MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2005 

Modifica  degli  allegati  al  decreto  ministeriale 31 gennaio 1996,
concernente   misure   di   protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione  nel  territorio  della  Repubblica  italiana di organismi
nocivi   ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali:  recepimento  della
direttiva  della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della
direttiva  n.  2004/102/CE  del  5 ottobre  2004,  che  modificano la
direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.
(GU n.80 del 7-4-2005)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Vista  la  legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per
la  difesa  delle  piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
    Visto  il  regolamento  per  l'applicazione della predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
    Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio
2000  e  successive  modifiche,  concernente  le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
    Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 marzo  1996, che recepisce le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,   concernente   le  modificazioni  agli  allegati  del  decreto
ministeriale  31 gennaio  1996  relativo  alle  misure  di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
    Visto  il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la
direttiva   della   Commissione  n.  96/78/CE  del  6 dicembre  1996,
concernente  le  modificazioni agli allegati del decreto ministeriale
31   gennaio   1996   relativo   alle  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
    Visto  il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE  del  12 marzo  1996,  n.
96/15/CE  del  14  marzo  1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n.
97/14/CE  del  21 marzo  1997  che  modificano  alcuni allegati della
direttiva   n.  77/93/CEE  del  Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
    Visto  il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  97/46/CE  del  25 luglio  1997 che
modifica  la  direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle
quali  taluni  organismi  nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti  elencati  negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
n.  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da
un  luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 luglio  1998 che recepisce le
direttive  della  Commissione  n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio
1998  che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e  la  diffusione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali;
    Visto  il  decreto  ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la
direttiva  della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa
le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunita',  presso  posti di ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione,  per  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci in
provenienza da Paesi terzi;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio  1999 che recepisce la
direttiva  n.  1999/53/CE  della  Commissione  del 26 maggio 1999 che
modifica  l'allegato  III  della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
    Visto  il  decreto  ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli
allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai
prodotti  vegetali:  recepimento delle direttive della Commissione n.
2001/32/CE  e  n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni
allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
    Visto  il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli
allegati  al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento  delle  direttive  della  Commissione  n. 2003/46/CE e n.
2003/47/CE  del  4 giugno  2003  che modificano taluni allegati della
direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
    Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  2004 che modifica gli
allegati  al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento  della  direttiva  della  Commissione  n. 2003/116/CE del
4 dicembre  2003  che  modifica  taluni  allegati  della direttiva n.
2000/29/CE del Consiglio;
    Visto  il  decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli
allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai
prodotti  vegetali:  recepimento della direttiva della Commissione n.
2004/31/CE  del  17 marzo  2004  che  modifica  taluni allegati della
direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE
del   17 marzo  2004,  relativa  alla  modifica  della  direttiva  n.
2001/32/CE  per  quanto  riguarda  alcune  zone  protette  esposte  a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
    Vista  la direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile
2004   che   modifica  la  direttiva  n.  2000/29/CE  del  Consiglio,
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
    Vista la direttiva della Commissione n. 2004/102/CE del 5 ottobre
2004  che  modifica  gli  allegati II, III, IV e V della direttiva n.
2000/29/CE  del Consiglio, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
    Considerata   la   necessita'  di  recepire  le  direttive  della
Commissione sopramenzionate;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Gli  allegati  I,  II,  III,  IV e V del decreto ministeriale
31 gennaio 1996 sono modificati come segue:
      1) Il  testo  di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto
1, e' sostituito dal testo seguente:

{1. Beet necrotic yellow vein     |DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P
virus                             |(Azzorre), UK (Irlanda del Nord)}.

      2) Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4
e' sostituito dal seguente:

                                  |Vegetali di Acer saccharum Marsh.,
                                  |ad eccezione dei frutti e delle
                                  |sementi, originari degli USA e del
                                  |Canada, legname di Acer saccharum
                                  |Marsh, compreso quello che non ha
                                  |conservato la superficie rotonda
{4. Ceratocystis virescens        |naturale, originario degli USA e
(Davidson) Moreau                 |del Canada.}.

      3) Nell'allegato II,  parte A, sezione II, lettera c), punto 3,
il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
        «Vegetali  di  Castanea  Mill.  e  Quercus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi».
      4) Il   testo  di  cui  all'allegato II,  parte B,  lettera b),
punto 2, e' sostituito dal testo seguente:

                      |                      |E, F (Corsica), IRL, I
                      |                      |(Abruzzi; Puglia;
                      |                      |Basilicata; Calabria;
                      |                      |Campania;
                      |                      |Emilia-Romagna:
                      |                      |province di
                      |                      |Forli-Cesena, Parma,
                      |                      |Piacenza e Rimini;
                      |                      |Friuli-Venezia Giulia;
                      |                      |Lazio; Liguria;
                      |                      |Lombardia; Marche;
                      |                      |Molise; Piemonte;
                      |                      |Sardegna; Sicilia;
                      |                      |Trentino-Alto Adige:
                      |                      |provincia autonoma di
                      |                      |Trento; Toscana;
                      |                      |Umbria; Valle d'Aosta;
                      |                      |Veneto: esclusi nella
                      |                      |provincia di Rovigo i
                      |                      |comuni Rovigo,
                      |                      |Polesella,
                      |                      |Villamarzana, Fratta
                      |                      |Polesine, San Bellino,
                      |                      |Badia Polesine,
                      |                      |Trecenta, Ceneselli,
                      |                      |Pontecchio Polesine,
                      |                      |Arqua' Polesine, Costa
                      |                      |di Rovigo, Occhiobello,
                      |                      |Lendinara, Canda,
                      |                      |Ficarolo, Guarda
                      |                      |Veneta, Frassinelle
                      |                      |Polesine, Villanova del
                      |                      |Ghebbo, Fiesso
                      |                      |Umbertiano,
                      |                      |Castelguglielmo,
                      |                      |Bagnolo di Po,
                      |                      |Giacciano con
                      |                      |Baruchella, Bosaro,
                      |                      |Canaro, Lusia, Pincara,
                      |                      |Stienta, Gaiba, Salara,
                      |                      |nella provincia di
                      |                      |Padova i comuni di
                      |                      |Castelbaldo, Barbona,
                      |                      |Piacenza d'Adige,
                      |Parti di vegetali, ad |Vescovana, S. Urbano,
                      |eccezione dei frutti, |Boara Pisani, Masi, e
                      |delle sementi e dei   |nella provincia di
                      |vegetali destinati    |Verona i comuni di
                      |alla piantagione, ma  |Palu', Roverchiara,
                      |compreso il polline   |Legnago, Castagnaro,
                      |vivo per              |Ronco all'Adige Villa
                      |l'impollinazione di   |Bartolomea, Oppeano,
                      |Amelanchier Med.,     |Terrazzo, Isola Rizza,
                      |Chaenomeles Lindl.,   |Angiari), LV, LT, A
                      |Cotoneaster Ehrh.,    |[Burgenland, Carinzia,
                      |Crataegus L., Cydonia |Austria inferiore,
                      |Mill., Eriobotrya     |Tirolo (distretto
                      |Lindl., Malus Mill.,  |amministrativo di
                      |Mespilus L., Photinia |Lienz), Stiria,
                      |davidiana (Dcne.)     |Vienna], P, SI, SK, FI,
                      |Cardot, Pyracantha    |UK (Irlanda del Nord,
{2. Erwinia amylovora |Roem., Pyrus L. e     |Isola di Man e Isole
(Burr.) Winsl. et al. |Sorbus L.             |della Manica)}.

      5) Nell'allegato II,  parte B, lettera c), il punto seguente e'
aggiunto prima del punto 1:

                      |Legno, escluso il     |
                      |legno privo di        |CZ, DK, EL, (Creta,
{01 Cryphonectria     |corteccia, e corteccia|Lesbo) IRL, S, UK
parasitica (Murrill.) |separata dal tronco di|(tranne l'Isola di
Barr.                 |Castanea Mill.        |Man)}.

      6) La parte B dell'allegato III e' modificata come segue:
        a) il testo di cui al punto 1 e' sostituito dal seguente:

                                  |E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi;
                                  |Puglia; Basilicata; Calabria;
                                  |Campania; Emilia-Romagna: province
                                  |di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
                                  |Rimini; Friuli-Venezia Giulia;
                                  |Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;
                                  |Molise; Piemonte; Sardegna;
                                  |Sicilia; Trentino-Alto Adige:
                                  |provincia autonoma di Trento;
                                  |Toscana; Umbria; Valle d'Aosta;
                                  |Veneto: esclusi nella provincia di
                                  |Rovigo i comuni Rovigo, Polesella,
{1. Fermi restando i divieti      |Villamarzana, Fratta Polesine, San
applicabili, a seconda dei casi,  |Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
ai vegetali di cui                |Ceneselli, Pontecchio Polesine,
all'allegato III, parte A,        |Arqua' Polesine, Costa di Rovigo,
punti 9, 9.1 e 18, vegetali e     |Occhiobello, Lendinara, Canda,
polline vivo per l'impollinazione |Ficarolo, Guarda Veneta,
di: Amelanchier Med., Chaenomeles |Frassinelle Polesine, Villanova
Lindl., Crataegus L., Cydonia     |del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus   |Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Mill., Mespilus L., Pyracantha    |Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad   |Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
eccezione dei frutti e delle      |Gaiba, Salara, nella provincia di
sementi, originari di Paesi terzi |Padova i comuni di Castelbaldo,
diversi dalla Svizzera e non      |Barbona, Piacenza d'Adige,
riconosciuti indenni da Erwinia   |Vescovana, S. Urbano, Boara
amylovora (Burr.) Winsl. et al.   |Pisani, Masi, e nella provincia di
conformemente alla procedura di   |Verona i comuni di Palu',
cui all'art. 18, paragrafo 2, o   |Roverchiara, Legnago, Castagnaro,
nei quali sono state stabilite    |Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
zone indenni da organismi nocivi  |Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
per quanto riguarda Erwinia       |Angiari), LV, LT, A [Burgenland,
amylovora (Burr.) Winsl. et al.   |Carinzia, Austria inferiore,
conformemente alle pertinenti     |Tirolo (distretto amministrativo
norme internazionali per le misure|di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI,
fitosanitarie e riconosciute tali |SK, FI, UK (Irlanda del Nord,
conformemente alla procedura di   |Isola di Man e Isole della
cui all'art. 18, paragrafo 2      |Manica)}

        b) il testo di cui al punto 2 e' sostituito dal seguente:

                                  |E, E (Corsica), IRL, I (Abruzzi;
                                  |Puglia; Basilicata; Calabria;
                                  |Campania; Emilia-Romagna: province
                                  |di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
                                  |Rimini; Friuli-Venezia Giulia;
                                  |Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;
                                  |Molise; Piemonte; Sardegna;
                                  |Sicilia; Trentino-Alto Adige:
                                  |provincia autonoma di Trento;
                                  |Toscana; Umbria; Valle d'Aosta;
                                  |Veneto: esclusi nella provincia di
                                  |Rovigo i comuni Rovigo, Polesella,
                                  |Villamarzana, Fratta Polesine, San
                                  |Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
                                  |Ceneselli, Pontecchio Polesine,
{2. Fermi restando i divieti      |Arqua' Polesine, Costa di Rovigo,
applicabili, a seconda dei casi,  |Occhiobello, Lendinara, Canda,
ai vegetali di cui                |Ficarolo, Guarda Veneta,
all'allegato III, parte A,        |Frassinelle Polesine, Villanova
punti 9, 9.1 e 18, vegetali e     |del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
polline vivo per l'impollinazione |Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia  |Giacciano con Baruchella, Bosaro,
davidiana (Dcne.) Cardot, ad      |Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
eccezione dei frutti e delle      |Gaiba, Salara, nella provincia di
sementi, originari di Paesi terzi |Padova i comuni di Castelbaldo,
non riconosciuti indenni da       |Barbona, Piacenza d'Adige,
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.  |Vescovana, S. Urbano, Boara
et al. conformemente alla         |Pisani, Masi, e nella provincia di
procedura di cui all'art. 18,     |Verona i comuni di Palu',
paragrafo 2 o nei quali sono state|Roverchiara, Legnago, Castagnaro,
stabilite zone indenni da         |Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
organismi nocivi per quanto       |Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
riguarda Erwinia amylovora (Burr.)|Angiari), LV, LT, A [Burgenland,
Winsl. et al. conformemente alle  |Carinzia, Austria inferiore,
pertinenti norme internazionali   |Tirolo (distretto amministrativo
per le misure fitosanitarie e     |di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI,
riconosciute tali conformemente   |SK, FI, UK (Irlanda del Nord,
alla procedura di cui all'art. 18,|Isola di Man e Isole della
paragrafo 2                       |Manica)}.

      7) Nell'allegato III, parte A, il punto 4 e' soppresso.
      8) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:

{1.1. A prescindere dalla sua     |Constatazione ufficiale che il
inclusione nei codici NC elencati |legname e' stato sottoposto
nell'allegato V, parte B, legname |a: a) adeguato trattamento termico
di conifere (Coniferales), escluso|durante il quale la parte piu'
quello di Thuja L., ad eccezione  |interna del legname e' stata
del legname in forma di:- piccole |mantenuta per almeno 30 minuti a
placche, particelle, segatura,    |una temperatura minima di 56 °C.
trucioli, avanzi o cascami,       |Constatazione, comprovata da
ottenuti completamente o in parte |relativo marchio {HT} apposto sul
da dette conifere, o di- materiale|legno o sull'eventuale
da imballaggio in legno in forma  |imballaggio, conformemente agli
di casse, cassette, gabbie,       |usi commerciali correnti, e sui
cilindri ed imballaggi simili,    |certificati di cui all'art. 13,
palette di carico semplici,       |paragrafo 1,
palette-casse ed altre piattaforme|punto ii), oppure b) adeguata
di carico, spalliere di palette,  |fumigazione secondo una specifica
correntemente utilizzati per il   |approvata conformemente alla
trasporto di oggetti di qualsiasi |procedura di cui all'art. 18,
tipo, o di- legname utilizzato per|paragrafo 2. Constatazione,
fissare o sostenere un carico     |comprovata da relativa
diverso dal legname, o di- legname|indicazione, sui certificati di
di Libocedrus decurrens Torr.,    |cui all'art. 13, paragrafo 1,
laddove vi sia debita             |punto ii), del principio attivo,
documentazione secondo la quale il|della temperatura minima del
legname e' stato trattato o       |legname, del dosaggio (g/m3) e del
lavorato per la produzione di     |tempo d'esposizione
matite mediante trattamento       |(ore), oppure c) adeguata
termico durante il quale e' stata |impregnazione chimica sotto
raggiunta una temperatura minima  |pressione mediante prodotto
di 82 °C per un periodo di        |approvato conformemente alla
7-8 giorni, ma compreso quello che|procedura di cui all'art. 18,
non ha conservato la superficie   |paragrafo 2. Constatazione,
rotonda naturale, originario di   |comprovata da relativa
Canada, Cina, Giappone, Repubblica|indicazione, sui certificati di
di Corea, Messico, Taiwan e USA,  |cui all'art. 13, paragrafo I,
in cui Bursaphelenchus xylophilus |punto ii), del principio attivo,
(Steiner e Bu"hrer) Nickle et al. |della pressione (psi o kPa) e
e' notoriamente presente.         |della concentrazione (%).


1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati      |
nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso|
quello di Thuja L., in forma di:- piccole placche, particelle,      |
segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in   |
parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone,      |
Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus  |
xylophilus (Steiner e Bu"hrer) Nickle et al. e' notoriamente        |
presente. Constatazione ufficiale che il legname e' stato sottoposto|
a: a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu'   |
interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una   |
temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui     |
all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) adeguata fumigazione |
secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui |
all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa     |
indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1,       |
punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del       |
legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).       |
---------------------------------------------------------------------
1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati      |
nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del     |
legname in forma di:- piccole placche, particelle, segatura,        |
trucioli, avanzi o cascami;- materiale da imballaggio in legno in   |
forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,    |
palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di   |
carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il       |
trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di- legname utilizzato per|
fissare o sostenere un carico diverso dal legname, originario di    |
Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, |
in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bu"hrer) Nickle et al. |
e' notoriamente presente. Constatazione ufficiale che il legname:   |
  a) e' privo di corteccia   oppure   b) e' stato essiccato al forno|
al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale  |
della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, |
effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.|
Constatazione comprovata dal marchio {kiln-dried} o {K.D.} o da un  |
altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul    |
legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi        |
commerciali correnti, oppure   c) e' stato sottoposto ad adeguato   |
trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del      |
legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura   |
minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione  |
del marchio {HT} sul legno o sull'eventuale imballaggio,            |
conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di   |
cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), oppure   d) e' stato       |
sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata  |
conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2.       |
Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati  |
di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo,   |
della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del     |
tempo d'esposizione (ore), oppure   e) e' stato sottoposto ad       |
adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto    |
approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18,          |
paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui |
certificati di cui all'art. 3, paragrafo I, punto ii), del principio|
attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).     |
---------------------------------------------------------------------
1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati      |
nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di:- piccole |
placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o                   |
cascami, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, |
Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e |
Bührer) Nickle et al. e' notoriamente presente. Constatazione       |
ufficiale che il legname:   a) e' ottenuto da legname rotondo       |
scortecciato   oppure   b) e' stato essiccato al forno al fine di   |
portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della       |
materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento,       |
effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,|
  oppure   c) e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo   |
una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art.|
18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, |
sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del     |
principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio|
(g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure   d) e' stato        |
sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte|
piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a  |
una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui |
all'art. 13, paragrafo 1, punto ii).                                |
---------------------------------------------------------------------
1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati      |
nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad     |
eccezione del legname in forma di:- piccole placche, particelle,    |
segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in    |
parte da dette conifere,- materiale da imballaggio in legno in forma|
di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette  |
di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico,   |
spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di  |
oggetti di qualsiasi tipo, o di- legname utilizzato per fissare o   |
sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non |
ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, |
Kazakistan e Turchia. Constatazione ufficiale che il legname:   a)  |
e' originario di zone notoriamente indenni da: - Monochamus spp.    |
(specie non europee) - Pissodes spp. (specie non europee)           |
- Scolytidae spp. (specie non europee).     Il nome della zona va   |
indicato sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii),|
nella casella "Luogo di origine", oppure   b) e' scortecciato e     |
privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus   |
spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di        |
diametro superiore a 3 mm, oppure   c) e' stato essiccato al forno  |
al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale  |
della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento,|
effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.|
Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un |
altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o  |
sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali              |
correnti, oppure   d) e' stato sottoposto ad un adeguato trattamento|
termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata |
mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C.   |
Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT"  |
sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi      |
commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13,         |
paragrafo 1, punto ii), oppure   e) e' stato sottoposto ad adeguata |
fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla      |
procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata|
da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13,        |
paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura     |
minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione   |
(ore),   oppure   f) e' stato sottoposto ad adeguata impregnazione  |
chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente   |
alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione,      |
comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. |
13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione   |
(psi o kPa) e della concentrazione (%). 1.6. A prescindere dalla sua|
inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname |
di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma        |
di:- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o      |
cascami ottenuti completamente o in parte da dette                  |
conifere- materiale da imballaggio in legno in forma di casse,      |
cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico  |
semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di|
palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di    |
qualsiasi tipo, o di- legname utilizzato per fissare o sostenere un |
carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato|
la superficie rotonda naturale, originario di Paesi terzi diversi   |
da:- Russia, Kazakistan e Turchia,   -- Paesi europei,   -- Canada, |
Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui  |
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. e'      |
notoriamente presente. Constatazione ufficiale che il legname:      |
  a) e' scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti  |
del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito    |
considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure   b) e' stato   |
essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua,       |
espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel|
corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia |
di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio       |
"kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente      |
riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente |
agli usi commerciali correnti, oppure   c) e' stato sottoposto ad   |
adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente  |
alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione,      |
comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. |
13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura |
minima del legname, del dosaggio (g/m3) e nel tempo d'esposizione   |
(ore), oppure   d) e' stato sottoposto ad adeguata impregnazione    |
chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente   |
alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione,      |
comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. |
13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione   |
(psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure   e) e' stato        |
sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la   |
parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30     |
minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata |
dal relativo marchio "HT" apposto sul legno o sull'eventuale        |
imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui     |
certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii). 1.7. A      |
prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati             |
nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche,      |
particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti          |
completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario       |
di:- Russia, Kazakistan e Turchia,   -- Paesi non europei diversi da|
Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, |
in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.  |
e' notoriamente presente Constatazione ufficiale che il legname:    |
  a) e' originario di zone notoriamente indenni da: - Monochamus    |
spp. (specie non europee) - Pissodes spp. (specie non europee)      |
- Scolytidae spp. (specie non europee)     Il nome della zona va    |
indicato sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii),|
nella casella {Luogo d'origine, oppure   b) e' stato ottenuto da    |
legno rotondo scortecciato,   oppure   c) e' stato essiccato al     |
forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in        |
percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del  |
trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e|
temperatura, oppure d) e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione  |
secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui |
all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa     |
indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto |
ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del|
dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure   e) e'     |
stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale|
la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30  |
minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui           |
certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii).}.           |

      9)  Nell'allegato  IV, parte A, sezione I, e' aggiunto un nuovo
punto 2:

                                  |Il materiale da imballaggio in
                                  |legno deve:   essere ottenuto da
                                  |legname rotondo scortecciato,
                                  |  essere soggetto ad una delle
                                  |misure approvate di cui
                                  |all'allegato I della Norma
                                  |internazionale FAO per le misure
                                  |fitosanitarie n. 15 sugli
                                  |orientamenti per la
                                  |regolamentazione del materiale da
                                  |imballaggio in legno negli scambi
                                  |internazionali, e essere
                                  |contrassegnato con:     a) il
                                  |codice ISO a due lettere del
                                  |Paese, un codice indicante il
                                  |produttore e il codice relativo
                                  |alla misura approvata per il
                                  |materiale da imballaggio in legno
                                  |figurante nel marchio, come
                                  |prescritto nell'allegato II della
                                  |Norma internazionale FAO per le
                                  |misure fitosanitarie n. 15 sugli
                                  |orientamenti per la
                                  |regolamentazione del materiale da
                                  |imballaggio in legno negli scambi
{2. Materiale da imballaggio in   |internazionali. Le lettere "DB"
legno in forma di casse, cassette,|sono aggiunte all'abbreviazione
gabbie, cilindri ed imballaggi    |della misura approvata figurante
simili, palette di carico         |nel marchio summenzionato,
semplici, palette-casse ed altre  |e   b) il logo specificato
piattaforme di carico, spalliere  |nell'allegato II della Norma FAO
di palette, correntemente         |nel caso di materiale da
utilizzati per il trasporto di    |imballaggio in legno prodotto,
oggetti di qualsiasi tipo, ad     |riparato o riciclato a partire dal
eccezione del legno grezzo di     |1° marzo 2005. Tale requisito,
spessore uguale o inferiore a 6 mm|tuttavia, non e' temporaneamente
e del legno trasformato mediante  |applicabile fino al 31 dicembre
colla, calore e pressione, o una  |2007 al materiale da imballaggio
combinazione di questi fattori,   |in legno prodotto, riparato o
originario di Paesi terzi, esclusa|riciclato anteriormente al 28
la Svizzera.                      |febbraio 2005.}.

      10) Nell'allegato IV,  parte A,  sezione I,  il  punto  2.1  e'
sostituito dal seguente:

                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legname e' stato essiccato al
                                  |forno al fine di portare il suo
                                  |tenore di acqua, espresso in
{2.1. Legname di Acer saccharum   |percentuale della materia secca,
Marsh., compreso quello che non ha|al di sotto del 20 % nel corso del
conservato la superficie rotonda  |trattamento, effettuato secondo
naturale, ad eccezione del        |norme adeguate in materia di tempo
legname:- destinato alla          |e temperatura. Constatazione,
produzione di fogli da            |comprovata dal marchio
impiallacciatura;- in forma di    |"kiln-dried" o "K.D." o da un
piccole placche, particelle,      |altro marchio internazionalmente
segatura, trucioli, avanzi o      |riconosciuto, apposto sul legno o
cascami,- originario degli USA e  |sul suo imballaggio conformemente
del Canada.                       |agli usi commerciali correnti.}.

      11) Nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione  I,  il punto 2.2 e'
sostituito dal seguente:

                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legname e' originario di zone
                                  |riconosciute indenni da
{2.2. Legname di Acer saccharum   |Ceratocystis virescens (Davidson)
Marsh., destinato alla produzione |Moreau ed e' destinato alla
di fogli da impiallacciatura,     |produzione di fogli da
originario degli USA e del Canada.|impiallacciatura.}.

      12) Nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione  I,  il  punto  3 e'
sostituito dal seguente:

                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legname:   a) e' stato squadrato
                                  |in modo da eliminare completamente
                                  |la superficie arrotondata, oppure
                                  |  b) e' stato scortecciato e il
                                  |suo tenore di acqua, espresso in
                                  |percentuale della materia secca,
                                  |e' inferiore al 20 %, oppure
                                  |  c) e' stato scortecciato e
                                  |disinfettato mediante un adeguato
                                  |trattamento termico ad aria o ad
{3. Legname di Quercus L., ad     |acqua, oppure   d) nel caso di
eccezione del legname in forma di:|legname segato, con o senza
  -- piccole placche, particelle, |residui di corteccia attaccati, e'
segatura, trucioli, avanzi o      |stato essiccato al forno al fine
cascami,- fusti, botti, tini,     |di portare il suo tenore di acqua,
mastelli ed altri lavori da       |espresso in percentuale della
bottaio, e loro parti, in legno,  |materia secca, al di sotto del 20%
comprese le doghe, ove esistano   |nel corso del trattamento,
prove documentate che il legname  |effettuato secondo norme adeguate
e' stato prodotto o lavorato      |in materia di tempo e temperatura.
mediante un trattamento termico   |Constatazione, comprovata dal
con raggiungimento di una         |marchio "kiln-dried" o "K.D." o da
temperatura minima di 176 °C per  |un altro marchio
20 minuti, ma compreso quello che |internazionalmente riconosciuto,
non ha conservato la superficie   |apposto sul legno o sul suo
rotonda originale, originario     |imballaggio conformemente agli usi
degli USA.                        |commerciali correnti.}.

      13) Nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione  I,  il  punto  4 e'
soppresso.
      14) Nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione  I,  il  punto  5 e'
sostituito dal seguente:

                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legname e' stato essiccato al
                                  |forno al fine di portare il suo
                                  |tenore di acqua, espresso in
                                  |percentuale della materia secca,
                                  |al di sotto del 20% nel corso del
                                  |trattamento, effettuato secondo
{Legname di Platanus L., ad       |norme adeguate in materia di tempo
eccezione di quello in forma di   |e temperatura. Constatazione,
piccole placche, particelle,      |comprovata dal marchio
segatura, trucioli, avanzi o      |"kiln-dried" o "K.D." o da un
cascami, ma compreso quello che   |altro marchio internazionalmente
non ha conservato la superficie   |riconosciuto, apposto sul legno o
rotonda naturale, originario degli|sul suo imballaggio conformemente
USA o dell'Armenia.               |agli usi commerciali correnti.}.

      15) Nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione  I,  il  punto  6 e'
sostituito dal seguente:

                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legname:   -- e'
                                  |scortecciato oppure-  stato
                                  |essiccato al forno al fine di
                                  |portare il suo tenore di acqua,
                                  |espresso in percentuale della
                                  |materia secca, al di sotto del 20%
                                  |nel corso del trattamento,
                                  |effettuato secondo norme adeguate
{Legname di Populus L., ad        |in materia di tempo e temperatura.
eccezione di quello in forma di   |Constatazione, comprovata dal
piccole placche, particelle,      |marchio "kiln-dried" o "K.D." o da
segatura, trucioli, avanzi o      |un altro marchio
cascami, ma compreso quello che   |internazionalmente riconosciuto,
non ha conservato la superficie   |apposto sul legno o sul suo
rotonda naturale, originario di   |imballaggio conformemente agli usi
Paesi del continente americano.   |commerciali correnti.}.

      16) Nell'allegato IV,  parte  A,  sezione  I,  il  punto  7  e'
sostituito dal seguente:

                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legno   a) e' stato prodotto da
                                  |legname rotondo
                                  |scortecciato, oppure b) e' stato
                                  |essiccato al forno al fine di
                                  |portare il suo tenore di acqua,
                                  |espresso in percentuale della
                                  |materia secca, al di sotto del 20%
                                  |nel corso del trattamento,
                                  |effettuato secondo norme adeguate
                                  |in materia di tempo e
                                  |temperatura, oppure   c) e' stato
                                  |sottoposto ad adeguata fumigazione
                                  |secondo una specifica approvata
                                  |conformemente alla procedura di
                                  |cui all'art. 18, paragrafo 2.
                                  |Constatazione comprovata da
                                  |relativa indicazione, sui
                                  |certificati di cui all'art. 13,
                                  |paragrafo 1, punto ii), del
{7.1. A prescindere dalla sua     |principio attivo, della
inclusione nei codici NC elencati |temperatura minima del legname,
nell'allegato V, parte B, legname |del dosaggio (g/m3) e del tempo
in forma di:- piccole placche,    |d'esposizione (ore), oppure
particelle, segatura, trucioli,   |  d) e' stato sottoposto ad un
avanzi o cascami, ottenuti        |adeguato trattamento termico
completamente o in parte da:- Acer|durante il quale la parte piu'
saccharum Marsh, originario degli |interna del legname e' stata
USA e del Canada,- Platanus L.,   |mantenuta per almeno 30 minuti a
originario degli USA o            |una temperatura minima di 56 °C,
dell'Armenia,   -- Populus L.,    |da indicare sui certificati di cui
originario del continente         |all'art. 13, paragrafo 1, punto
americano.                        |ii).
---------------------------------------------------------------------
                                  |Constatazione ufficiale che il
                                  |legname:   a) e' stato essiccato
                                  |al forno al fine di portare il suo
                                  |tenore di acqua, espresso in
                                  |percentuale della materia secca,
                                  |al di sotto del 20% nel corso del
                                  |trattamento, effettuato secondo
                                  |norme adeguate in materia di tempo
                                  |e temperatura, oppure   b) e'
                                  |stato sottoposto ad adeguata
                                  |fumigazione secondo una specifica
                                  |approvata conformemente alla
                                  |procedura di cui all'art. 18,
                                  |paragrafo 2. Constatazione
                                  |comprovata da relativa
                                  |indicazione, sui certificati di
                                  |cui all'art. 13, paragrafo 1,
                                  |punto ii), del principio attivo,
                                  |della temperatura minima del
                                  |legname, del dosaggio (g/m3) e del
                                  |tempo d'esposizione (ore), oppure
                                  |  c) e' stato sottoposto ad un
7.2. A prescindere dalla sua      |adeguato trattamento termico
inclusione nei codici NC elencati |durante il quale la parte piu'
nell'allegato V, parte B, legname |interna del legname e' stata
in forma di piccole placche,      |mantenuta per almeno 30 minuti a
particelle, segatura, trucioli,   |una temperatura minima di 56 °C,
avanzi o cascami, ottenuti        |da indicare sui certificati di cui
completamente o in parte da       |all'art. 13, paragrafo 1, punto
Quercus L. originario degli USA.  |ii).}.

      17) Nell'allegato  IV, parte A, sezione I, e' aggiunto il nuovo
punto 7.3:

                                  |Constatazione ufficiale che la
                                  |corteccia separata dal
                                  |tronco: a) e' stata sottoposta ad
                                  |adeguata fumigazione con un
                                  |prodotto approvato conformemente
                                  |alla procedura di cui all'art. 18,
                                  |paragrafo 2. Constatazione,
                                  |comprovata da relativa
                                  |indicazione, sui certificati di
                                  |cui all'art. 13, paragrafo 1,
                                  |punto ii), del principio attivo,
                                  |della temperatura minima del
                                  |legname, del dosaggio (g/m3) e del
                                  |tempo d'esposizione (ore), oppure
                                  |  b) e' stata sottoposta ad un
                                  |adeguato trattamento termico
                                  |durante il quale e' stata
                                  |raggiunta una temperatura minima
                                  |di 56 °C per almeno 30 minuti, da
{7.3. Corteccia separata dal      |indicare sui certificati di cui
tronco di conifere (Coniferales), |all'art. 13, paragrafo 1,
originaria di Paesi non europei.  |punto ii).}.

      18) Nell'allegato  IV, parte A, sezione 1, e' aggiunto un nuovo
punto 8:

                                  |Il legname:   a) e' ottenuto da
                                  |legno rotondo scortecciato ed
                                  |  -- e' soggetto ad una delle
                                  |misure approvate di cui
                                  |all'allegato I della Norma
                                  |internazionale FAO per le misure
                                  |fitosanitarie n. 15 sugli
                                  |orientamenti per la
                                  |regolamentazione del materiale da
                                  |imballaggio in legno negli scambi
                                  |internazionali, e- e'
                                  |contrassegnato almeno con il
                                  |codice ISO a due lettere del
                                  |Paese, un codice indicante il
                                  |produttore e il codice relativo
                                  |alla misura approvata per il
                                  |materiale da imballaggio in legno
                                  |figurante nel marchio, come
                                  |prescritto nell'allegato II della
                                  |Norma internazionale FAO per le
                                  |misure fitosanitarie n. 15 sugli
                                  |Orientamenti per la
{8. Legname utilizzato per fissare|regolamentazione del materiale da
o sostenere un carico diverso dal |imballaggio in legno negli scambi
legname, compreso quello che non  |internazionali. Le lettere "DB"
ha conservato la superficie       |sono aggiunte all'abbreviazione
rotonda naturale, ad eccezione del|della misura approvata figurante
legno grezzo di spessore uguale o |nel marchio summenzionato oppure
inferiore a 6 mm e del legno      |temporaneamente, fino al 31
trasformato mediante colla, calore|dicembre 2007, b) e' ottenuto da
e pressione, o una combinazione di|legno privo di corteccia ed esente
questi fattori, originario di     |da parassiti e segni di parassiti
Paesi terzi, esclusa la Svizzera. |vivi.}.

      19)  Nell'allegato  IV,  parte  A,  sezione I, il punto 11.1 e'
sostituito dal seguente:

                                  |Ferme restando le disposizioni
                                  |applicabili ai vegetali di cui
                                  |all'allegato III, parte A, punto
                                  |2, constatazione ufficiale che i
                                  |vegetali sono originari di zone
{11.01. Vegetali di Quercus L., ad|riconosciute indenni da
eccezione dei frutti e delle      |Ceratocystis fagacearum (Bretz)
sementi, originari degli USA.     |Hunt.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Fermi restando i divieti
                                  |applicabili ai vegetali di cui
                                  |all'allegato III, parte A, punto
                                  |2, e all'allegato IV, parte A,
                                  |sezione I, punto 11.01,
                                  |constatazione ufficiale che nessun
                                  |sintomo di Cronartium spp. (specie
                                  |non europee) e' stato osservato
11.1. Vegetali di Castanea Mill. e|nel luogo di produzione o nelle
Quercus L., ad eccezione dei      |sue immediate vicinanze dall'
frutti e delle sementi, originari |inizio dell'ultimo ciclo completo
di Paesi non europei.             |di vegetazione.}.

      20) Nell'allegato IV,  parte  A,  sezione I, punto 12, il testo
della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente:
        «12.  Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia.».
      21) Nell'allegato  IV,  parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono
soppressi.
      22) Nell'allegato IV, parte B, e' aggiunto un nuovo punto 6.3:

                      |a) Il legname e'      |
                      |scortecciato oppure b)|
                      |constatazione         |
                      |ufficiale che il      |
                      |legname:   i) e'      |
                      |originario di zone    |
                      |notoriamente indenni  |
                      |da Cryphonectria      |
                      |parasitica (Murrill.) |
                      |Barr. oppure   ii) e' |
                      |stato essiccato al    |
                      |forno al fine di      |
                      |portare il suo tenore |
                      |di acqua, espresso in |
                      |percentuale della     |
                      |materia secca, al di  |
                      |sotto del 20 % nel    |
                      |corso del trattamento,|
                      |effettuato secondo    |
                      |norme adeguate in     |
                      |materia di tempo e    |
                      |temperatura.          |
                      |Constatazione,        |
                      |comprovata dal marchio|
                      |"kiln-dried" o "K.D." |
                      |o da un altro marchio |
                      |internazionalmente    |
                      |riconosciuto, apposto |
                      |sul legno o sul suo   |CZ, DK, EL (Creta,
                      |imballaggio           |Lesbo), IRL, S, UK
{6.3. Legname di      |conformemente agli usi|(esclusa l'Isola di
Castanea Mill.        |commerciali correnti. |Man)}.

      23) Nell'allegato  IV,  parte  B,  punto 14.1, i termini «Fermi
restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III
A 4» nella colonna centrale sono soppressi.
      24) Nell'allegato  IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5
e  14.6  i  termini  «allegato  III  A 4» nella colonna centrale sono
soppressi.
      25) Nell'allegato IV, parte B, e' aggiunto un nuovo punto 14.9:

                      |Constatazione         |
                      |ufficiale che la      |
                      |corteccia separata dal|
                      |tronco: a) e'         |
                      |originaria di zone    |
                      |notoriamente indenni  |
                      |da Cryphonectria      |
                      |parasitica (Murrill.) |
                      |Barr. oppure   b) e'  |
                      |stata sottoposta ad   |
                      |adeguata fumigazione o|
                      |ad altri trattamenti  |
                      |idonei contro         |
                      |Cryphonectria         |
                      |parasitica (Murrill.) |
                      |Barr. Secondo una     |
                      |specifica approvata   |
                      |conformemente alla    |
                      |procedura di cui      |
                      |all'art. 18,          |
                      |paragrafo 2.          |
                      |Constatazione,        |
                      |comprovata da relativa|
                      |indicazione, sui      |
                      |certificati di cui    |
                      |all'art. 13, paragrafo|
                      |1, punto ii), del     |
                      |principio attivo,     |
                      |della temperatura     |
                      |minima delle cortecce,|CZ, DK, EL (Creta,
{14.9. Corteccia      |del dosaggio (g/m3) e |Lesbo), IRL, S, UK
separata dal tronco di|del tempo             |(esclusa l'isola di
Castanea Mill.        |d'esposizione (ore).  |Man)}.

      26) La  parte  B  dell'allegato  IV  e'  modificata come segue:
        a) al  punto  20.1,  il  testo  della  colonna  di  destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;         b) al punto 20.2, il testo della colonna
di  destra  e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P
(Azzorre),  UK  (Irlanda  del  Nord)»;          c) il testo di cui al
punto 21 e' sostituito dal seguente:

                      |Fermi restando i      |
                      |divieti applicabili, a|
                      |seconda dei casi, ai  |
                      |vegetali di cui       |
                      |all'allegato III,     |
                      |parte A, punti 9, 9.1 |
                      |e 18 e all'allegato   |
                      |III, parte B, punto 1,|
                      |constatazione         |
                      |ufficiale: a) che i   |
                      |vegetali sono         |
                      |originari di Paesi    |
                      |terzi riconosciuti    |
                      |indenni da Erwinia    |
                      |amylovora (Burr.)     |
                      |Winsl. et al.         |
                      |conformemente alla    |
                      |procedura di cui      |
                      |all'art. 18, paragrafo|
                      |2, oppure   b) che i  |
                      |vegetali sono         |
                      |originari di zone di  |
                      |Paesi terzi stabilite |
                      |indenni da organismi  |
                      |nocivi in relazione a |
                      |Erwinia amylovora     |
                      |(Burr.) Winsl. et al. |
                      |conformemente alle    |
                      |pertinenti norme      |
                      |internazionali per le |
                      |misure fitosanitarie e|
                      |riconosciute tali     |
                      |conformemente alla    |
                      |procedura di cui      |
                      |all'art. 18, paragrafo|
                      |2, oppure   c) che i  |
                      |vegetali sono         |
                      |originari di uno dei  |
                      |seguenti cantoni      |
                      |svizzeri: Berna (ad   |
                      |eccezione dei         |
                      |distretti di Signau e |
                      |Trachselwald),        |
                      |Friburgo, Grisoni,    |
                      |Ticino, Vaud,         |
                      |Valais, oppure        |
                      |  d) che i vegetali   |
                      |sono originari delle  |
                      |zone protette elencate|
                      |nella colonna di      |
                      |destra, oppure        |
                      |  e) che i vegetali   |
                      |sono stati ottenuti o,|
                      |nel caso siano stati  |
                      |introdotti in una     |
                      |{zona tampone}, sono  |
                      |stati conservati per  |
                      |almeno 7 mesi         |
                      |comprendenti il       |
                      |periodo dal 1° aprile |
                      |al 31 ottobre         |
                      |dell'ultimo ciclo     |
                      |vegetativo completo in|
                      |un                    |
                      |campo:   aa) situato  |
                      |ad almeno 1 chilometro|
                      |all'interno del       |
                      |confine di una "zona  |
                      |tampone" delimitata   |
                      |ufficialmente e con   |
                      |un'estensione di      |
                      |almeno 50 km2, dove le|
                      |piante ospiti sono    |
                      |sottoposte ad un      |
                      |regime di lotta       |
                      |ufficialmente         |
                      |approvato e           |
                      |controllato, stabilito|
                      |al piu' tardi prima   |
                      |dell'inizio del ciclo |
                      |vegetativo completo   |
                      |precedente l'ultimo   |
                      |ciclo vegetativo      |
                      |completo, inteso a    |
                      |minimizzare il rischio|
                      |di diffusione di      |
                      |Erwinia amylovora     |
                      |(Burr.) Winsl. et al. |
                      |a partire dai vegetali|
                      |ivi coltivati.        |
                      |Informazioni piu'     |
                      |dettagliate           |
                      |concernenti tale "zona|
                      |tampone" saranno      |
                      |tenute a disposizione |
                      |della Commissione e   |
                      |degloi altri Stati    |
                      |membri. Una volta     |
                      |delimitata la "zona   |
                      |tampone", saranno     |
                      |eseguite ispezioni    |
                      |ufficiali almeno una  |
                      |volta dall'inizio     |
                      |dell'ultimo ciclo     |
                      |vegetativo completo,  |
                      |al momento piu'       |
                      |opportuno, nella zona |
                      |che non comprende il  |
                      |campo e la zona       |
                      |circostante avente un |
                      |raggio di 500 metri, e|
                      |tutte le piante ospiti|
                      |con sintomi di Erwinia|
                      |amylovora (Burr.)     |
                      |Winsl. et al. devono  |
                      |essere immediatamente |
                      |rimosse. I risultati  |
                      |di tali ispezioni     |
                      |saranno trasmessi ogni|
                      |anno entro il         |
                      |1° maggio alla        |
                      |Commissione e agli    |
                      |altri Stati membri,   |
                      |   bb) ufficialmente  |
                      |approvato, come la    |
                      |"zona tampone", prima |E, F (Corsica), IRL, I
                      |dell'inizio del ciclo |(Abruzzi; Puglia;
                      |vegetativo completo   |Basilicata; Calabria;
                      |precedente l'ultimo   |Campania;
                      |ciclo vegetativo      |Emilia-Romagna:
                      |completo, per la      |province di
                      |coltura di vegetali   |Forli-Cesena, Parma,
                      |alle condizioni       |Piacenza e Rimini;
                      |indicate nel presente |Friuli-Venezia Giulia;
                      |punto,    cc) che,    |Lazio; Liguria;
                      |come la zona          |Lombardia; Marche;
                      |circostante avente un |Molise; Piemonte;
                      |raggio di almeno 500  |Sardegna; Sicilia;
                      |metri, dall'inizio    |Trentino-Alto Adige:
                      |dell'ultimo ciclo     |provincia autonoma di
                      |vegetativo completo e'|Trento; Toscana;
                      |risultato indenne da  |Umbria; Valle d'Aosta;
                      |Erwinia amylovora     |Veneto: esclusi nella
                      |(Burr) Winsl et al.   |provincia di Rovigo i
                      |all'atto di ispezioni |comuni Rovigo,
                      |ufficiali eseguite    |Polesella,
                      |almeno: - due volte   |Villamarzana, Fratta
                      |nel campo, al momento |Polesine, San Bellino,
                      |piu' opportuno, ossia |Badia Polesine,
                      |una volta da giugno ad|Trecenta, Ceneselli,
                      |agosto ed una volta da|Pontecchio Polesine,
                      |agosto a novembre e   |Arqua' Polesine, Costa
                      |- una volta nella zona|di Rovigo, Occhiobello,
                      |circostante, al       |Lendinara, Canda,
                      |momento piu'          |Ficarolo, Guarda
                      |opportuno, ossia da   |Veneta, Frassinelle
                      |agosto a novembre,    |Polesine, Villanova del
                      |   dd) in cui i       |Ghebbo, Fiesso
                      |vegetali sono stati   |Umbertiano,
                      |sottoposti a prove    |Castelguglielmo,
                      |ufficiali per         |Bagnolo di Po,
                      |l'individuazione di   |Giacciano con
                      |infezioni latenti     |Baruchella, Bosaro,
                      |secondo un metodo di  |Canaro, Lusia, Pincara,
                      |laboratorio adeguato  |Stienta, Gaiba, Salara,
                      |su campioni           |nella provincia di
                      |ufficialmente         |Padova i comuni di
                      |prelevati nel periodo |Castelbaldo, Barbona,
                      |piu' opportuno. Nel   |Piacenza d'Adige,
                      |periodo compreso tra  |Vescovana, S. Urbano,
                      |il 1° aprile 2004 e il|Boara Pisani, Masi, e
                      |1° aprile 2005, le    |nella provincia di
{21. Vegetali e       |suddette disposizioni |Verona i comuni di
polline vivo per      |non si applicano ai   |Palu', Roverchiara,
l'impollinazione di   |vegetali trasportati  |Legnago, Castagnaro,
Amelanchier Med.,     |verso ed entro le zone|Ronco all'Adige, Villa
Chaenomeles Lindl.,   |protette elencate     |Bartolomea, Oppeano,
Cotoneaster Ehrh.,    |nella colonna di      |Terrazzo, Isola Rizza,
Crataegus L., Cydonia |destra che sono stati |Angiari), LV, LT, A
Mill., Eriobotrya     |ottenuti e conservati |[Burgenland, Carinzia,
Lindl., Malus Mill.,  |in campi situati in   |Austria inferiore,
Mespilus L., Photinia |"zone tampone"        |Tirolo (distretto
davidiana (Dcne.)     |ufficialmente         |amministrativo di
Cardot, Pyracantha    |delimitate secondo i  |Lienz, Stiria, Vienna),
Roem., Pyrus L. e     |requisiti pertinenti  |P, SI, SK, FI, UK
Sorbus L., ad         |applicabili           |(Irlanda del Nord,
eccezione dei frutti e|anteriormente al 1°   |Isola di Man e Isole
delle sementi         |aprile 2004.          |della Manica)}

        d) il testo di cui al punto 21.3 e' sostituito dal seguente:

                      |                      |E, F (Corsica), IRL, I
                      |                      |(Abruzzi; Puglia;
                      |                      |Basilicata; Calabria;
                      |                      |Campania;
                      |                      |Emilia-Romagna:
                      |                      |province di
                      |                      |Forli-Cesena, Parma,
                      |                      |Piacenza e Rimini;
                      |                      |Friuli-Venezia Giulia;
                      |                      |Lazio; Liguria;
                      |                      |Lombardia; Marche;
                      |                      |Molise; Piemonte;
                      |                      |Sardegna; Sicilia;
                      |                      |Toscana; Umbria; Valle
                      |                      |d'Aosta; Veneto:
                      |                      |esclusi nella provincia
                      |                      |di Rovigo i comuni
                      |                      |Rovigo, Polesella,
                      |                      |Villamarzana, Fratta
                      |                      |Polesine, San Bellino,
                      |                      |Badia Polesine,
                      |                      |Trecenta, Ceneselli,
                      |                      |Pontecchio Polesine,
                      |                      |Arqua' Polesine, Costa
                      |                      |di Rovigo, Occhiobello,
                      |                      |Lendinara, Canda,
                      |                      |Ficarolo, Guarda
                      |                      |Veneta, Frassinelle
                      |                      |Polesine, Villanova del
                      |                      |Ghebbo, Fiesso
                      |Prova documentata che |Umbertiano,
                      |gli alveari:   a) sono|Castelguglielmo,
                      |originari di Paesi    |Bagnolo di Po,
                      |terzi riconosciuti    |Giacciano con
                      |indenni da Erwinia    |Baruchella, Bosaro,
                      |amylovora (Burr.)     |Canaro, Lusia, Pincara,
                      |Winsl. et al.         |Stienta, Gaiba, Salara,
                      |conformemente alla    |nella provincia di
                      |procedura di cui      |Padova i comuni di
                      |all'art. 18,          |Castelbaldo, Barbona,
                      |paragrafo 2, oppure   |Piacenza d'Adige,
                      |  b) sono originari di|Vescovana, S. Urbano,
                      |uno dei seguenti      |Boara Pisani, Masi, e
                      |cantoni svizzeri:     |nella provincia di
                      |Berna (ad eccezione   |Verona i comuni di
                      |dei distretti di      |Palu', Roverchiara,
                      |Signau e              |Legnago, Castagnaro,
                      |Trachselwald),        |Ronco all'Adige, Villa
                      |Friburgo, Grisoni,    |Bartolomea, Oppeano,
                      |Ticino, Vaud,         |Terrazzo, Isola Rizza,
                      |Valais, oppure        |Angiari), LV, LT, A
                      |  c) sono originari   |[Burgenland, Carinzia,
                      |delle zone protette   |Austria inferiore,
                      |elencate nella colonna|Tirolo (distretto
                      |di destra, oppure     |amministrativo di
                      |  d) sono stati       |Lienz), Stiria,
                      |sottoposti ad un      |Vienna], P, SI, SK, FI,
                      |adeguata misura di    |UK (Irlanda del Nord,
{21.3 Dal 15 marzo al |quarantena prima del  |Isola di Man e Isole
30 giugno, alveari    |trasporto.            |della Manica)}

        e) al   punto 22,   il  testo  della  colonna  di  destra  e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        f) al   punto  23,  il  testo  della  colonna  di  destra  e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        g) al   punto  25,  il  testo  della  colonna  di  destra  e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        h) al   punto  26,  il  testo  della  colonna  di  destra  e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        i) al  punto  27.1,  il  testo  della  colonna  di  destra e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        j) al  punto  27.2,  il  testo  della  colonna  di  destra e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        k) al   punto  30,  il  testo  della  colonna  di  destra  e'
sostituito dal seguente:
          «DK,  F  (Bretagna),  FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del
Nord)»;
        l) il testo di cui al punto 31 e' sostituito dal seguente:

                      |Ferme restando le     |
                      |disposizioni          |
                      |applicabili ai frutti |
                      |di cui all'allegato   |
                      |IV, parte A, sezione  |
                      |II, punto 30.1: a) i  |
                      |frutti sono privi di  |
                      |foglie e              |
                      |peduncoli, oppure     |
                      |  b) nel caso di      |
                      |frutti con foglie o   |
                      |peduncoli,            |
                      |constatazione         |
                      |ufficiale che i frutti|
                      |sono imballati in     |
                      |contenitori chiusi che|
                      |sono stati            |
                      |ufficialmente         |
                      |sigillati e rimarranno|
                      |sigillati durante il  |
                      |trasporto attraverso  |
{31. Frutti di Citrus |una zona protetta,    |
L., Fortunella        |riconosciuta per tali |
Swingle, Poncirus Raf.|frutti; la            |
e relativi ibridi     |constatazione rechera'|
originari di E, F     |un marchio distintivo |
(eccetto la Corsica) e|da riprodurre sul     |EL, F (Corsica), I, M,
CY                    |passaporto.           |P}

      27)  Nell'allegato  V, parte A, la sezione I e' modificata come
segue:
        a) il punto 1.7 e' sostituito dal seguente:
          «1.7.  Legname  a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo
comma,   che:               a) e'   stato   ottenuto   interamente  o
parzialmente   da  Platanus  L.,  compreso  il  legname  che  non  ha
conservato      la      superficie      rotonda      naturale,      e
            b) corrisponde   ad   una   delle   seguenti  descrizioni
riportate  nell'allegato  I,  seconda parte, del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC    |Descrizione
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
             |Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
4401 10 00   |in forme simili
---------------------------------------------------------------------
             |Legno in piccole placche o in particelle, diverso da
4401 22 00   |quello di conifere
---------------------------------------------------------------------
             |Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non
             |agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in
ex 4401 30 90|forme simili
---------------------------------------------------------------------
             |Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri
             |agenti di conservazione, anche scortecciato, privato
4403 10 00   |dell'alburno o squadrato
---------------------------------------------------------------------
             |Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso
             |dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1
             |del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
             |(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche
             |scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non
             |trattato con tinte, creosoto o altri a enti di
ex 4403 99   |conservazione
---------------------------------------------------------------------
             |Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e
             |picchetti di legno, diverso da quello di conifere,
ex 4404 20 00|appuntiti, non segati per il lungo
---------------------------------------------------------------------
             |Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno
             |tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del
             |capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
             |(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o
             |tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
             |piallato, levigato o incollato con giunture di testa,
ex 4407 99   |di spessore superiore a 6 mm}

        b) il punto 1.8 e' soppresso.
      28) Nell'allegato  V, parte A, la sezione II e' modificata come
segue:
        a) il punto 1.10 e' sostituito dal seguente:
          «1.10.  Legname  a  norma  dell'art.  2, paragrafo 2, primo
comma, che:
            a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da:
           conifere   (Coniferales),   ad   eccezione   del   legname
scortecciato,
         Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,
            e
            b)   corrisponde   ad   una  delle  seguenti  descrizioni
riportate  nell'allegato  I,  parte seconda, del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio:

=====================================================================
Codice NC    |Descrizione
=====================================================================
             |Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
4401 10 00   |in forme simili
---------------------------------------------------------------------
4401 21 00   |Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
---------------------------------------------------------------------
             |Legno in piccole placche o in particelle, diverso da
4401 22 00   |quello di conifere
---------------------------------------------------------------------
             |Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non
             |agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in
ex 4401 30   |forme simili
---------------------------------------------------------------------
             |Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri
             |agenti di conservazione, non scortecciato, privato
ex 4403 10 00|dell'alburno o squadrato
---------------------------------------------------------------------
             |Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato
             |dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte,
ex 4403 20   |creosoto o altri agenti di conservazione
---------------------------------------------------------------------
             |Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso
             |dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1
             |del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
             |(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche
             |scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non
             |trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
ex 4403 99   |conservazione
---------------------------------------------------------------------
             |Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti,
ex 4404      |non segati per il lungo
---------------------------------------------------------------------
4406         |Traversine di legno per strade ferrate o simili
---------------------------------------------------------------------
             |Legno di conifere segato o tagliato per il lungo,
             |tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
             |incollato con giunture di testa, di spessore superiore
4407 10      |a 6 mm
---------------------------------------------------------------------
             |Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno
             |tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del
             |capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
             |(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o
             |tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
             |piallato, levigato o incollato con giunture di testa,
ex 4407 99   |di spessore superiore a 6 mm}

        b) il punto 1.11 e' sostituito dal seguente:
          «1.11. corteccia,  separata dal tronco, di Castanea Mill. e
conifere (Coniferales)».
      29) Nell'allegato  V,  parte  B,  sezione  I, punto 2, il terzo
trattino e' sostituito dal seguente:
        «- Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada».
      30)  Nell'allegato  V,  parte  B,  sezione I, punto 5, il primo
trattino e' sostituito dal seguente:
        «- conifere (Coniferales), originaria di Paesi non europei».
      31)  Nell'allegato  V,  parte  B,  sezione  I,  il  punto  6 e'
sostituito dal seguente:
        «6.  Legname  a  norma dell'art. 2, paragrafo 2, primo comma,
che:
          a)  e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei
seguenti  ordini,  generi  o  specie,  ad  eccezione del materiale da
imballaggio  in  legno  di  cui  all'allegato IV, parte A, sezione I,
punto 2:
       Quercus  L.,  compreso  il  legname  che  non ha conservato la
superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname
conforme  alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00
00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname
e'  stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante
il  quale  e' stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20
minuti;
       Platanus,  compreso  il  legname  che  non  ha  conservato  la
superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;
       Populus  L.,  compreso  il  legname  che  non ha conservato la
superficie  rotonda  naturale,  originario  di  Paesi  del continente
americano;
        Acer  saccharum  Marsh.,  compreso  il  legname  che  non  ha
conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del
Canada;
       Conifere   (Coniferales),  compreso  il  legname  che  non  ha
conservato  la  superficie  rotonda naturale, originario di Paesi non
europei, Kazakistan, Russia e Turchia;
        e
        b)  corrisponde  ad  una delle seguenti descrizioni riportate
nell'allegato  I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio:

=====================================================================
Codice NC    |Descrizione
=====================================================================
             |Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
4401 10 00   |in forme simili
---------------------------------------------------------------------
4401 21 00   |Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
---------------------------------------------------------------------
             |Legno in piccole placche o in particelle, diverso da
4401 22 00   |quello di conifere
---------------------------------------------------------------------
4401 30 10   |Segnatura
---------------------------------------------------------------------
             |Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in
ex 4401 30 90|forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
---------------------------------------------------------------------
             |Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri
             |agenti di conservazione, anche scortecciato, privato
4403 10 00   |dell'alburno o squadrato
---------------------------------------------------------------------
             |Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte,
             |creosoto o altri agenti di conservazione, anche
4403 20      |scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
---------------------------------------------------------------------
             |Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato
             |con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione,
4403 91      |anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
---------------------------------------------------------------------
             |Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso
             |dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1
             |del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
             |(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche
             |scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non
             |trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
ex 4403 99   |conservazione
---------------------------------------------------------------------
             |Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti,
ex 4404      |non segati per il lungo
---------------------------------------------------------------------
4406         |Traversine di legno per strade ferrate o simili
---------------------------------------------------------------------
             |Legno di conifere segato o tagliato per il lungo,
             |tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
             |incollato con giunture di testa, di spessore superiore
4407 10      |a 6 mm
---------------------------------------------------------------------
             |Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per
             |il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,
             |levigato o incollato con giunture di testa, di spessore
4407 91      |superiore a 6 mm
---------------------------------------------------------------------
             |Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno
             |tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del
             |capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
             |(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o
             |tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
             |piallato, levigato o incollato con giunture di testa,
ex 4407 99   |di spessore superiore a 6 mm
---------------------------------------------------------------------
             |Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,
             |di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno;
             |palette di carico, semplici, palette-casse ed altre
             |piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette
4415         |di legno
---------------------------------------------------------------------
             |Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro
4416 00 00   |parti, di legno, compreso il legname da bottaio
---------------------------------------------------------------------
9406 00 20   |Costruzioni prefabbricate di legno}


      32)  Nell'allegato V, parte B, sezione II, e' aggiunto un nuovo
punto 9:
        «9. Corteccia  separata dal tronco di conifere (Coniferales),
originaria di Paesi terzi europei».
    2.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  in  contrasto con il
presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 11 gennaio 2005
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 99