MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 ottobre 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Opera  Prima a r.l.», in
Milano.
(GU n.245 del 18-10-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma
1 dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo
n.  1579551  del  30 settembre  2003 relativa ai decreti ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti: nel caso in specie la scadenza del termine di
durata  e  l'impossibilita'  di  funzionamento  dell'assemblea  della
societa' cooperativa «OPERA PRIMA a r.l.», con sede in Milano, via G.
Donizetti n. 37;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale di ispezione ordinaria in data 14 febbraio 2002,
relativo  alla societa' cooperativa «Opera PRIMA a r.l.», con sede in
Milano, via G. Donizetti n. 37 da cui risulta che la medesima trovasi
nelle  condizioni  previste dall'allora art. 2544 del codice civile e
dall'art.  2,  comma  1  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono  le  seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello
al 31 dicembre 1986, non ha compiuto atti di gestione da allora e non
emerge attivo da liquidare;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003,  relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986);
                              Decreta:
  La societa' cooperativa «Opera Prima a r.l.», sede legale in Milano
via G. Donizetti n. 37, costituita per rogito notaio dott. Renzo Rosi
di  Milano  in  data  22 novembre  1971,  repertorio  n.  70205/3393,
raccolta  BUSC  n. 7039/117265, codice fiscale: mancante, n. registro
societa'  tribunale di Milano 147618, volume n. 3654, fascicolo n. 18
e'  sciolta,  senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art.  2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2,
comma  1  della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  in  quanto non ha
depositato  bilanci  dopo quello al 31 dicembre 1986, non ha compiuto
atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 7 ottobre 2004
                                     Il direttore provinciale: Truppi