MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 novembre 2004, n. 1 

Chiarimenti  in  merito  al  decreto  14  novembre  2003,  relativo a
disposizioni   in   materia   di   intermediari  finanziari,  di  cui
all'articolo  106  del testo unico bancario che svolgono attivita' di
rilascio di garanzie.
(GU n.290 del 11-12-2004)
 
 Vigente al: 11-12-2004  
 

  Il decreto ministeriale 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 275 del 26 novembre 2003, nel rideterminare, a modifica
del  precedente decreto 2 aprile 1999, i requisiti patrimoniali degli
intermediari  finanziari  che  svolgono  l'attivita'  di  rilascio di
garanzie,  ha  previsto  il  capitale  sociale  minimo,  pari ad Euro
1.000.000, debba essere investito in attivita' liquide o in titoli di
pronta liquidabilita'.
  Cio'  premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si
chiarisce  che  nel  quadro  della  suddetta previsione normativa per
titoli  di  pronta  liquidabilita'  si  intendono  i titoli di debito
negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE.
    Roma, 24 novembre 2004
               Il direttore generale della direzione V
                     del Dipartimento del tesoro
                               Maresca