MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 agosto 2004 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per  la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Friuli-Venezia
Giulia.
(GU n.205 del 1-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio C.E. n 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Vista  la  nota  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia -
Direzione centrale delle risorse agricole, naturali,forestali e della
montagna  -  Servizio  produzioni vegetali, con la quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2004,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Vista la nota della Direzione politiche agroalimentari della giunta
regionale della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato
che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della   regione  Friuli-Venezia  Giulia  provenienti  dalle  zone  di
produzione  delle  uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di
origine  controllata  o  a  denominazione  di  origine  controllata e
garantita,  per  tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive, previste dagli specifici disciplinari di produzione:
    «Ramandolo»;
    «Colli  Orientali  del  Friuli»  e  relative sottozone «Cialla» e
«Rosazzo»;
    «Collio o Collio Goriziano»;
    «Friuli Annia»;
    «Friuli Aquileia»;
    «Friuli Grave»;
    «Friuli La tisana»;
    «Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli»;
    «Carso>;
    «Lison Pramaggiore».
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato  o  saccarosio o mediante
concentrazione  parziale,  compresa  l'osmosi inversa, fatte salve le
misure  piu'  restrittive  previste  dai  rispettivi  disciplinari di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 19 agosto 2004
                                   p. Il direttore generale: Liberati