MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 27 agosto 2004 

Determinazione  dell'ammontare dei premi di qualita' ai lungometraggi
riconosciuti   di   nazionalita'  italiana  e  delle  relative  quote
percentuali di ripartizione.
(GU n.218 del 16-9-2004)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  del  citato decreto legislativo, che
prevede  l'attribuzione,  a  valere  sul  fondo  di  cui  alla  legge
30 aprile  1985,  n.  163,  di  premi  di  qualita'  ai lungometraggi
riconosciuti  di  nazionalita' italiana ai quali sia stato rilasciato
l'attestato  di  qualita'  di  cui all'art. 17, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo,  e  che  siano stati effettivamente programmati
nelle sale cinematografiche;
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  del  citato decreto legislativo, che
prevede  che  con  decreto  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
culturali e' fissato l'ammontare dei premi di qualita';
  Visto  l'art.  17,  comma  4,  del  citato decreto legislativo, che
prevede   che  con  decreto  ministeriale  sono  stabilite  le  quote
percentuali  di  ripartizione  del premio tra i soggetti elencati nel
medesimo comma;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

                               Adotta

                        il seguente decreto:

                           Articolo unico
                   Ammontare dei premi di qualita'
                 e quote percentuali di ripartizione
  1.  Ogni anno, il direttore generale per il cinema rilascia, previo
parere  della  giuria  di  cui  all'art.  13,  comma 9,  del  decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualita' a non piu'
di  quattordici  lungometraggi  riconosciuti di nazionalita' italiana
che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali.
  2.   L'istanza  per  il  rilascio  dell'attestato  di  qualita'  e'
presentata  dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli
elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28,  entro  il  termine  perentorio  di quindici giorni dalla data di
presentazione della copia campione del film.
  3. Ai lungometraggi ai quali e' stato rilasciato l'attestato di cui
al  comma  1  e  che  siano  effettivamente  programmati  nelle  sale
cinematografiche,  secondo  le  rilevazioni effettuate dalla Societa'
italiana  autori  ed  editori  (SIAE),  e'  attribuito  un  premio di
qualita', il cui ammontare, per l'esercizio finanziario 2004, e' pari
a duecentocinquantamila euro.
  4.  Il  premio  di  cui al comma 3 e' cosi' ripartito: 71 per cento
all'impresa  di  produzione;  10  per  cento  al regista; 3 per cento
all'autore  del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura;
2  per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore
della  fotografia  cinematografica;  2  per  cento  all'autore  della
scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 27 agosto 2004
                                                  Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali registo n. 5, foglio n. 246