DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2004
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.(GU n.87 del 14-4-2004)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giudiche sulla rappresentanza e difesa in gudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considarta l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrimonio dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Decreta: L'Avvocatura delle Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Il Ministro della giustizia: Castelli Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 113