MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2004 

Determinazione  e ripartizione tra le regioni e le province autonome,
dei  contributi  da  erogare  alle  emittenti  locali,  in attuazione
dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(GU n.124 del 28-5-2004)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
    Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto   il   decreto-legge   12 giugno   2001,  n.  217,  recante
«Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero  delle  comunicazioni,  a  norma  dell'art.  1  della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
    Ritenuto  di  dover  provvedere,  ai  sensi dell'art. 4, comma 5,
della  legge  28 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno
2004  della  misura  del rimborso per ciascun messaggio autogestito a
titolo  gratuito  per  le emittenti radiofoniche e televisive locali,
nonche'  alla  ripartizione, tra le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2004 ai fini del
rimborso   alle   emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  che
accettano  di  trasmettere  messaggi autogestiti a titolo gratuito in
campagna elettorale;
    Considerato  che  il  documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria  per  gli  anni  2004-2007,  approvato  dal  Senato della
Repubblica  e  dalla Camera dei deputati rispettivamente il 30 luglio
2003  e  il  31 luglio  2003,  stabilisce per l'anno 2004 un tasso di
inflazione programmata pari all'1,7%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2004
e'  determinato  per  le emittenti radiofoniche in Euro 7,60 e per le
emittenti televisive in Euro 22,80 indipendentemente dalla durata del
messaggio.
    2.  Della somma di Euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2004 ai
fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle
campagne  elettorali o referendarie, Euro 1.109.712,50 sono riservati
alle emittenti radiofoniche locali e Euro 2.219.425,50 alle emittenti
televisive locali;
    3.   Tenuto   conto  del  numero  dei  cittadini  iscritti  nelle
rispettive  liste elettorali alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

         ---->   Vedere tabella a pag. 40 della G.U.  <----

    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 7 maggio 2004


                                     Il Ministro delle comunicazioni
                                                Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
                 Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 363