MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 marzo 2004 

Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  prof.ssa
Sieglinde  Maria  Innerbichler,  di  titolo  di formazione, acquisito
nella  Comunita'  europea,  quale  titolo abilitante all'esercizio in
Italia   della  professione  di  insegnante,  in  applicazione  della
direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988
(89/48/CEE)   e   del  relativo  decreto  legislativo  di  attuazione
27 gennaio 1992, n. 115.
(GU n.94 del 22-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;
  Viste:  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta  del 2 marzo 2004, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma     di     istruzione     superiore:     «Magistra    der
Naturwissenschaften   (Magistra   rerum  naturalium)»  conseguito  il
14 gennaio 2002 presso la LeopoldFranzens-Universität di Innsbruck;
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die
Zurücklegung  des Unterrichtspraktikums» (attestato di prestazione di
tirocinio   d'insegnamento)   rilasciato   il   1° luglio   2003   da
«Wirtschaftskundliches Realgymnasium der Ursulinen» di Innsbruck;
  posseduto da:
    cognome: Innerbichler;
    nome: Sieglinde Maria;
    nata a: Brunico (Bolzano);
    il: 8 settembre 1976;
    cittadinanza comunitaria (italiana),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    39/A - «Geografia»;
    98/A  -  «Tedesco,  storia  e  educazione civica, geografia nella
scuola  media  in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 23 marzo 2004

                                     Il direttore generale: Criscuoli