportunita' di introdurre negli statuti
previsioni volte a escludere che le disposizioni in questione trovino
automatica  applicazione, modificando la regolamentazione sostanziale
della  societa'  vigente  prima  della riforma. Si fa riferimento, in
particolare, alle ipotesi di seguito descritte:
      Disciplina  del  controllo  contabile  (art. 2409-bis c.c.). La
riforma  del diritto societario prevede che lo statuto delle societa'
per  azioni,  che  non  facciano  ricorso  al mercato del capitale di
rischio(2)   e   non   siano   tenute  alla  redazione  del  bilancio
consolidato,  puo' disporre che il controllo contabile sia esercitato
dal  collegio sindacale anziche' da un revisore esterno come previsto
in via ordinaria dalla norma. Entro il termine del 30 settembre p.v.,
le  banche  rientranti  nella suddetta categoria di societa' dovranno
valutare  con  attenzione  l'opportunita'  di introdurre, ove non sia
gia'  prevista,  una  clausola  statutaria  che  affidi  al  collegio
sindacale  i compiti di controllo in questione, posto che, in assenza
di  una  clausola  siffatta, andra' designato un revisore esterno; si
ritiene,  in  ogni caso, necessario che nello statuto sia indicato il
regime di controllo contabile adottato.
      Le   altre  banche,  tenute  ai  sensi  del  codice  civile  ad
esternalizzare  la  funzione  di controllo contabile, ove non abbiano
gia'  adempiuto  a  tale  obbligo, avranno tempo fino al 30 settembre
p.v.   per  adeguare  o  eliminare  eventuali  previsioni  statutarie
difformi;  in  mancanza  di  previsioni  statutarie  in  materia,  le
medesime banche sono tenute a conferire l'incarico al revisore o alla
societa'  di  revisione  esterni  secondo  le  disposizioni del nuovo
codice civile.
      Diritto di recesso (articolo 2437 c.c.): la riforma del diritto
societario  amplia  le  ipotesi  in  cui il socio puo' recedere dalla
societa',  ottenendo  la  liquidazione  della  propria partecipazione
azionaria.  In  particolare, vengono previste nuove cause di recesso,
in  parte  imperative  e  in parte derogabili con apposita previsione
statutaria,  e  viene  consentito  alle societa' che non ricorrano al
mercato   del  capitale  di  rischio  di  introdurre  statutariamente
ulteriori cause facoltative di recesso.
    Al riguardo, si rileva che per il settore bancario l'applicazione
di tale norma, che risponde all'esigenza di tutelare gli azionisti di
minoranza  della  societa',  va  contemperata  con  la  necessita' di
salvaguardare   gli  interessi  dei  creditori  delle  banche  e,  in
particolare, dei depositanti. L'ampliamento delle facolta' di recesso
dei  soci  puo',  infatti,  porsi in contrasto con la sana e prudente
gestione, ove ne possano derivare effetti di rilievo sull'entita' del
patrimonio e incertezze sugli assetti proprietari.

    (2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile
sono societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le
societa'  emittenti  di  azioni  quotate  in  mercati regolamentati o
diffuse  tra il pubblico in misura rilevante. La misura rilevante, ai
sensi  dell'art.  111-bis  delle disposizioni di attuazione al codice
civile,  e'  quella  stabilita  a  norma  dell'art.  116  del decreto
legislativo n. 58/1998 e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Al
riguardo,  si  segnala  che  la  Consob  ha  di recente modificato il
regolamento  11971/1999  relativo  agli emittenti, introducendo nuovi
parametri  che  identificano le societa' che fanno ricorso al mercato
del  capitale di rischio (cfr. deliberazione n. 14372 del 23 dicembre
2003).
    Ne  consegue  che  le  banche dovranno attentamente valutare ogni
modifica  statutaria  da  cui  possa  discendere un ampliamento delle
facolta'  di  recesso  dei  soci  per  effetto  dell'applicazione  di
previsioni inderogabili del nuovo codice civile.(3)
    Con  riferimento  alle  disposizioni  derogabili della disciplina
civilistica  che  introducono  nuove  cause  di  recesso,  si ritiene
opportuno  che  le  banche integrino gli statuti con clausole volte a
escludere  espressamente  l'applicabilita'  delle cause di recesso in
questione.   Si   richiama   l'attenzione   sull'esigenza  che  detta
integrazione  venga  effettuata prima del 30 giugno 2004; fino a tale
termine,   infatti,   ai   sensi   dell'art.   223-vicies  ter  delle
disposizioni  di  attuazione  al  codice civile, all'esclusione delle
cause  di  recesso  previste  dalla  legge  con norma dispositiva non
consegue  la  facolta'  dei  soci  assenti o dissenzienti di recedere
dalla  societa',  in  deroga  a quanto previsto dall'art. 2437, primo
comma, lettera e). L'eventuale decisione della banca di non escludere
l'applicabilita'  di  dette cause di recesso derogabili dovra' essere
specificamente  motivata  dagli  organi  aziendali  e sottoposta alle
valutazioni della Banca d'Italia.
    Si  precisa,  infine,  che  eventuali clausole volte a introdurre
nello statuto ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle previste
dalla   legge   saranno   riguardate   secondo  criteri  estremamente
restrittivi, alla luce dei possibili effetti sulla stabilita' e sulla
sana e prudente gestione.
    Disciplina  del  diritto  d'intervento all'assemblea ed esercizio
del voto (art. 2370 c.c.): la nuova disposizione del codice civile, a
differenza  di  quella  previgente,  non  richiede  alcun adempimento
formale  a  carico  del socio in vista dell'intervento in assemblea e
dell'esercizio  del  diritto  di  voto. In particolare, il preventivo
deposito  delle azioni non e' piu' un obbligo imposto dalla legge per
chi  voglia  partecipare  all'assemblea;  peraltro,  lo statuto della
societa'  puo'  richiedere  ai  soci  che  intendano  intervenire  in
assemblea  detto  preventivo adempimento fissandone anche il termine,
che  non  puo'  essere  superiore  a  due  giorni per le societa' che
facciano ricorso al mercato del capitale di rischio.
    Le  banche  dovranno assicurare che lo svolgimento delle adunanze
assembleari avvenga in modo efficiente ed ordinato; a tal fine andra'
valutata l'opportunita' di introdurre nello statuto una clausola che,
tenendo  conto  della  richiamata  disposizione  del  codice  civile,
disciplini  gli  adempimenti  richiesti  ai  soci per l'intervento in
assemblea.
    Poteri  del  presidente  del  consiglio  di amministrazione (art.
2381,  comma 1, c.c.). La riforma del diritto societario ha precisato
che   al   presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  nominato
dall'assemblea  o dal consiglio medesimo, sono attribuiti i poteri di
convocare   il  consiglio,  fissandone  l'ordine  del  giorno,  e  di
coordinarne   i  lavori  nonche'  di  provvedere  affinche'  adeguate
informazioni  sulle  materie  all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti  i  consiglieri; lo statuto puo', peraltro, dettare una diversa
disciplina.
    In  proposito, le banche terranno presente che l'attribuzione dei
cennati  poteri al presidente e' funzionale ad assicurare un efficace
e    ordinato    svolgimento    dei   compiti   affidati   all'organo
amministrativo.
    Le  modifiche statutarie volte ad affidare il controllo contabile
al  collegio  sindacale,  a  escludere  l'operativita' delle cause di
recesso  derogabili  e  a  prevedere il deposito delle azioni ai fini
dell'intervento  in  assemblea  potranno essere sottoposte alla Banca
d'italia, ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB, omettendo la fase
dell'informativa  preventiva  prevista  dalle  relative Istruzioni di
vigilanza (Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2).
    Le  altre  modifiche  statutarie  di  cui  al  presente paragrafo
andranno   sottoposte   alla  Banca  d'Italia  secondo  le  ordinarie
modalita' previste dalle vigenti Istruzioni di vigilanza (Titolo III,
capitolo 1, sez. II)
    3. Modifiche statutarie facoltative
    L'ampliamento  dell'autonomia  statutaria delle societa', operata
dal   nuovo   diritto   societario,  si  manifesta  anche  attraverso
l'introduzione di disposizioni che riconoscono ai soci la facolta' di
optare liberamente nello statuto tra differenti soluzioni normative.

    3)  si  fa  riferimento,  ad  esempio,  a  clausole relative a un
termine  di durata della societa' eccessivamente lungo, che possa far
presumere  la  costituzione  della  stessa  a tempo indeterminato o a
modifiche   dell'attivita'   della   societa'  che  possano  incidere
sull'oggetto  sociale,  legittimando,  in entrambi i casi, il recesso
dei soci dissenzienti.
    In  proposito,  si  rileva  che il decreto legislativo n. 37/2004
dispone  (art.  6)  che  le  nuove  previsioni  del codice civile, in
materia  di  sistemi  di  amministrazione  e  controllo  dualistico e
monistico  (a)  nonche'  di  nuove  categorie di azioni diverse dalle
ordinarie  e  di  strumenti  finanziari  (b),  non  si applicano fino
all'adozione  delle  disposizioni  regolamentari  di attuazione delle
relative norme del TUB e del TUF, modificate o sostituite dal decreto
medesimo;    tali    disposizioni   regolamentari   dovranno   essere
rispettivamente  emanate  entro  sei mesi, per le materie di cui alla
lettera  a),  e  nove  mesi,  per  quelle  di  cui alla lettera b); i
predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  di  coordinamento  (14 febbraio  2004). Cio'
posto,  si  conferma  che  le  banche  non  potranno, per il momento,
apportare  modifiche  ai  propri  statuti relativamente ai richiamati
argomenti.
    In  merito  ad  alcune  modifiche  statutarie, non riguardanti le
suddette  materie,  che sono state portate all'attenzione della Banca
d'Italia  in  relazione  a  nuove  disposizioni  del codice civile si
forniscono di seguito prime indicazioni di vigilanza.
    Termini  per la convocazione dell'assemblea (art. 2364 del codice
civile).  In  base  alle  nuove  previsioni civilistiche, l'assemblea
ordinaria  deve  essere  convocata  almeno  una volta l'anno entro il
termine  stabilito  dallo  statuto,  che  comunque  non  puo'  essere
superiore  a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
E'  ammesso,  peraltro,  che  lo  statuto  possa prevedere un maggior
termine,  comunque  non  superiore  a centottanta giorni, nel caso di
societa'  tenute  alla redazione del bilancio consolidato e quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto
della societa'.
    Al riguardo, si rileva che le vigenti istruzioni di vigilanza sul
punto  risultano  coerenti con le predette disposizioni civilistiche.
Si  conferma,  pertanto,  che  le  banche  potranno  avvalersi  della
possibilita'  di  prorogare  la convocazione dell'assemblea ordinaria
annuale  fino  a  centottanta  giorni  dalla  chiusura dell'esercizio
sociale soltanto qualora sussistano particolari motivazioni legate al
consolidamento  dei  conti  di  gruppi  bancari di elevate dimensioni
(cfr.  istruzioni  di  vigilanza  titolo  III,  capitolo  1, sez. II,
Allegato A)
    Delega    di    competenze   dell'assemblea   al   consiglio   di
amministrazione  (art.  2365  del  codice civile). Ai sensi del nuovo
codice   civile  lo  statuto  puo'  attribuire  alla  competenza  del
consiglio    di    amministrazione   le   deliberazioni   concernenti
l'incorporazione   di   societa'  possedute  interamente  o  al  90%,
l'istituzione  o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione degli
amministratori   che  hanno  la  rappresentanza  della  societa',  la
riduzione  del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti
dello  statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede
sociale nel territorio nazionale.
    In  proposito,  si  osserva  che,  in linea generale, la predetta
soluzione   consente   di  realizzare  una  notevole  semplificazione
nell'adozione  delle  relative delibere, che appare funzionale ad una
gestione  sociale  piu' efficiente; in particolare, per le richiamate
operazioni di incorporazione di societa', l'attribuzione del relativo
potere  al  consiglio  di  amministrazione  puo' rendere piu' agevoli
processi  di  ristrutturazione  di  gruppi bancari volti a conseguire
livelli   piu'   elevati  di  patrimonializzazione,  redditivita'  ed
efficienza.
    Tutte  le  modifiche  statutarie  di tipo facoltativo connesse al
nuovo  diritto  societario  dovranno  essere  sottoposte  alla  Banca
d'Italia ai fini del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56
del  TUB  secondo la procedura ordinaria prevista dalle istruzioni di
vigilanza  (titolo  III,  capitolo  1,  sez.  II). In particolare, le
modifiche  diverse  da  quelle  sopra  indicate, in relazione al loro
carattere  innovativo,  dovranno  formare  oggetto, indipendentemente
dalla  materia cui attengono, di una specifica informativa preventiva
da  rendere con congruo anticipo rispetto alla delibera consiliare di
convocazione   dell'assemblea   per   l'approvazione  della  modifica
statutaria  stessa.  Resta,  inoltre,  fermo quanto detto sulle cause
facoltative di recesso al par. 2.
    4. Banche popolari e banche di credito cooperativo.
    Come  noto,  la  legge  delega  (legge n. 366/2001) ha escluso le
banche   costituite  in  forma  cooperativa  dall'applicazione  della
riforma  delle  societa'  cooperative «salva l'emanazione di norme di
mero   coordinamento   che  non  incidano  su  profili  di  carattere
sostanziale  della  relativa  disciplina»  (art. 5, comma 3). In base
alla  delega, l'art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  ha  stabilito  che alle BCC e alle popolari
«continuano  ad  applicarsi  le norme vigenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 366 del 2001».
    Con  specifico  riferimento  alle  BCC, la stessa disposizione ha
previsto  che  «le  banche  di  credito cooperativo che rispettino le
norme  delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualita'
prevalente».  Il decreto legislativo n. 37/2004, aggiungendo all'art.
28  del  testo  unico  bancario il comma 2-bis, ha chiarito che, agli
effetti  fiscali, tale qualificazione ricorre quando siano rispettati
i  requisiti  del nuovo art. 2514 del codice civile nonche' i criteri
di operativita' prevalente con soci stabiliti dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 35 TUB.
    Cio'  posto, il quadro normativo delle banche cooperative risulta
di  non agevole ricostruzione, avuto presente che il tenore letterale
dell'art.  223-terdecies potrebbe far ritenere non applicabile a tali
banche  il nuovo diritto societario, non solo nella parte concernente
specificamente  la  cooperazione  (titolo  VI)  ma  anche  in  quella
riguardante   la  disciplina  generale  delle  societa'  per  azioni,
riferibile  alle societa' cooperative sulla base dell'apposito rinvio
contenuto  nel  codice  civile  (cfr. art. 2516 del codice civile nel
testo  anteriore  alla  riforma,  nonche'  nuovo art. 2519 del codice
civile)  . Tale lettura, peraltro, presenta profili di incoerenza con
i principi della delega legislativa e potrebbe essere posta in dubbio
ove si ritenga che la cennata norma di rinvio faccia riferimento alla
disciplina delle societa' per azioni successiva alla riforma.
    In  attesa di eventuali interventi di chiarimento normativo - che
la  Banca d'Italia non manchera' di sollecitare nelle sedi competenti
-  e  avuto presente che l'art. 223-duodecies disp. att. trans. fissa
al  31 dicembre 2004 il termine per l'adeguamento degli statuti delle
societa' cooperative alle nuove disposizioni inderogabili, si ritiene
opportuno  che  le  banche  cooperative si astengano, per il momento,
dall'effettuare  interventi  sugli statuti in conseguenza delle nuove
previsioni civilistiche.
    E'  invece  necessario  l'adeguamento delle clausole statutarie a
quanto  stabilito  dal  comma  2-bis  dell'art.  28 TUB ai fini della
ricorrenza  dei  requisiti  di  mutualita'  prevalente  delle BCC (in
particolare,   si  richiama  l'attenzione  sulla  nuova  disposizione
contenuta  nel  richiamato  art.  2514,  comma  1,  lettera b, codice
civile,  in  materia  di  remunerazione  degli  strumenti  finanziari
offerti  ai  soci);  tali  modificazioni  statutarie  potranno essere
sottoposte  alla  Banca  d'Italia  omettendo l'informativa preventiva
prevista  dalle Istruzioni di vigilanza (titolo III, capitolo 1, sez.
II, par. 2).(4)
    In  materia  di  assetti  statutari  delle BCC, viene in rilievo,
altresi',  il  comma  2-bis  dell'art.  52 TUB introdotto dal decreto
legislativo  n.  37/2004,  in  base  al quale lo statuto delle banche
della  categoria  puo'  prevedere  che  il  controllo  contabile  sia
affidato  al  collegio  sindacale.  Tale  previsione,  da un lato, e'
coerente con l'orientamento espresso dalla Consob secondo il quale le
banche  di  credito  cooperativo  non rientrano nella categoria degli
emittenti  «diffusi»  ai  sensi  dell'art.  116  TUF (5); dall'altro,
potrebbe  rafforzare l'ipotesi dell'applicazione alle BCC della nuova
disciplina  delle  s.p.a., sembrando volta ad assicurare l'esclusione
di  tutte  le  banche  della categoria (anche se tenute a redigere il
bilancio  consolidato)  dall'obbligo  di  esternalizzare il controllo
contabile (articoli 2409-bis ss. codice civile.).
    In  relazione  a  cio',  tenuto  conto  che in mancanza di deroga
statutaria  il  nuovo  codice  civile  prevede un generale obbligo di
esternalizzazione  del  controllo contabile (cfr. par. 2), pur avendo
presenti  le  incertezze  del  quadro  normativo  di  riferimento, si
ritiene  opportuno che le BCC valutino, fin d'ora, se avvalersi della
facolta'  di  esplicitare in statuto l'attribuzione di detta funzione
al collegio sindacale; anche tale intervento statutario potra' essere
sottoposto  alla Banca d'Italia, ai fini dell'accertamento ex art. 56
TUE, omettendo la fase dell'informativa preventiva.
    5. Altre iniziative connesse alla riforma del diritto societario.
    a) Emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari.
    La  nuova  disciplina  delle obbligazioni e degli altri strumenti
finanziari,  improntata  ad  un ampliamento della possibilita' per le
societa'  di accedere direttamente al mercato del capitale di debito,
assume  rilievo  per le banche sia dal punto di vista operativo sia a
fini prudenziali.

    (4) Relativamente all'introduzione di previsioni statutarie volte
ad attuare il predetto art. 2514, comma 1, lettera b), si rappresenta
l'esigenza  -  date  alcune  incertezze interpretative - di attenersi
strettamente alla lettera della disposizione stessa.
    (5)  Ai  sensi  del  richiamato  regolamento  Consob  11971/1999,
modificato  con  delibera  n.  14372  del  23 dicembre 2003, non sono
emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  tra  il  pubblico  «quegli
emittenti   le   cui  azioni  sono  soggette  a  limiti  legali  alla
circolazione   riguardanti   anche  l'esercizio  dei  diritti  aventi
contenuto   patrimoniale,  ovvero  il  cui  oggetto  sociale  prevede
esclusivamente  lo svolgimento di attivita' non lucrative di utilita'
sociale  o  volte  al  godimento da parte dei soci di un bene o di un
servizio».
    In  particolare, il nuovo testo dell'art. 2412 del codice civile,
ai  commi  1  e  2,  prevede  che  le societa' per azioni non quotate
possono  emettere  obbligazioni per un ammontare complessivamente non
superiore  al  doppio  del  capitale  sociale, della riserva legale e
delle  riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Le  obbligazioni  emesse  in eccedenza rispetto a tale limite possono
essere   sottoscritte   esclusivamente   da   parte   di  investitori
professionali  soggetti  a  vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali.  In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi
le  trasferisce  risponde della solvenza della societa' nei confronti
degli  acquirenti che non siano investitori professionali. Per quanto
riguarda  le  societa'  a  responsabilita'  limitata,  il nuovo testo
dell'art.  2483  del  codice  civile  prevede  che i titoli di debito
emessi possono essere sottoscritti unicamente da parte di investitori
professionali  soggetti  a  vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali.  In  caso di successiva circolazione dei titoli stessi, chi
li  trasferisce  risponde della solvenza della societa' nei confronti
degli  acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci
della societa' medesima. (6).
    In  proposito  si  osserva,  in  via preliminare, che la predetta
disciplina civilistica pone alcune incertezze applicative; sul punto,
la  Banca  d'Italia non manchera' di richiedere nelle competenti sedi
un intervento volto a chiarire la portata della nuova disciplina.
    Cio'  premesso,  si  rileva che, nelle richiamate fattispecie, in
relazione  all'impegno  sancito  dalle  norme civilistiche, le banche
continuano  a  essere  esposte  al  rischio  di  inadempimento  della
societa' emittente anche dopo il trasferimento, a soggetti diversi da
investitori  professionali,  dei  titoli  emessi in eccesso ai limiti
previsti  dall'art.  2412  del  codice  civile;  il  medesimo rischio
permane  sulla  banca  anche  in caso di cessione di titoli di debito
emessi da una societa' responsabilita' limitata a soggetti diversi da
intermediari vigilati ovvero dai soci della stessa societa'.
    Ne  consegue che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali,
l'impegno in parola costituisce un'attivita' «fuori bilancio» esposta
al  rischio  di  credito, secondo quanto previsto dalle istruzioni di
vigilanza  (titolo  IV,  cap.  2,  sez.  II, par. 5); in particolare,
l'impegno  va  ricondotto  fra  le  «garanzie e gli impegni a rischio
pieno», per i quali e' previsto un fattore di conversione pari al 100
per cento.
    Per  quanto  riguarda le segnalazioni di vigilanza e il bilancio,
le  banche dovranno rilevare gli impegni in questione tra le garanzie
rilasciate.  Nella  nota  integrativa  del  bilancio  andra'  inoltre
fornita  una  dettagliata  informativa in ordine all'ammontare e alle
caratteristiche  dei  titoli  obbligazionari  e  di  debito emessi in
eccesso  rispetto  ai  limiti  civilistici, distinguendo tra i titoli
detenuti  in  portafoglio e quelli rivenduti a soggetti diversi dagli
investitori  professionali sottoposti a vigilanza prudenziale ovvero,
nel  caso  di  titoli di s.r.l., anche a soggetti diversi dai soci di
quest'ultima.
    b) Direzione e coordinamento di societa'.
    La  riforma  del  diritto societario introduce nuove disposizioni
(articoli da  2497 a 2497-septies del codice civile) che disciplinano
alcuni  aspetti  del rapporto tra una societa' e la societa' o l'ente
che   esercita   sulla   medesima   un'attivita'   di   direzione   e
coordinamento. Vengono, tra l'altro, regolati le forme di pubblicita'
della  soggezione  alla altrui attivita' di direzione e coordinamento
(7)  e il regime di responsabilita' della societa' o dell'ente cui fa
capo la direzione unitaria.
    Cio'  posto, si rileva che la disciplina in questione si affianca
a  quella sul gruppo, contenuta nel testo unico bancario (titolo III,
capo  II).  In  particolare,  le  societa' facenti parte di un gruppo
bancario  dovranno  effettuare gli adempimenti pubblicitari richiesti
da entrambi i corpi normativi, ove ne ricorrano i presupposti.

    (6)  In  materia  rileva  anche il nuovo testo dell'art. 11 TUB -
come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  37/2004  -  che,  al
comma 4-quinquies,  prevede  che, a fini di tutela del risparmio, gli
investitori  professionali, che ai sensi del codice civile rispondono
della solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito
e   gli  altri  strumenti  finanziari  emessi  dalla  stessa,  devono
rispettare  idonei  requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti
autorita' di vigilanza.
    (7)  Ai  sensi  dell'art.  2497-bis  la societa' deve indicare la
societa'  o l'ente alla cui attivita' di direzione e coordinamento e'
soggetta   negli   atti  e  nella  corrispondenza,  nonche'  mediante
iscrizione,  a  cura  degli amministratori, presso l'apposita sezione
del registro delle imprese.
    Si  richiama  inoltre  l'attenzione sull'esigenza che, al fine di
presidiare adeguatamente i rischi legali connessi alle fattispecie di
responsabilita' disciplinate dalle richiamate disposizioni del codice
civile,  le  societa'  capogruppo  di  gruppi bancari adottino idonei
accorgimenti  affinche'  l'attivita' di direzione e coordinamento sia
improntata   a   principi   di   «corretta   gestione   societaria  e
imprenditoriale»  (cfr. art. 2497 del codice civile), in coerenza con
i  criteri  di equita' e ragionevolezza richiesti dalle istruzioni di
vigilanza (titolo IV, cap. 11, sez. III, par. 1.1).
    c) Responsabilita' dell'unico azionista.
    La   responsabilita'   illimitata  dell'unico  azionista  per  le
obbligazioni  contratte  dalla  societa'  non e' piu' prevista in via
generale  (cfr.  previgente art. 2362 del codice civile), essendo ora
circoscritta alle sole ipotesi in cui le azioni non siano interamente
liberate  ovvero  non  sia stato pubblicizzato nei termini e nei modi
prescritti  il  venir meno della pluralita' dei soci (nuovo art. 2325
del  codice  civile);  analoga  disciplina e' dettata per le societa'
responsabilita' limitata (art. 2462 del codice civile).
    La  modifica  della disciplina civilistica dell'unico azionista -
espressamente  richiamata nelle istruzioni di vigilanza in materia di
coefficiente  di solvibilita' e concentrazione dei rischi (Titolo IV,
rispettivamente,  cap.  2,  sez.  II,  par. 2.2,  e cap. 5, sez. III,
par. 2)  -  fa  si'  che le esposizioni nei confronti di societa' per
azioni  e  di  societa'  a responsabilita' limitata, totalitariamente
controllate, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni o
le  quote  sono  appartenute  a  una  sola  persona  potranno  essere
sottoposte  alla  piu' favorevole ponderazione eventualmente prevista
per l'unico socio solamente al ricorrere dei presupposti di legge per
l'illimitata responsabilita' di quest'ultimo.
    d) Patrimoni destinati.
    Il   nuovo   codice   civile  introduce  nel  nostro  ordinamento
l'istituto  del  patrimonio  destinato  nelle  forme  alternative del
«patrimonio  destinato»  (art.  2447-bis,  comma  1, lettera a) e del
«finanziamento destinato» (art. 2447-bis, comma 1, lettera b).
    La  costituzione  di  un  patrimonio  destinato  incide  in  modo
significativo  sull'assetto  patrimoniale  della  banca  e, atteso il
rilievo  che il patrimonio assume a fini di vigilanza prudenziale, e'
necessario che le banche informino preventivamente la Banca d'Italia,
nell'ipotesi in cui intendano avviare iniziative della specie.
    Si soggiunge che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.
37/2004,  le  banche  non  potranno comunque prevedere l'emissione di
strumenti    finanziari   connessi   a   patrimoni   destinati   fino
all'emanazione  di  specifiche disposizioni attuative o, in mancanza,
fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito dalla medesima norma di
legge.
    e) Requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali.
    La  disciplina  dei  requisiti di onorabilita' e professionalita'
degli  esponenti  aziendali contenuta nel TUB e' stata integrata, con
il  decreto  legislativo  n.  37/2004,  aggiungendovi  i requisiti di
indipendenza  che,  in  base  alla  riforma societaria, devono essere
posseduti  dai  sindaci (cfr. art. 2399 del codice civile), oltre che
dagli  altri  soggetti  che,  nel  modello  dualistico  e  in  quello
monistico, svolgono le medesime funzioni di controllo.
    In  particolare, l'art. 26 TUB, nella nuova formulazione, prevede
che:  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la   Banca   d'Italia,   siano   determinati  anche  i  requisiti  di
indipendenza per gli esponenti (comma 1); il meccanismo di decadenza,
gia'  disciplinato nel medesimo articolo con riferimento ai requisiti
di  onorabilita'  e  professionalita', diviene ora applicabile, oltre
che  nel  caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
decreto ministeriale (comma 2), anche con riferimento ai requisiti di
indipendenza  stabiliti  dal  codice  civile  o, eventualmente, dallo
statuto della banca (comma 2-bis).
    Cio'  premesso,  nei  confronti  dei sindaci delle banche trovano
applicazione,  in  base  al nuovo regime, i requisiti di indipendenza
stabiliti   dal   codice   civile,   oltre   a   quelli  che  saranno
successivamente determinati con apposito decreto ministeriale ex art.
26 TUB.

                                                         Allegato (*)

Azioni ordinarie.
    Ai  sensi dell'art. 2347, comma 1, il rappresentante comune degli
azionisti  deve  essere  nominato ai sensi degli articoli 1105 e 1106
cod. civ. Le clausole statutarie difformi devono essere rese coerenti
con il nuovo disposto.
Assemblea.
    L'art.  2361, comma 2, dispone che l'assunzione di partecipazioni
in   altre   societa'   comportanti   assunzione  di  responsabilita'
illimitata  per  le  obbligazioni  di  questa  deve essere deliberata
dall'assemblea;   eventuali  clausole  che  attribuiscano  all'organo
amministrativo tale competenza devono essere modificate.
    Ai  sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) non sono piu' consentite
ipotesi  di competenza gestionale dell'assemblea su questioni rimesse
al  suo  esame dagli amministratori. Sono inefficaci, e devono essere
eliminate,  le  clausole  che  -  come  previsto  dalle  disposizioni
previgenti    -   consentono   agli   amministratori   di   rimettere
all'assemblea decisioni attinenti alla gestione della societa'.
    In  base a quanto disposto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), devono
essere  modificate le clausole in contrasto con la previsione secondo
cui  l'approvazione  dell'eventuale  regolamento  assembleare  spetta
esclusivamente all'assemblea.
    L'art.  2364,  comma  2,  prevede  che  il termine massimo per la
convocazione  dell'assemblea ordinaria venga indicato in giorni e non
piu'  in  mesi  decorrenti dalla chiusura dell'esercizio. Le clausole
statutarie  non  conformi  alle  predette  disposizioni devono essere
modificate.
    Secondo  quanto  previsto  dall'art.  2366,  comma  4,  anche  in
mancanza  delle formalita' richieste per la convocazione, l'assemblea
si  reputa  regolarmente  costituita quando e' rappresentato l'intero
capitale   sociale  e  partecipa  all'assemblea  la  maggioranza  dei
componenti  degli  organi  amministrativi  e  di controllo. Eventuali
clausole statutarie difformi dovranno essere adeguate.
    L'art.  2367, comma 1, dispone che la convocazione dell'assemblea
su  iniziativa  dei  soci  puo'  essere  richiesta  da tanti soci che
rappresentano  un  decimo del capitale sociale (un quinto nel vecchio
codice),  oppure  la  soglia  piu' bassa definita dallo statuto. Sono
illegittime  le  clausole  statutarie  che,  in  contrasto  con detta
disposizione, prevedono soglie superiori al decimo.
    L'art.  2367,  comma  3, prevede che la convocazione su richiesta
dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera,
a  norma  di  legge,  su  proposta  o  sulla  base  di progetti degli
amministratori.   Eventuali   clausole   contrarie   dovranno  essere
modificate.
    Ai  sensi  dell'art.  2368,  comma  3,  ai fini del calcolo delle
maggioranze  e  della  quota di capitale richiesta per l'approvazione
delle  deliberazioni assembleari, non si computano solo le azioni per
le  quali  il socio si e' astenuto per conflitto di interesse nonche'
quelle per le quali il diritto di voto non poteva essere esercitato.
    Ai  sensi  dell'art.  2369,  comma  4,  lo statuto puo' prevedere
maggioranze  piu' elevate di quelle di legge anche nelle convocazioni
successive   alla   prima,   tranne   che  per  le  deliberazioni  di
approvazione  del  bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche
sociali. Le clausole eventualmente contrarie devono essere eliminate.
    L'art. 2369, comma 5, richiede per le societa' «chiuse», anche in
seconda  convocazione, il quorum di un terzo del capitale sociale per
le  deliberazioni  assembleari in materia di cambiamento dell'oggetto
sociale,  trasformazione  della  societa',  scioglimento  anticipato,
proroga   della   societa',   revoca  dello  stato  di  liquidazione,
trasferimento della sede sociale all'estero ed emissione di azioni di
cui  al  secondo  comma  dell'art. 2351. Eventuali clausole contrarie
dovranno essere modificate.
    Secondo  quanto disposto dall'art. 2369, comma 6, lo statuto puo'
prevedere  convocazioni dell'assemblea, successive alla seconda ma le
clausole  statutarie che le prevedano devono essere conformi a quanto
disciplinato nei precedenti commi 3, 4 e 5.

    (*)  Il  presente  elenco  non  ha  valore  interpretativo  delle
disposizioni civilistiche richiamate, essendo unicamente volto a dare
indicazioni  alle banche in ordine alle modifiche che dovranno essere
apportate agli statuti.
    Ai  sensi  dell'art.  2370,  comma  2,  lo statuto delle societa'
aperte  non  puo'  fissare  un  termine superiore a due giorni per il
deposito   delle   azioni  o  della  relativa  certificazione,  quale
requisito  per  la  partecipazione  all'assemblea;  ove lo statuto di
detto  tipo  di  societa'  contenga clausole riproduttive del vecchio
testo  del codice civile, secondo il quale il termine previsto per il
deposito era pari a 5 giorni, dovranno provvedere a modificarle.
    L'art.   2371,  comma  1,  specifica  i  compiti  del  Presidente
dell'assemblea.  Eventuali  clausole statutarie che gli attribuiscano
poteri minori devono essere adeguate.
    Ai  sensi dell'art. 2374, comma 1, il differimento dell'assemblea
su  richiesta  dei soci che dichiarino di non essere sufficientemente
informati sugli argomenti all'ordine del giorno, puo' essere disposto
fino a cinque giorni, e non piu' fino a tre come era nella previgente
disciplina. Le clausole statutarie che prevedano un termine inferiore
a cinque giorni devono essere adeguate al nuovo termine.
    Per  effetto  dell'art.  2375,  comma  1,  le  eventuali clausole
statutarie   che   stabiliscono   il  contenuto  minimo  del  verbale
assembleare  devono  essere  adeguate  alla previsione, che introduce
quali  elementi  essenziali  dello  stesso:  la  data dell'assemblea,
l'elenco  dei  partecipanti  e  la  quota di ciascuno; la descrizione
delle  modalita'  e del risultato delle votazioni; l'identificazione,
anche in allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Assemblea straordinaria.
    L'art. 2365, comma 1, dispone che l'assemblea straordinaria possa
deliberare  sulle  sole  materie  espressamente indicate dalla legge,
eventuali  previsioni  statutarie attributive di competenze ulteriori
dovranno essere modificate.
    L'art. 2368, comma 2, prevede per l'assemblea straordinaria delle
societa'  aperte  un  quorum  deliberativo minimo di 2/3 del capitale
presente.  Devono quindi essere modificate le clausole statutarie che
stabiliscono un quorum deliberativo inferiore.
    Ai  sensi  dell'art. 2369, comma 3, per l'assemblea straordinaria
in seconda convocazione e' stabilito un quorum costitutivo di piu' di
1/3  del  capitale  sociale,  e  un  quorum  deliberativo  di 2/3 del
capitale  presente in assemblea. Le eventuali clausole statutarie che
riproducano  il vecchio codice dovrebbero essere adeguate, prevedendo
il quorum costitutivo e adeguando quello deliberativo.
    L'art.  2369,  comma  7,  stabilisce che, per le societa' aperte,
l'assemblea   straordinaria   e'   costituita,   nelle   convocazioni
successive   alla   seconda,  con  la  presenza  di  tanti  soci  che
rappresentino   almeno  un  quinto  del  capitale  sociale.  Clausole
statutarie difformi andranno coerentemente modificate.
Amministratori.
    L'art.  2381 disciplina in modo puntuale i rapporti tra Consiglio
di  Amministrazione  e  organi  delegati.  In particolare, il comma 4
include  tra  le  attribuzioni  del  CdA  non  delegabili  a  singoli
amministratori  o al comitato esecutivo, oltre a quelle gia' previste
dalla  disciplina  previgente,  la  predisposizione  di  progetti  di
fusione  (2501-ter)  e  di  scissione (2506-bis). Infine ai sensi del
successivo  comma  5,  lo  statuto  deve  determinare, in presenza di
organi  delegati, la periodicita' - comunque non superiore a sei mesi
-  con  cui  gli  stessi devono riferire sul generale andamento della
gestione  e sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle operazioni
di  maggior rilievo effettuate dalla societa' e dalle sue controllate
al  CdA  e  al  Collegio sindacale. Le clausole statutarie relative a
detti argomenti andranno conseguentemente integrate o modificate.
    L'art.  2383, comma 2, prevede che gli amministratori non possano
essere  nominati per un periodo superiore a tre «esercizi» e non piu'
«anni»   e   scadono   alla   data   dell'assemblea   convocata   per
l'approvazione  del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. Le relative clausole statutarie dovranno essere coerentemente
adeguate.
    Ai  sensi  dell'art.  2386,  commi 1 e 2, non si puo' procedere a
sostituzione  di amministratori per cooptazione quando ne risulti che
la  maggioranza degli amministratori non siano eletti dall'assemblea.
Le clausole statutarie difformi devono, quindi, essere eliminate.
    L'art.  2391  recante  la  nuova disciplina degli interessi degli
amministratori,  non  prevede  piu'  l'obbligo  di astensione per gli
amministratori  in  conflitto,  che non siano titolari di deleghe, ma
l'obbligo  di  dare  notizia  del  proprio  interesse.  Devono essere
conseguentemente modificate le clausole statutarie in materia.
Sindaci.
    L'art.  2400,  comma  1,  dispone  che  il  periodo di durata dei
Sindaci  nella carica deve essere indicato in «tre esercizi» anziche'
in  «un  triennio»  e  che  essi  scadono  alla  data  dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della  carica.  La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.
    Ai  sensi  dell'art.  2408,  comma  2,  la  denuncia  dei soci al
collegio   sindacale  comporta  obbligo  di  indagare  quando,  nelle
societa'  aperte,  sia fatta da tanti soci che rappresentano 1/50 del
capitale  sociale.  Eventuali  clausole  che, a tali fini, richiedano
percentuali superiori dovranno essere modificate.
    L'art.  2409-bis  prevede  che le societa' aperte e quelle tenute
alla redazione del bilancio consolidato debbano affidare il controllo
contabile  ad  un  soggetto esterno alla societa' stessa, iscritto al
registro  dei  revisori contabili istituito presso il Ministero della
giustizia.  Eventuali  clausole  statutarie  che,  per  le richiamate
categorie  di  societa', attribuiscano compiti di controllo contabile
al collegio sindacale andranno quindi modificate.
Diritto di recesso.
    L'art.  2437-bis  prevede  modalita'  di esercizio del diritto di
recesso  piu'  agevoli  rispetto  a  quelle previste dalla previgente
disciplina. Le clausole difformi dovranno essere adeguate.
    L'art.  2437-quater  regolamenta  il procedimento di liquidazione
della  quota  del  socio  che  esercita il diritto di recesso in modo
significativamente  diverso  dalla  previgente  disciplina. Eventuali
clausole difformi devono essere coerentemente modificate.