DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2004 

Autorizzazione    all'Avvocatura   dello   Stato   ad   assumere   la
rappresentanza  e  la  difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa,
nei  giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le autorita' giudiziarie, i
collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
(GU n.87 del 14-4-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e delle norme
giudiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in  gudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30  ottobre  1933,  n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16
novembre  1939,  n.  1889,  e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
    Considarta l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad assumere il patrimonio dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa;
    Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
    Di  concerto  con  i  Ministri  della giustizia e dell'economia e
delle finanze;

                              Decreta:

    L'Avvocatura   delle   Stato   e'   autorizzata  ad  assumere  la
rappresentanza  e  la  difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa,
nei  giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le autorita' giudiziarie, i
collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
    Il  presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 9 febbraio 2004

         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

                Il Ministro della giustizia: Castelli

         Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 113