DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1960, n. 1615 

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo
Campionaria in Palermo", con sede in Palermo.
(GU n.4 del 5-1-1961)
 
 Vigente al: 20-1-1961  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito
nella  legge  5  luglio  1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere,
mostre ed esposizioni;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica, 22 marzo 1954, n.
618,  col  quale  e'  stata  riconosciuta  la  personalita' giuridica
all'Ente  autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", e
ne  e'  stato  approvato  lo  statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, e 23
dicembre  1958,  n.  1271,  con  i  quali  lo statuto stesso e' stato
sostituito e modificato;
  Vista  la  deliberazione  28  aprile  1960  del  Consiglio generale
dell'Ente, contenente proposte di ulteriori modifiche allo statuto;
  Sentito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria
in   Palermo",  con  sede  in  Palermo,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 febbraio 1957, n. 479, e modificato
con il successivo decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato.
  Gli articoli 7 e 10 sono abrogati e sostituiti come appresso:

  Art.   7.  -  Il  Consiglio  generale  dell'Ente  e'  composto  dal
presidente  e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero
dell'industria   e  del  commercio,  d'intesa  con  l'Amministrazione
regionale siciliana:
    a) sei membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato
e,  precisamente:  uno  del Ministero dell'industria e del commercio,
uno  del  Ministero  del  commercio  con  l'estero, uno del Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno
del  Ministero  degli  affari esteri, uno del Ministero del turismo e
dello spettacolo;
    b)  cinque membri in rappresentanza della Regione e cioe': due in
rappresentanza  della Presidenza del Governo regionale, uno dei quali
in   persona   del  segretario  generale  della  Presidenza,  uno  in
rappresentanza   dell'Assessorato   regionale  dell'industria  e  del
commercio,   uno   in   rappresentanza   dell'Assessorato   regionale
dell'agricoltura    e    delle   foreste,   uno   in   rappresentanza
dell'Assessorato regionale delle finanze;
    c)  un  rappresentante  della  Camera  di  commercio, industria e
agricoltura di Palermo;
    d) il sindaco del comune di Palermo;
    e) un rappresentante del Banco di Sicilia;
    f) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.;
    g)   un   rappresentante   dell'Organizzazione  delle  Camere  di
commercio della Sicilia;
    h)    un   rappresentante   dell'Organizzazione   regionale   dei
commercianti;
    i)   un   rappresentante   dell'Organizzazione   regionale  degli
industriali;
    l)   un   rappresentante   dell'Organizzazione   regionale  degli
agricoltori;
    m)   un   rappresentante   dell'Organizzazione   regionale  degli
artigiani;
    n)  un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei dirigenti
di aziende industriali e commerciali;
    o)  una rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo,
designato dal competente Assessorato regionale;
    p)  un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori
diretti della Sicilia;
    q)   un   rappresentante  dell'Associazione  siciliana  agenti  e
rappresentanti dell'industria e del commercio.
  Ove  non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali,
la   designazione   verra'   fatta  dalle  rispettive  organizzazioni
provinciali di Palermo.
  I  componenti  il  Consiglio  generale  durano in carica tre anni e
possono essere confermati.
  Nel  caso  di  vacanza di posto, l'Ente competente provvedera' alla
nuova designazione. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella
del membro cui e' succeduto.
  Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono
gratuite.
  Art.   10.  -  La  Giunta  esecutiva  e'  formata,  oltre  che  dal
presidente,   da   sei  altri  componenti  il  Consiglio  generale  e
precisamente  dai  rappresentanti  del Ministero dell'industria e del
commercio,  della  Cassa  di  risparmio  V. E., del Banco di Sicilia,
della  Camera  di  commercio  di  Palermo,  dal sindaco del comune di
Palermo  e  dal  segretario  generale  della Presidenza della Regione
siciliana.
  La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno un vice presidente, che
sostituisce  il  presidente nei casi di assenza o di impedimento e ne
assume  i  poteri.  In  caso  di  parita'  di voti prevale quello del
presidente. La durata della Giunta e' quella stessa del Consiglio.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 novembre 1960

                               GRONCHI

                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1960
  Atti del governo, registro n. 132, foglio n. 137. - VILLA