MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 6 aprile 2005 

Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica
l'allegato   III   della   direttiva   1999/94/CE,   concernente   la
disponibilita'  di  informazioni  sul risparmio di carburante e sulle
emissioni  di  CO2,  da fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove.
(GU n.127 del 3-6-2005)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
  Vista la direttiva 2003/73/CE della Commissione del 24 luglio 2003,
recante modifica dell'allegato III  della  direttiva  1999/94/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e
in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio  2003,
n. 84, recante regolamento di attuazione della  direttiva  1999/94/CE
concernente  la  disponibilita'  di  informazioni  sul  risparmio  di
carburante e sulle emissioni di CO2 da  fornire  ai  consumatori  per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                     Modifica dell'allegato III 
  1. L'allegato III del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
febbraio 2003, n. 84 e' sostituito dal seguente: 
                                                        «Allegato III 
                                      (previsto dall'art. 5, comma 1) 
                  DESCRIZIONE DEL MANIFESTO/SCHERMO 
                  DI VISUALIZZAZIONE ELETTRONICO DA 
                   ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA 
  1) Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi: 
    a) una dimensione minima di 70 cm x 50 cm; 
    b) i dati contenuti devono essere di facile lettura. 
  2)  Qualora  venga  utilizzato  un   display   elettronico   e   le
informazioni vengano fornite su schermo,  questo  deve  rispettare  i
seguenti requisiti minimi: 
    a) una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17"); 
    b)  i  dati  contenuti  potranno  essere  visualizzati   mediante
tecniche di scorrimento. 
  3)  I  modelli  di   autovetture   sono   suddivisi   ed   elencati
separatamente  a  seconda  del  tipo   di   carburante   (benzina   o
combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i  modelli  sono
elencati in ordine crescente di emissioni di CO2 con il  modello  con
il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco. 
  4) Per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano  il  valore
numerico del  consumo  ufficiale  di  carburante  e  delle  emissioni
specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale  di  carburante  e'
espresso come uno o piu' dei seguenti  rapporti,  indicati  al  primo
decimale: litri per 100 chilometri (1/100 km), chilometri  per  litro
(km/1). Le emissioni specifiche ufficiali di  CO2  sono  espresse  in
grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al  numero  intero  piu'
vicino. 
  Tali valori possono essere espressi in  unita'  differenti  qualora
siano compatibili con  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 12  agosto  1982,  n.  802  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  5) Sul manifesto  ovvero  sul  display  relativo  al  risparmio  di
carburante e alle emissioni di CO2 deve figurare il seguente testo: 
    «E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida
relativa al risparmio di carburante e  alle  emissioni  di  CO2;  che
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture». 
  Nel caso di un display  provvisto  di  schermo  di  visualizzazione
elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile. 
    6) Sul manifesto ovvero sul display  deve  figurare  il  seguente
testo: 
    «Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri
fattori non  tecnici  contribuiscono  a  determinare  il  consumo  di
carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura.  Il  biossido  di
carbonio e' il gas ad effetto serra principalmente  responsabile  del
riscaldamento terrestre». 
  Nel caso di un display  provvisto  di  schermo  di  visualizzazione
elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile. 
  7)  il  manifesto  ovvero  il  display  deve  essere  integralmente
aggiornato almeno ogni sei  mesi.  Qualora  si  utilizzi  un  display
elettronico,  i  dati  devono  essere  aggiornati  almeno   su   base
trimestrale. 
  8) il manifesto ovvero il display puo' essere  sostituito  in  modo
completo e permanente da uno schermo di visualizzazione  elettronico.
In tale caso lo schermo di visualizzazione elettronico dovra'  essere
presentato  in  modo  tale  da  sollecitare   la   sensibilita'   del
consumatore con un  grado  di  intensita'  almeno  pari  rispetto  al
manifesto ovvero al display.». 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 aprile 2005 
                                                 Il Ministro: Marzano 
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, 
registro n. 2, foglio n. 8