MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2004 

Misura  e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle comunicazioni, per l'anno 2004, dai soggetti
che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni.
(GU n.174 del 27-7-2004)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
il  quale  sono  istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita' rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e
per  le  telecomunicazioni  e, in particolare il successivo comma 38,
lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione
e  dal  funzionamento delle stesse Autorita' si provvede, a decorrere
dal  1996,  mediante contributo, di importo non superiore all'uno per
mille  dei  ricavi  dell'ultimo  escrcizio,  versato dai soggetti che
esercitano  il  servizio  di  pubblica utilita' entro il 31 luglio di
ogni  anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n.
481  del  1995  che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle
finanze  e'  autorizzato  ad  adeguare  il  contributo  a  carico dei
soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire
le  effettive  spese  di funzionamento di ciascuna Autorita' e che le
somme  di  cui  al  comma  38, lettera b), sono versate allo stato di
previsione   dell'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate  ad  un  unico  capitolo  dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e detta le norme sui sistemi
delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo, e. in particolare l'art.
6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di
parte  dell'onere derivante dall'applicazione della predetta legge si
provvede  con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e
commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
  Visto  il proprio decreto 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  123  del  28 maggio  2002,  con  il  quale  sono state
stabilite,  per  l'anno  2002, le misure e le modalita' di versamento
del  contributo  di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della
legge n. 481 del 1995;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
  Visto  lo  stanziamento  autorizzato in relazione alla legge n. 249
del  1997  indicato  nella  tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2003,  n.  350,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
  Visto   il  proprio  decreto  29 dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   302  del  31 dicembre  2003,  recante  la
ripartizione  in  capitoli delle unita' previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;
  Vista  la  deliberazione  n. 456 del 23 dicembre 2003, con la quale
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ha approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2004;
  Vista  la nota n. U2053/04/RM in data 30 giugno 2004 dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  con  la quale, in ordine al
contributo  dovuto  per  l'anno  2004  dai soggetti che esercitano il
servizio  nel settore delle telecomunicazioni, si propone la conferma
della  misura  dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo
esercizio, fissata per l'anno 2003 con decreto 26 giugno 2003;
  Considerata  la  congruita'  della  misura  del contributo proposta
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  il  parere  espresso dal Ragioniere generale dello Stato con
nota n. 89257 del 19 luglio 2004;
  Ritenuto  necessario  determinare  la misura del contributo dovuto,
per l'anno 2004 dai predetti soggetti;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'anno  2004,  il  contributo di cui all'art. 2, comma 38,
lettera   b),   della   legge   14 novembre   1995,  n.  481,  dovuto
all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni dai soggetti che
esercitano   il  servizio  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e'
confermato  nella  misura  dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti
nell'esercizio  2003,  al  netto delle quote riversate agli operatori
terzi.  Il  versamento  e'  effettuato  entro  il  31  luglio 2004 ed
affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
  2.   Restano  ferme  le  altre  disposizioni  del  proprio  decreto
17 maggio  2002  e  i  dati di cui all'art. 4, com-ma 1, dello stesso
decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco