AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2005 

Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla decisione del Consiglio
di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05, in merito a controversia tra la
societa' Becromal Spa e la societa' AEM Spa di Milano. (Deliberazione
n. 208/05).
(GU n.249 del 25-10-2005)

             L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 3 ottobre 2005;
  Visti:
    la  legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95),
in  particolare  l'art.  2,  comma  12, lettere m) ed n), e comma 20,
lettera d);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di    seguito:   l'Autorita)   18 febbraio   1999,   n.   13,   come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
13/99);
    la nota dell'Autorita' prot. AP/M00/1494/eb in data 6 luglio 2000
resa  dal Direttore pro tempore dell'Area Elettricita' dell'Autorita'
(di  seguito:  la  nota)  in  riscontro  e  rigetto  di  una  istanza
presentata  dalla  societa'  Becromal  Spa  in  data 14 febbraio 2000
(prot. Autorita' n. 002680) (di seguito: la lettera);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), come successivamente
modificato e integrato;
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre 2004, n. 183/04 (di
seguito: deliberazione n. 183/04);
    la  decisione  del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05
(di seguito: decisione n. 1866/05).
  Considerato che:
    con  lettera  in  data 14 febbraio 2000, la societa' Becromal Spa
(di  seguito:  Becromal)  segnalava all'Autorita' che la societa' AEM
Spa  di  Milano  (di  seguito:  AEM  Milano),  gestore  della rete di
distribuzione  cui  era  allacciato  il proprio stabilimento sito nel
comune   di   Rozzano,   aveva   indebitamente  trascurato,  ai  fini
dell'inquadramento   del  rapporto  di  erogazione  del  servizio  di
vettoriamento  dell'energia  elettrica,  allora  disciplinato, quanto
alle condizioni economiche, dalla deliberazione n. 13/99, di valutare
la  sollecitazione  di detta societa' a dar corso alla definizione di
modalita'  di  esercizio  del servizio di vettoriamento adeguate alla
particolare situazione della richiedente;
    in  particolare,  Becromal  identificava  le  «motivate esigenze»
costituenti  presupposto  per  l'applicazione di corrispettivi per il
vettoriamento  in  deroga  a  quelli  determinati  sulla  base  della
deliberazione  n.  13/99, nei rapporti intercorsi sin dal 1987 con la
societa'   AEM   Milano,   concessionaria   del   servizio  nell'area
territoriale   su   cui   insiste   lo   stabilimento   di  Becromal,
sostanziatisi  nella  partecipazione  di  questa, in misura pari alla
meta',  agli  oneri per la realizzazione della infrastruttura di rete
necessaria  per  il  prelievo  dell'energia  elettrica  destinata  ad
alimentare  lo stabilimento e nella corresponsione di un canone annuo
a fronte dell'uso parziale di un trasformatore;
    la   nota   respingeva   l'istanza  sulla,  ritenuta,  assorbente
considerazione  che,  pur in presenza di circostanze che in astratto,
salve  le  necessarie  verifiche tecnico-economiche, avrebbero potuto
effettivamente   integrare   esigenze   rilevanti   ai   fini   della
autorizzazione  di un contratto in deroga, ai sensi dell'art. 4 della
deliberazione   n.  13/99,  le  parti  del  rapporto  commerciale  di
vettoriamento    funzionale    all'esecuzione    del   contratto   di
approvvigionamento,  la  stessa AEM Milano e la societa' tedesca RWE,
con  la quale Becromal aveva concluso nel libero mercato il contratto
per    l'approvvigionamento    dell'energia    elettrica   necessaria
all'alimentazione   dello   stabilimento,   non   avevano  concordato
l'impostazione   di   un  tale  contratto  in  deroga  sottoponendolo
all'Autorita'  per  l'autorizzazione;  e  che, in estrema sintesi, il
rigetto veniva pronunciato dal momento che Becromal non era parte del
rapporto  di  vettoriamento rilevante e quindi legittimata a gestirne
l'inquadramento  contrattuale, che la disposizione invocata escludeva
interventi  prescrittivi  dell'Autorita' e che la questione sollevata
riguardava strettamente i rapporti interni tra AEM Milano e la stessa
Becromal;
    il  regime  tariffario  definito con la deliberazione n. 13/99 e'
stato sostituito dalla deliberazione n. 228/01 che, introducendo, per
il  periodo  1° gennaio  2002-31 gennaio  2004,  una nuova disciplina
fondata   sul  sistema  delle  opzioni  tariffarie,  non  prevede  la
possibilita'  di convenire contratti in deroga; e che tale sistema e'
stato  sostanzialmente  recepito  dalla  deliberazione n. 5/04 per il
periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2007;
    le  esigenze  di  tutela  segnalate  da  Becromal,  relative alla
definizione  di  condizioni per il vettoriamento in deroga rispetto a
quelle  di  cui alla deliberazione n. 13/99, sono riferite al periodo
che  precede l'entrata in vigore del nuovo regime tariffario definito
con  la  deliberazione  n.  228/01; e che, con riferimento ai periodi
successivi,   Becromal   non   ha  evidenziato  il  reiterarsi  delle
incoerenze sopra segnalate;
    con  la decisione n. 1866/05, il Consiglio di Stato ha confermato
la  sentenza  di  primo grado resa dal TAR per la Lombardia in ordine
alla  impugnazione  della  lettera  da parte di Becromal disponendone
l'annullamento  e,  conseguentemente,  ha  ordinato  l'esecuzione del
dispositivo in sede amministrativa;
    con  riferimento  a  tale ultimo profilo, la decisione n. 1866/05
reca  puntuali  indicazioni  in  ordine  all'inquadramento  giuridico
dell'azione  amministrativa  di  esecuzione  sotto  il  profilo delle
competenze che debbono essere esercitate e dei parametri in relazione
al   cui   apprezzamento   nel  caso  concreto  deve  dispiegarsi  la
discrezionalita'  tecnica dell'Autorita'; e che tale indicazioni sono
in tal modo sintetizzabili:
      a)   la   nota  recava  una  segnalazione  idonea  a  stimolare
l'esercizio,  doveroso,  della  funzione di valutazione degli atti di
iniziativa  o  impulso,  prevista  in generale dall'art. 2, comma 12,
lettera m),  della  legge  n. 481/1995, nello specifico attraverso il
controllo,  riportabile  alla  funzione  di cui all'art. 2, comma 12,
lettera n),  sulla  congruita' della tariffa che nel concreto sarebbe
stata praticata alla societa' segnalante;
      b)  l'attivita'  di  cui  alla precedente lettera a) e' diretta
alla  acquisizione  di elementi ai fini della eventuale adozione, con
effetti  retroattivi,  del  «provvedimento  di tutela che l'Autorita'
riterra'  piu'  opportuno» ossia di un provvedimento prescrittivo che
imponga,  si  deve  ritenere  nell'esercizio  della  potesta'  di cui
all'art.  2,  comma  20,  lettera d), della legge n. 481/1995, ad AEM
Milano  la  conformazione delle condizioni economiche del rapporto di
vettoriamento  intercorso con il fornitore di energia elettrica della
segnalante nel periodo al livello che sia ritenuto eventualmente piu'
congruo  in  esito  al  controllo operato in rapporto ai parametri di
seguito indicati;
      c)  al  fine  di  cui  alla  precedente lettera b), l'Autorita'
dovra'  tenere  conto  delle  ragioni  peculiari  della  posizione di
Becromal,  industria  cd. energivora avente un rapporto di lunga data
con  AEM Milano, «che ha contribuito alle spese di impianto di talune
apparecchiature   di   alimentazione   elettrica,  assumendosi  prima
l'obbligo  di  corresponsione  di  un  canone annuo a fronte dell'uso
parziale di un trasformatore e poi contribuendo alla realizzazione di
una   speciale  sezione  di  trasformazione  specificamente  dedicata
all'alimentazione  dello  stabilimento»;  nonche',  in  rapporto alle
suddette  ragioni,  verificare «se il praticare a Becromal le tariffe
previste  per la generalita' degli utenti non determini una soglia di
redditivita'   dell'esercente   il   servizio   superiore   a  quella
consentita,  perche'  dimentica  degli  oneri  speciali sopportati da
Becromal»;
    la  deliberazione  n.  138/04,  da  un lato, intesta in capo alla
direzione   tariffe  il  compito  di  esaminare  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  materia  tariffaria e, dall'altro lato, attribuisce
alla   direzione   energia   elettrica   il  compito  di  controllare
l'attuazione  della regolazione delle condizioni di accesso alla rete
e di gestire, in tale materia, i relativi procedimenti individuali;
    le  valutazioni e le verifiche cui l'Autorita' e' tenuta in forza
della decisione n. 1866/05, pur avendo ricadute di natura tariffaria,
sono  strettamente  connesse  con  profili  riferiti alla regolazione
delle condizioni di accesso alla rete;
  Ritenuto   che   sia   necessario   avviare   il  procedimento  per
l'ottemperanza  alla decisione n. 1866/05 nei termini sopra indicati,
intestandone  la  responsabilita',  al fine di assicurare la coerenza
tra le azioni e i vincoli derivanti dalla decisione sopra richiamata,
al  direttore  della direzione legislativo e legale, che acquisisce i
necessari  apporti  della direzione tariffe e della direzione energia
elettrica;
                              Delibera:
  1. Di avviare un procedimento volto, in ottemperanza alla decisione
n.   1866/05,  alla  valutazione  della  segnalazione  presentata  da
Becromal  con  lettera  in  data 14 febbraio 2000 (prot. Autorita' n.
002680),  sotto  il  profilo  della  congruita'  delle tariffe per il
servizio  di  vettoriamento  dell'energia  elettrica praticate da AEM
Milano,  nel  periodo  di  vigenza  della deliberazione n. 13/99, nei
confronti   del   fornitore   dell'energia   elettrica  destinata  ad
alimentare  lo  stabilimento  della  segnalante  sito  nel  comune di
Rozzano  (Milano), ai fini della adozione del provvedimento di tutela
che si renda eventualmente necessario ai sensi dell'art. 2, comma 20,
lettera d), della legge n. 481/1995.
  2.  Di  attribuire la responsabilita' del procedimento al direttore
della  direzione  legislativo  e  legale,  che acquisisce i necessari
apporti della direzione tariffe e della direzione energia elettrica.
  3.  Di  fissare  in  sessanta  giorni  la  durata dell'istruttoria,
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente
provvedimento.
  4.  Di  prevedere  che  il  provvedimento finale sia adottato entro
trenta  giorni  dal  termine  dell'istruttoria,  fissato ai sensi del
precedente punto 3.
  5.   Di  stabilire  che  i  soggetti  che  possono  partecipare  al
procedimento,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 244/2001, possano accedere agli atti
del  procedimento  presso  i  locali  della  direzione  legislativo e
legale.
  6.   Di  prevedere  che  coloro  che  partecipano  al  procedimento
producendo  documenti  o  memorie, qualora intendano salvaguardare la
riservatezza  o  la  segretezza  delle  informazioni  ivi  contenute,
debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art.
14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001,
contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie.
  7.  Di  rendere  noto  che chi ne ha titolo puo' chiedere di essere
sentito  in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 244/2001, qualora ne
faccia  domanda all'Autorita' entro il termine di trenta giorni; tale
termine   decorre   dalla   data   di   comunicazione   del  presente
provvedimento,  per  i  soggetti  destinatari,  ai sensi dell'art. 4,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, e
dalla  data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri
soggetti   legittimati  ad  intervenire  al  procedimento,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  4,  del  medesimo  decreto del Presidente della
Repubblica n. 244/2001;
  8.   Di   comunicare  il  presente  provvedimento,  mediante  plico
raccomandato con avviso di ricevimento, alle societa':
    Becromal,  con  sede  in  via  E.  Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de'
Stampi - Rozzano (Milano);
    AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano.
  9. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 3 ottobre 2005
                                                 Il presidente: Ortis