MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2004 

Attuazione della direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile
2004,   che   modifica  la  direttiva  della  Commissione  2003/68/CE
dell'11 luglio   2003,  recepita  con  il  decreto  ministeriale  del
26 novembre 2003.
(GU n.239 del 11-10-2004)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2003/68/CE dell'11 luglio
2003,   che   ha   iscritto   le   sostanze  attive  trifloxystrobin,
carfentrazone   etile,   mesotrione,   fenamidone   ed   isoxaflutole
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26 novembre 2003 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004) che ha iscritto
le  sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione,
fenamidone  ed  isoxaflutole  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della
Commissione dell'11 luglio 2003;
  Vista  la direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004
che  modifica  l'art.  3 della direttiva della Commissione 2003/68/CE
dell'11 luglio  2003  per quanto riguarda i termini di attuazione che
non  sono  armonizzati  con  quelli previsti per altre nuove sostanze
attive;
  Tenuto   conto   che  la  direttiva  della  Commissione  2003/68/CE
dell'11 luglio   2003   e'  stata  recepita  con  il  citato  decreto
ministeriale  del  26 novembre 2003 e che pertanto occorre modificare
l'art. 2, comma 4 del citato decreto;
                              Decreta:
  L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 26 novembre 2003 e'
cosi' modificato:
  «4.   I   titolari   di   autorizzazioni  provvisorie  di  prodotti
fitosanitari   contenenti   trifloxystrobin,   carfentrazone   etile,
mesotrione,  fenamidone  ed isoxaflutole come unica sostanza attiva o
in  combinazione  con  sostanze attive che alla data del 30 settembre
2003   risultano   gia'  inserite  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE,  presentano al Ministero della salute entro il 31 ottobre
2004,  per  ogni  prodotto  fitosanitario,  un  fascicolo conforme ai
requisiti  dell'allegato  III  del  citato  decreto legislativo. Tali
autorizzazioni  saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2005, a
conclusione   dell'esame  effettuato  in  applicazione  dei  principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.».
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 18 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 263