DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1960, n. 1615
Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo.(GU n.4 del 5-1-1961)
Vigente al: 20-1-1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, 22 marzo 1954, n. 618, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", e ne e' stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, e 23 dicembre 1958, n. 1271, con i quali lo statuto stesso e' stato sostituito e modificato; Vista la deliberazione 28 aprile 1960 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposte di ulteriori modifiche allo statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, e modificato con il successivo decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato. Gli articoli 7 e 10 sono abrogati e sostituiti come appresso: Art. 7. - Il Consiglio generale dell'Ente e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana: a) sei membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del turismo e dello spettacolo; b) cinque membri in rappresentanza della Regione e cioe': due in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno dei quali in persona del segretario generale della Presidenza, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; d) il sindaco del comune di Palermo; e) un rappresentante del Banco di Sicilia; f) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.; g) un rappresentante dell'Organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; h) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei commercianti; i) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli industriali; l) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli agricoltori; m) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli artigiani; n) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali; o) una rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale; p) un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia; q) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio. Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verra' fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posto, l'Ente competente provvedera' alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite. Art. 10. - La Giunta esecutiva e' formata, oltre che dal presidente, da sei altri componenti il Consiglio generale e precisamente dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, della Cassa di risparmio V. E., del Banco di Sicilia, della Camera di commercio di Palermo, dal sindaco del comune di Palermo e dal segretario generale della Presidenza della Regione siciliana. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e ne assume i poteri. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. La durata della Giunta e' quella stessa del Consiglio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 novembre 1960 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1960 Atti del governo, registro n. 132, foglio n. 137. - VILLA