MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2004 

Riconoscimento,  al  sig.  Giuliani Andres Ramon, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.235 del 6-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Giuliani  Andres  Ramon
cittadino argentino ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico
conseguito  nella  Repubblica  Argentina,  ai  fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del  gia'  citato  decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale il sig. Giuliani
Andres Ramon e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il   titolo   di   medico  rilasciato  in  data  23 giugno  2003
dall'Universidad  Nacional  De Rosario (Repubblica Argentina) al sig.
Giuliani  Andres  Ramon  nato  ad Armstrong (Repubblica Argentina) il
31 agosto   1974   e'   riconosciuto   quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2.  Il  dott. Giuliani Andres Ramon e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola