COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004 

Valutazione  dell'ipotesi  di  accordo  tra l'Aran e Cgil, Cisl, Uil,
Cisal,  Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pa e Cisal-Ricerca sul personale
dell'Enea. (Deliberazione n. 04/38).
(GU n.94 del 22-4-2004)

             LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE
                     DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

  Nel procedimento pos. 16491, su proposta del Commissario Lippolis;
  Premesso:
    1. che in data 18 luglio 2003 e' stato trasmesso alla Commissione
il  testo  dell'ipotesi  di  accordo  stipulata il 16 luglio 2003 tra
l'Aran  e  le  Confederazioni  sindacali  Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le
Organizzazioni    sindacali    Cgil/Snur,    Cisl/Ricerca,    Uil/Pa,
Cisal/Ricerca,  concernente le norme di garanzia sui servizi pubblici
essenziali  e  sulle  procedure  di raffreddamento e conciliazione in
caso  di sciopero del personale non dirigente dell'ENEA - Ente per le
nuove tecnologie l'energia e l'ambiente;
    2.  che  l'ipotesi  di  accordo del 16 luglio 2003 sostituisce il
precedente  accordo sottoscritto in data 12 giugno 1996 dall'Enea con
i   rappresentanti  delle  Organizzazioni  sindacali  del  settore  e
valutato   idoneo  dalla  Commissione  con  delibera  n.  97/668  del
16 ottobre 1997;
    3.  che con nota del 23 ottobre 2003 la Commissione ha inviato il
testo  dell'ipotesi  di  accordo  in  esame alle organizzazioni degli
utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al
fine  di  acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera
a),  legge  n.  146/1990,  come  modificata  dalla  legge n. 83/2000,
assegnando  a  tali  organizzazioni il termine di quindici giorni per
l'invio del predetto parere;
    4.   che,  in  data  3 novembre  2003  e  10 novembre  2003  sono
rispettivamente  pervenuti  i pareri favorevoli dell'Associazione per
la  difesa  e  l'orientamento  dei  consumatori  (Adoc) e dell'Unione
nazionale consumatori;
  Considerato:
    1.   che   l'ipotesi   di  accordo  del  16 luglio  2003  risulta
sottoscritta dall'Aran che rappresenta l'Ente per le Nuove Tecnologie
l'Energia  e  l'Ambiente  e da un insieme di Organizzazioni sindacali
che   comprende  la  maggior  parte  delle  organizzazioni  sindacali
presenti nel settore;
    2. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la
predetta   ipotesi  di  accordo  individua  adeguatamente  i  servizi
pubblici  da  considerare  essenziali,  le prestazioni indispensabili
(art.  2)  e  le  modalita'  di  individuazione  dei  contingenti  di
personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3);
    3. che l'ipotesi di accordo prevede le modalita' di proclamazione
delle  astensioni  coerentemente  con  gli  obblighi di legge, con la
predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la
previsione,  nell'ambito  di una stessa vertenza del limite di 24 ore
consecutive  per  la  prima  azione  di  sciopero  e di 48 ore per le
astensioni  successive  (art.  4,  commi  1  e  3),  nonche'  con  la
previsione  di  un  intervallo  minimo  di  48  ore  tra le azioni di
sciopero  da  osservarsi  tra  la  conclusione  di un'astensione e la
proclamazione della successiva (art. 4, comma 3, lettera d);
    4.  che  in  base  alla delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003
anche l'astensione dal lavoro straordinario e' considerata sciopero e
deve  rispettare  quanto  disposto  da  tale delibera e da ogni altra
regola ivi contemplata;
    5. che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul
preavviso,   sulla   revoca   dello   sciopero   e   sull'obbligo  di
comunicazione agli utenti (art. 4, comma 2);
    6. che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n.
146/1990,  come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000, in materia di
intervallo  tra  azione  di  sciopero  e proclamazione dello sciopero
successivo e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella
delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell'ipotesi
di  accordo  sul  punto,  deve  intendersi  che  e'  fatto divieto di
proclamare  con  un'unica proclamazione piu' azioni di sciopero e che
pertanto  ogni  proclamazione  avra'  ad  oggetto  una sola azione di
sciopero;
    7.  che,  inoltre,  pur  non  essendo  espressamente  previsto il
termine  entro  il  quale  la  revoca  deve considerarsi tempestiva e
giustificata,   tuttavia  tale  termine  e'  direttamente  deducibile
dall'interpretazione  sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
    8. che l'accordo contiene altresi' il divieto di proclamazione di
forme   anomale   o   surrettizie  di  sciopero,  conformemente  agli
orientamenti  interpretativi  della  Commissione  (art.  4,  comma 3,
lettera d);
    9.   che   infine   l'accordo  in  esame  contiene  correttamente
l'espressa   previsione   delle   procedure   di   raffreddamento   e
conciliazione  ad  integrazione  del sistema di relazioni industriali
del   vigente   contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  che,
conseguentemente, e' previstauna apposita procedura di conciliazione,
da   esperire   preventivamente  rispetto  alla  proclamazione  dello
sciopero  (art.  5),  nella  quale si individuano tre diverse sedi di
composizione  della  controversia,  in ragione della dimensione e del
livello della controversia medesima;
    10.   che   pertanto,  con  le  precisazioni  interpretative  dei
precedenti  considerato,  l'ipotesi  di  accordo  in esame si pone in
linea  con  le  regole della legge n. 146/1990, cosi' come modificata
dalla  legge  n.  83/2000,  sia  per  quanto  riguarda le prestazioni
indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali.
  Valuta idonea:
    ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  lettera  a)  della legge n.
146/1990,  come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  l'ipotesi di
accordo   sui  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di
raffreddamento  e  conciliazione in caso di sciopero per il personale
non  dirigente  dell'ENEA,  sottoscritto  in  data 16 luglio 2003 tra
l'Aran  e  le  Confederazioni  sindacali  Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le
organizzazioni    sindacali    Cgil/Snur,    Cisl/Ricerca,    Uil/Pa,
Cisal/Ricerca.
  Dispone:
    la  trasmissione  della  presente  delibera  ai  Presidenti delle
Camere,  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri al Ministro della
funzione  pubblica,  all'Aran,  alle  Confederazioni  sindacali Cgil,
Cisl,   Uil,   Cisal   e  alle  Organizzazioni  sindacali  Cgil/Snur,
Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca.

    Roma, 26 febbraio 2004.

                                               Il presidente: Martone