Modifica all'art. 15, comma 1, lettera a) del bando di concorso per l'ammissione al 3° corso annuale di novanta allievi marescialli del ruolo di ispettori dell'Arma dei carabinieri, relativamente all'attribuzione dei punteggi nella valutazione dei titoli dei candidati.(GU n.96 del 6-12-2005)
IL VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto ministeriale n. 326 in data 26 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 - 4ª serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale e' stato bandito il concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 3° corso annuale di novanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Considerato che a seguito dell'approntamento di un nuovo programma informatico per la gestione della valutazione dei titoli del concorso, si rende necessario modificare i moltiplicatori previsti per la valutazione caratteristica indicati all'art. 15, comma 1, lett. a) del precitato bando di concorso; Tenuto conto che l'iter concorsuale e' tuttora in fase di espletamento; Ravvisata la necessita' modificare il bando di concorso limitatamente ai predetti moltiplicatori per la valutazione caratteristica, indicando i punti da attribuire a ciascun giorno valutato; Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 2005, con il quale all'art. 1, lettera A, punto 2, e' stato delegato il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, Gen. B.A. Gianfranco Trinca, per i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta: L'art. 15, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale n. 326 in data 26 aprile 2005 citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 - 4ª serie speciale - del 6 maggio 2005, e' cosi' modificato e sostituito: Art. 1. Graduatoria ed ammissione al corso 1. La commissione di cui all'art. 8 formera' tre distinte graduatorie finali di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cui al precedente art. 10 ed in quella orale di cui al precedente art. 13, maggiorata dai seguenti incrementi: a) per la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito: 1,039/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno trenta giorni continuativi e senza demerito, il comando di stazione carabinieri; 0,0005/30, fino ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato «superiore alla media» o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio; 0,001/30, fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato «eccellente» o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 28 novembre 2005 Il Generale di Brigata Aerea: Gianfranco Trinca