AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rimborsabilita'  dei  farmaci con autorizzazione centralizzata EMeA e
nuove indicazioni terapeutiche
(GU n.265 del 14-11-2005)

    Si  fa  presente alle regioni, alle province autonome di Trento e
Bolzano e alle singole aziende sanitarie locali che nuove indicazioni
terapeutiche    approvate    successivamente    all'ammissione   alla
rimborsabilita'  di  farmaci  di  autorizzazione  EMeA  non  sono  da
considerare   rimborsate   fino   ad   emanazione  di  una  specifica
determinazione AIFA al riguardo.
    Per  quanto  riguarda le ditte titolari della AIC, si precisa che
una  variazione  di  Tipo  II  della  scheda tecnica di un farmaco di
autorizzazione EmeA gia' rimborsato dovra' essere comunque seguita da
esplicita  richiesta  di  ammissione alla rimborsabilita' della nuova
indicazione, indirizzata all'Ufficio prezzi e rimborso dell'AIFA.