MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2004 

Abilitazione   all'«Istituto  romano  di  psicoterapia  psicodinamica
integrata  (IRPPI)»  ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un
corso  di  specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.180 del 3-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
 3  della  suddetta  legge,  che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo  3  e  dal  Comitato  nazionale  per  la valutazione del
sistema universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'«Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica   Integrata  (IRPPI)»,  ha  chiesto  l'abilitazione  ad
istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
in  Roma,  vicolo  Orbitelli, n. 15, per un numero massimo di allievi
ammissibili   al  primo  anno  di  corso  per  ciascun  anno  pari  a
quattordici unita' e, per l'intero corso, a cinquantasei unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta
dell'11 giugno 2004;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con
nota n. 604 del 19 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998, n. 509 l'«Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica  Integrata  (IRPPI)»  e'  abilitato  ad  istituire e ad
attivare  nella  sede  principale di Roma, vicolo Orbitelli n. 15, al
sensi  delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun anno e' pari a 14 unita' e, per l'intero ciclo, a
56 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Masia