PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4 marzo 2004, n. 1/04. 

Rideterminazione delle dotazioni organiche.
(GU n.93 del 21-4-2004)
 
 Vigente al: 21-4-2004  
 

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri   -   Ufficio  del  Segretario
                              generale

                              A  tutti  i  Ministeri  -  Gabinetto  -
                              Direzione  generale  affari  generali e
                              personale

                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale

                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              Segretario generale

                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del Segretario generale

                              Alle  Amministrazioni  dello  Stato  ad
                              ordinamento  autonomo  (per  il tramite
                              dei Ministeri interessati)

                              Al  Consiglio nazionale dell'economia e
                              del  lavoro  -  Ufficio  del Segretario
                              generale

                              Agli  Enti di cui all'art. 70, comma 4,
                              del decreto legislativo n. 165/2001

                              Alle   Agenzie   di   cui   al  decreto
                              legislativo n. 300/1999 (per il tramite
                              dei Ministeri interessati)

                              Agli  Enti  pubblici non economici (per
                              il tramite dei Ministeri vigilanti)

                              e, p.c.

                              Alla   Presidenza  della  Repubblica  -
                              Segretariato generale

                              All'Agenzia   per   la   rappresentanza
                              negoziale        delle        pubbliche
                              amministrazioni (ARAN)

                              Al   Ministero  dell'Economia  e  delle
                              Finanze - Dipartimento della Ragioneria
                              Generale dello Stato - IGOP

                              Loro sedi

                              Premesse.

  Il  processo  di  riforma  e  di  modernizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni   ha   tra   i   suoi   obiettivi   anche  quello  di
razionalizzare  le  strutture e l'organizzazione secondo i criteri di
funzionalita'  rispetto  ai  compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento  degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita'
ed  ampia  flessibilita', assicurando il collegamento delle attivita'
tra  gli  uffici.  Il  tema  dell'organizzazione  e  delle  dotazioni
organiche  e'  stato riproposto recentemente dall'art. 34 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  mettendo in
rilievo  l'esigenza  di  rivedere le strutture alla luce dei processi
generali  di  razionalizzazione  e  del nuovo assetto costituzionale.
Tale  previsione  non  e'  limitata  temporalmente  all'anno 2003, ma
continua  a spiegare i suoi effetti per le amministrazioni che non vi
avessero  adempiuto,  contenendo  comunque  alcuni  principi generali
guida in materia di organizzazione.
  Si  ritiene  opportuno,  pertanto,  intervenire  in questa sede per
ricordare  che,  nell'adozione  dei  provvedimenti di ridefinizione e
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche  del  personale,  le
amministrazioni   dovranno   assicurare   il  rispetto  dei  principi
organizzativi  fissati  dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e,   in   particolare,  dei  criteri  cui  ispirare  l'organizzazione
individuati  dall'art.  2,  comma  1,  nonche' dei principi contenuti
nella  legge  15 maggio 1997, n. 59, in coerenza con quanto stabilito
dall'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 289/2002.
Normativa.
  Il  Dipartimento  della  funzione pubblica ha diramato linee guida,
istruzioni  e  modalita'  attuative  concernenti  la rideterminazione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni con lettera
circolare   n.   2125-15  dell'11 aprile  2003  dell'Ufficio  per  il
personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  alla  quale  si rinvia
integralmente  e  con  cui sono state fornite indicazioni, concordate
con  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria  generale  dello  Stato,  al  fine  di  consentire in modo
omogeneo  l'attuazione  degli adempimenti previsti dall'art. 34 della
legge  n. 289/2002, per le Amministrazioni centrali dello Stato e per
gli  enti e/o agenzie da esse vigilati, per le aziende autonome e per
gli enti pubblici non economici.
  Il   predetto  art.  34,  al  comma  1,  stabilisce  che  tutte  le
amministrazioni  pubbliche,  di  cui  agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma   4,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione  dei  Comuni  aventi  una  popolazione  inferiore ai 3.000
abitanti,  devono provvedere, sulla base dei principi di cui all'art.
1,  comma  1, del predetto decreto legislativo, alla rideterminazione
delle  dotazioni  organiche,  tenendo  conto, del processo in atto di
riforma  dei  Ministeri e degli Enti pubblici non economici, ai sensi
della   legge   6 luglio  2002,  n.  137,  della  riorganizzazione  e
trasformazione  degli  Enti, ai sensi di quanto previsto dal Capo III
del  Titolo  III  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, nonche' del
trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali derivante dalla
modifica   del  Titolo  V  della  Costituzione,  di  cui  alla  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, dall'attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Tali  processi  di  trasformazione  assumono,  infatti, particolare
rilevanza  per l'impatto prodotto sull'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni  e  vanno,  pertanto,  tenuti  in  debito  conto  nel
processo di riprogrammazione e ridistribuzione del capitale umano.
  Il comma 2 dello stesso art. 34 pone, ai suddetti fini, due vincoli
tassativi:
    il rispetto del principio di invarianza della spesa;
    il   limite   dei   posti  complessivi  di  organico  di  diritto
individuati  alla data del 29 settembre 2002 da provvedimenti formali
vigenti.
  Il   successivo   comma   3   stabilisce   che,   nell'attesa   del
perfezionamento  dei  provvedimenti attuativi di cui al comma 1, sono
provvisoriamente  individuate  le dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni  in  misura  pari  ai  posti  coperti  alla  data del
31 dicembre  2002.  In  tale provvisoria individuazione devono essere
ricompresi,  altresi',  eventuali  posti  per  i quali, alla medesima
data,  siano  in  corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilita' o di riqualificazione del personale.
  Ulteriormente,   vengono   fatti   salvi  i  predetti  effetti  per
fattispecie   derivanti  da  previsioni  normative  transitorie,  che
obbligano  a situazioni organizzative non corrispondenti a definitive
modifiche  strutturali  (art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge
15 luglio  2002,  n.  145 e art. 52, comma 68, della legge n. 448 del
2001),  o  da provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
ai  sensi  della  legge  n.  137/2002,  il  cui  iter  sia stato gia'
formalmente avviato prima del 31 dicembre 2002.
Applicazione.
  A  tale riguardo si segnala che, nelle more del completamento delle
procedure  di  rideterminazione previste dall'art. 34, comma 1, della
legge  n.  289/2002,  la provvisoria individuazione, operata ex lege,
prevista   dal  successivo  comma  3  ha,  comunque,  comportato  nei
confronti  di  tutti  i  destinatari  della  norma una modifica della
precedente dotazione organica.
  Le  dotazioni  organiche  delle  pubbliche amministrazioni, quindi,
anche   se  le  stesse  non  hanno  provveduto  ad  adottare  formali
provvedimenti,  con  i  quali  abbiano  dato atto di tale provvisoria
individuazione,  sono  comunque  quelle  previste  dal  comma  3, del
predetto  art.  34, che, come detto, tiene conto dei posti coperti al
31 dicembre 2002 e dei posti per i quali risultino, alla stessa data,
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale.
  Come   gia'   rappresentato   nella   predetta   lettera  circolare
dell'11 aprile  2003  dell'Ufficio  per  il personale delle pubbliche
amministrazioni,  tale formalizzazione e', invece, necessaria ai fini
della   successiva   rideterminazione,  in  quanto  atto  preliminare
all'attivazione del relativo procedimento.
  Conseguentemente,  tutte  le  amministrazioni  che ancora non hanno
provveduto   a   tale  ultimo  adempimento,  dovranno  tenere  conto,
nell'attuazione  delle  politiche  di gestione riguardanti il proprio
personale,   della   loro  attuale  dotazione  organica,  cosi'  come
individuata ai sensi dell'art. 34, comma 3. Pertanto, le procedure di
mobilita',  di  riqualificazione  e  di  reclutamento dovranno essere
attuate  in  relazione  al  numero di posti individuati nelle vigenti
dotazioni organiche di ogni singola amministrazione.
  Si  evidenzia  che  la proposta di rideterminazione delle dotazioni
organiche da parte dell'amministrazione produce i propri effetti solo
a   seguito   del   perfezionamento   dell'iter   procedimentale   di
approvazione.
Linee guida.
  In   tale   occasione,   si  ritiene  opportuno  fornire  ulteriori
indicazioni per la predisposizione dei provvedimenti di ridefinizione
e  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  complessive e delle
relazioni   tecniche  di  accompagnamento  agli  stessi,  richiamando
principi  e  obiettivi,  concordati  dal  Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e
dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP.
  Tale  attivita',  infatti, deve rappresentare per l'amministrazione
non   un   mero   atto   formale  ma  un  atto  di  programmazione  e
pianificazione  che,  sulla  base  della  definizione degli obiettivi
generali  dell'azione amministrativa, concorre alla definizione di un
sistema  complessivamente  efficace  ed  efficiente di gestione delle
risorse.   In   attuazione   del  principio  costituzionale  di  buon
andamento,   devono   trovare   applicazione   in   questa  sede,  in
particolare,  i criteri individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  in  materia,  nonche'  quelli
previsti dagli articoli 6 e 8.
  Sotto  tale  punto  di  vista,  la rideterminazione della dotazione
organica deve, quindi, derivare dalla complessiva analisi dei compiti
istituzionali,  effettuata  alla luce degli indirizzi programmatici e
tener  conto,  oltre che delle fondamentali competenze e funzioni che
individuano  le missioni dell'amministrazione, anche dei documenti di
programmazione   generale   quali   il  Documento  di  programmazione
economico  finanziaria,  la  legge  finanziaria,  nonche'  di  quelli
specifici  quali  la Direttiva annuale del Ministro, o dell'organo di
direzione  politica  dell'ente,  con  cui sono definiti gli obiettivi
annuali dell'amministrazione e dei vari uffici.
  Sulla  base  di  tali  indirizzi e priorita' puo', pertanto, essere
avviato  un processo di pianificazione strategica e di programmazione
operativa  diretto  a  valutare  la  tipologia  degli obiettivi e, in
relazione a questi, la disponibilita' delle risorse finanziarie o, in
alternativa,  le  modalita'  di  reperimento  delle  stesse,  nonche'
all'individuazione  delle  risorse umane necessarie e le modalita' di
utilizzo.
Modalita' attuative.
  Alla  luce  di  quanto esposto, le amministrazioni in indirizzo che
ancora  non  abbiano dato compiuta attuazione agli adempimenti di cui
all'art.  34,  commi 1 e 2 della legge n. 289/2002, nell'elaborazione
della proposta di rideterminazione della dotazione organica, dovranno
provvedere  ad  un'analisi  degli  effettivi  fabbisogni  come  sopra
delineata,   nella   quale  tenere  conto  dei  principi  individuati
dall'art.  34,  comma 1, lettere a), b) e c) della predetta legge, e,
quindi,  anche  dei  seguenti aspetti che comportano per le pubbliche
amministrazioni  variazioni  in  diminuzione  alle  proprie dotazioni
organiche:
    a) processi   effettuati,   o   in  atto,  di  privatizzazione  e
opportunita'  di  esternalizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 36
della legge n. 448/2001;
    b) processi  di  informatizzazione della pubblica amministrazione
con  riferimento a quanto evidenziato nelle linee guida in materia di
digitalizzazione  dell'amministrazione  per  l'anno  2004 (per es. la
diffusione del protocollo informatico, l'e-procurement);
    c) trasferimento di funzioni ad altri livelli di governo.
  La  proposta  dovra',  inoltre,  essere accompagnata, oltre che dal
formale   provvedimento   di   individuazione  provvisoria  ai  sensi
dell'art.  34,  comma  3,  della  legge n. 289/2002, da una relazione
tecnica illustrativa che evidenzi, in particolare:
    1) gli eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione;
    2)  i  processi  trasferiti a regioni ed enti locali o, comunque,
non piu' esercitati;
    3) gli obiettivi indicati con la direttiva annuale del Ministro o
dell'organo di direzione politica dell'ente;
    4) una quantificazione delle risorse necessarie, anche in termini
finanziari,   relativa  all'analisi  degli  effettivi  fabbisogni  di
personale, che comunque contenga un raffronto alla dotazione organica
vigente al 29 settembre 2002;
    5) i dati disponibili sul controllo di gestione.
  Per quanto riguarda, in particolare, il punto 4, la quantificazione
delle  risorse  umane  necessarie  per la prosecuzione dell'attivita'
dovra'  essere  effettuata in relazione alla programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, tenendo anche conto del piano annuale di
formazione,  di  cui  all'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165.  Pertanto, a tal fine, occorrera' fare riferimento ai
dati  e  alle  relazioni  degli organi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
  Si  ricorda,  inoltre,  la disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
del  predetto  decreto  legislativo  n.  165/2001,  secondo  cui «Gli
organismi   di   controllo   interno   verificano  periodicamente  la
rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati
all'art.  2,  comma 1,  anche  al  fine  di  proporre  l'adozione  di
eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione».
  E' opportuno, anche, ricordare che l'art. 6 del decreto legislativo
n.  165/2001  prevede  tra  gli  atti  preliminari  e  necessari alla
definizione  delle dotazioni organiche da parte delle amministrazioni
pubbliche,   oltre  alla  verifica  degli  effettivi  fabbisogni,  la
consultazione   delle   organizzazioni   sindacali   rappresentative.
Pertanto,  ogni  amministrazione,  essendo  tenuta ad operarvi in via
diretta,   ne   deve   comunque   dare   atto   nella   proposta   di
rideterminazione, allegando la relativa documentazione.
  Per  quanto  riguarda le proposte di rideterminazione derivanti, in
particolare, da un'analisi dei fabbisogni effettuata sulla base della
ricollocazione  di  alcuni  compiti  tra  diversi  livelli di governo
derivanti  dall'attuazione  del  Titolo V della Costituzione, appare,
inoltre,  necessario  che le amministrazioni in indirizzo osservino i
principi  dettati in materia di contenimento della spesa, in coerenza
con  gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, sia pur
in  presenza  di  eventuali  variazioni delle tipologie professionali
necessarie al proseguimento delle attivita' istituzionali.
  Sulla  base di quanto esposto e' opportuno, quindi, che le proposte
di  rideterminazione  della  dotazione  organica  che  non  apportano
significative riduzioni a quella vigente al 29 settembre 2002, limite
fissato   dall'art.   34,   comma   2,   debbano  recare  motivazioni
approfondite  nel  dettaglio  sull'iter  seguito  per  giungere  alla
quantificazione  proposta  e  sulle  ragioni  che  giustificano  tale
decisione.
Conclusioni.
  Pertanto, le proposte di rideterminazione delle dotazioni organiche
delle amministrazioni in indirizzo dovranno essere accompagnate:
    dal formale provvedimento di individuazione provvisoria;
    dalla  documentazione  relativa  all'avvenuta consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative;
    dalla relazione tecnica, contenente, in particolare, gli elementi
indicati ai numeri da 1 a 5 del precedente paragrafo.

      Roma, 4 marzo 2004

                                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                                Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 186