DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1133 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
(GU n.263 del 18-10-1956)
 
 Vigente al: 2-11-1956  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939. n. 1073, e modificato con
i  regi  decreti  16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5
settembre  1942,  n.  1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del
Capo  provvisorio  dello  Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti
del  Presidente  della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre
1949,  n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11
aprile  1951,  n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n.
366;  26  ottobre  1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno
1953,  n.  709;  23  marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11
aprile 1955, n. 622; 20 settembre 1955, n. 937; 25 settembre 1955, n.
959 e 16 marzo 1956, n. 529;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 3071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso
  Art.  26.  -  L'insegnamento  complementare  di  "letteratura delle
tradizioni  popolari"  del  corso di laurea in lettere e' soppresso e
sostituito dal seguente "storia delle tradizioni popolari".
  Art.  48.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
fisica e' aggiunto quello di "astrofisica".
  Art.  54.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
matematica e fisica e' aggiunto quello di "astrofisica".
  Art.  57.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
scienze naturali e' aggiunto quello di "chimica biologica".
  Art.  68.  - Il primo comma cosi' formulato: "I laureati in scienze
naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria
e  in scienze agrarie aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi
al 3° anno" e' abrogato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 settembre 1956

                               GRONCHI

                                                                ROSSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956
  Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 23. - CARLOMAGNO