Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.(GU n.124 del 28-5-2004)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
«Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
della legge 28 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno
2004 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a
titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali,
nonche' alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2004 ai fini del
rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in
campagna elettorale;
Considerato che il documento di programmazione economica e
finanziaria per gli anni 2004-2007, approvato dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei deputati rispettivamente il 30 luglio
2003 e il 31 luglio 2003, stabilisce per l'anno 2004 un tasso di
inflazione programmata pari all'1,7%;
Decreta:
Art. 1.
1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2004
e' determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 7,60 e per le
emittenti televisive in Euro 22,80 indipendentemente dalla durata del
messaggio.
2. Della somma di Euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2004 ai
fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle
campagne elettorali o referendarie, Euro 1.109.712,50 sono riservati
alle emittenti radiofoniche locali e Euro 2.219.425,50 alle emittenti
televisive locali;
3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle
rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:
----> Vedere tabella a pag. 40 della G.U. <----
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 363