MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  a  r.l.  «Le  Famiglie di
Novaglie», in Verona.
(GU n.171 del 23-7-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Verona
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  Tenuto   conto   delle   disposizioni   dell'art.  12  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Letto  il  verbale  di  revisione, datato 21 ottobre 2003, prot. n.
75346,  della societa' cooperativa edilizia «Le Famiglie di Novaglie»
a  r.l.,  con sede legale in Verona, via Farinata degli Uberti, n. 8,
in  cui  il  revisore  incaricato  degli  accertamenti  proponeva  lo
scioglimento  per  atto  d'autorita',  con  nomina  di un commissario
liquidatore, ex art. 2544 del codice civile;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile,  l'Autorita'  di  vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi
nella  Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese,
puo'  sciogliere  le societa' cooperative e gli enti mutualistici che
non  perseguono  lo  scopo  mutualistico  o  non  sono  in  grado  di
raggiungere  gli  scopi  per  cui sono stati costituiti o che per due
anni  consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non
hanno compiuto atti di gestione;
  Preso  atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, con il quale si e' disposto il
decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti
di   scioglimento   d'ufficio,   senza  liquidatore,  delle  societa'
cooperative, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Richiamata    la    convenzione   del   30 novembre   2001,   sulla
regolamentazione  e  la  disciplina  dei  rapporti  tra  gli  uffici,
periferici  e  centrali,  del  Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  gli  uffici  del  Ministero  delle  attivita' produttive,
relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;
  Visto  il  decreto  17 luglio  2003  del  Ministero delle attivita'
produttive,    di   determinazione   del   limite   temporale   dalla
presentazione  dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio
per   la   nomina  del  commissario  liquidatore  negli  scioglimenti
d'ufficio,    ex   art.   2544   del   codice   civile,   oggi   art.
2545-septiesdecies codice civile;
  Tenuto  conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le
cooperative,  nella  seduta  del  15 maggio  2003,  nell'ottica della
razionalizzazione  e  semplificazione delle procedure di scioglimento
delle   societa'   cooperative   e  di  sostituzione  dei  commissari
liquidatori;
  Rilevata   la   nota  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione generale per gli enti cooperativi, del 17 marzo 2004, prot.
n. 1575388, ricevuta in data 5 aprile 2004, con la quale si disponeva
la  restituzione  del  fascicolo  relativo  alla societa' cooperativa
edilizia «Le Famiglie di Novaglie», avente sede legale in Verona, via
Farinata  degli Uberti, 8, in quanto il provvedimento di scioglimento
doveva  essere  adottato  senza  farsi luogo a nomina del commissario
liquidatore,  quindi,  senza  necessita'  di acquisire previamente il
parere della Commissione centrale per le cooperative;
  Visto  l'art.  17,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
  Tenuto  conto  del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995,
contenente  il  «Regolamento  di  attuazione degli articoli 2, 4 e 10
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  la  societa'  sopra  menzionata  si  trova  nelle
condizioni  previste  dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile,
per  avere  omesso  di  depositare  i bilanci, relativi agli esercizi
2000/2001/2002/2003  e  2004,  nonche'  per non avere posto in essere
alcun atto di gestione, a far data dall'anno 2000;
  Ritenuto,  pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di
dovere   procedere   allo  scioglimento  della  societa'  cooperativa
edilizia  «Le  Famiglie  di  Novaglie»,  a  r.l.,  ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa a r.l. «Le Famiglie di Novaglie», con sede
legale in Verona, via Farinata degli Uberti, n. 8, costituita in data
14 novembre  1980, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Zeno
Cocogna,  iscritta  al n. 13653 del registro delle societa' presso il
tribunale  di  VeronaImprese,  e'  sciolta,  per atto d'autorita', ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies codice civile,
senza nomina di commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'.
    Verona, 7 luglio 2004
                                      Il direttore provinciale: Festa