AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 aprile 2005 

Modificazioni   dell'articolo 13,   comma   2,   della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n.
138/03,  in materia di criteri per la determinazione delle condizioni
economiche  di  fornitura  del  gas  naturale  ai  clienti  finali  e
disposizioni  in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione.
(Deliberazione n. 69/05).
(GU n.112 del 16-5-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 aprile 2005
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del  Ministero  delle attivita' produttive 24 giugno
2002 (di seguito: decreto 24 giugno 2002);
    il decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 marzo 2005
(di seguito: decreto 23 marzo 2005);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/2002;
    la  deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di
seguito:  deliberazione  n.  138/2003)  e  sue successive modifiche e
integrazioni.
  Considerato che:
    l'art.  13,  comma 2, della deliberazione n. 138/2003 prevede che
entro  venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei
trimestri    dal   1° gennaio   2004,   gli   esercenti   trasmettono
all'Autorita'   e   al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  con
riferimento  a  ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie
di  clienti  finali  di  cui  alla tabella 1 e alle classi di consumo
annuo di cui alla tabella 2 della medesima deliberazione:
      l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto
delle relative imposte;
      l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo
delle relative imposte;
      l'energia fornita, espressa in GJ;
    nel  fissare  il  termine di venti giorni per la trasmissione dei
prezzi  di  cui  al  precedente  alinea,  l'Autorita'  ha adottato il
termine  indicato  nell'articolo  6, comma 1), lettera g) del decreto
24 giugno 2002;
    in data 23 marzo 2005, il Ministero delle attivita' produttive ha
emanato   un   decreto   recante  semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi  in  materia  di  gas naturale in cui ha previsto, tra
l'altro:
      di modificare il suddetto termine di venti giorni, tenuto conto
che  tale  termine, alla luce dell'esperienza acquisita, e' risultato
insufficiente;
      al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi in
materia   di   gas   naturale,   di  ritenere  assolto  l'obbligo  di
trasmissione  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  ai  sensi
dell'art.  6,  comma 1, lettera g), di cui al decreto 24 giugno 2002,
all'atto  della  trasmissione  per  via informatica all'Autorita' dei
dati di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/2003.
  Ritenuto  che  sia  opportuno  prevedere,  per  la trasmissione dei
prezzi  di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/2003, lo stesso
termine   di   cui  al  decreto  del  23 marzo  2005  e  adeguare  le
disposizioni  della  medesima  deliberazione  a  quanto  previsto nel
sopradetto decreto
                              Delibera:

  1.  di  approvare  le  seguenti modificazioni all'art. 13, comma 2,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito:
deliberazione n. 138/2003):
    - sostituire le parole «Entro venti giorni», con le parole «Entro
quarantacinque giorni»;
    -   eliminare   le   parole   «e  al  Ministero  delle  attivita'
produttive».
  2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  nel  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  affinche' entri in vigore a decorrere dalla
data della sua prima pubblicazione;
  3.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della deliberazione n. 138/2003
come   risultante  dalle  modificazioni  apportate  con  il  presente
provvedimento.
    Milano, 18 aprile 2005
                                                 Il presidente: Ortis