LEGGE 14 luglio 1959, n. 515
Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.(GU n.178 del 27-7-1959)
Vigente al: 11-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Con effetto dal 1 gennaio 1959, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, e' prorogato al 31 dicembre 1963. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA